Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 93. Trasporti e circolazione |
Capitolo: | 93.3 disciplina generale |
Data: | 01/10/2010 |
Numero: | 163 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 5 agosto 2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in [...] |
§ 93.3.141 - L. 1 ottobre 2010, n. 163.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, recante misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria. Proroga del termine di esercizio della delega legislativa in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di amministrazioni pubbliche.
(G.U. 5 ottobre 2010, n. 233)
1. Il
2. All'articolo 2, comma 1, della
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 5 AGOSTO 2010, N. 125
All'articolo 1, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
«5-bis. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di privatizzazione di cui all'articolo 19-ter del
a) i compendi aziendali di Tirrenia di navigazione Spa, in amministrazione straordinaria, e di Siremar-Sicilia regionale marittima Spa, in amministrazione straordinaria, che nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria saranno definiti necessari alla gestione del servizio pubblico previsto dalle convenzioni di cui alla lettera f), possono essere ceduti dal commissario straordinario anche separatamente;
b) il commissario straordinario contiene nei tempi minimi consentiti dalla procedura di amministrazione straordinaria, e con la stessa comunque coerenti, la procedura competitiva, trasparente e non discriminatoria occorrente per le cessioni di cui alla lettera a);
c) le regioni Sardegna, Toscana, Lazio e Campania completano le rispettive procedure di privatizzazione nel più breve tempo ed in ogni caso non oltre la conclusione della procedura competitiva di cui alla lettera b);
d) le convenzioni di cui al comma 6 del predetto articolo 19-ter del
e) fino al completamento delle procedure di cui alla lettera b), gli eventuali finanziamenti attivati dal commissario straordinario assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2-bis, secondo comma, del
f) gli schemi di convenzione di Tirrenia di navigazione Spa e Siremar-Sicilia regionale marittima Spa, approvati in data 10 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 19-ter, comma 9, del
g) all'articolo 19-ter del
"24-bis. Gli atti e le operazioni posti in essere per i trasferimenti e i conferimenti di cui ai commi da i a 15 sono esenti da imposizione fiscale".
5-ter. Per fare fronte alla gestione di criticità del settore del trasporto marittimo, legate all'esigenza di garantire la continuità territoriale, e per favorire la conclusione dei processi di privatizzazione in atto, le regioni possono utilizzare le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai programmi di interesse strategico regionale di cui alla
All'articolo 2:
dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. In considerazione della specificità del settore, a decorrere dal 1° settembre 2010 e fino al 31 dicembre 2012, per le spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese editrici di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri non si applica l'articolo 3, comma 1, del
1-ter. L'articolo 45, comma 1, del
1-quater. All'articolo 8, comma 2, del
1-quinquies. All'articolo 19 della
"4-bis. Il presente articolo non si applica alle attività economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al
1-sexies. All'articolo 20 della
"5-bis. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo"»;
al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di consentire il completamento degli accertamenti tecnici preordinati alla compiuta definizione degli adempimenti procedurali previsti ai sensi del presente comma, i termini ivi stabiliti possono essere differiti fino al 15 dicembre 2010 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale.»;
dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della
2-ter. L'onere derivante dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai pagamenti relativi ad operazioni cofinanziate per il periodo 2007-2013 dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dal Fondo europeo per la pesca (1-EP), nonchè dai regolamenti (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, e n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, inserite nell'ambito di interventi a titolarità del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, pari a 25,5 milioni di euro, fa carico sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla
All'articolo 3, comma 1, terzo periodo, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente comma».
Dopo l'articolo 3, sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis. - (Contributo al Segretariato generale dell'Unione per il Mediterraneo). - 1. Per l'anno 2010, è autorizzata la spesa di euro 125.000 per un contributo all'Unione per il Mediterraneo (UpM) destinato al funzionamento del suo Segretariato generale con sede a Barcellona.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 125.000 per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3-ter. - (Interpretazione autentica). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), e) ed e-bis), del
Art. 3-quater. - (Destinazione di risorse per incentivi nel settore dell'autotrasporto). - 1. All'articolo 83-bis del