Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 92. Stato civile e anagrafe |
Capitolo: | 92.1 stato civile e anagrafe |
Data: | 03/02/1963 |
Numero: | 51 |
Sommario |
Art. unico. L'articolo 4 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, è sostituito dal seguente |
§ 92.1.1c - Legge 3 febbraio 1963, n. 51. [1]
Modificazione dell'art. 4 della legge 31 ottobre 1955, n. 1064, recante disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti e modificazioni all'ordinamento dello Stato civile.
(G.U. 14 febbraio 1963, n. 42).
L'articolo 4 della
"Prima dell'ultimo capoverso dell'art. 186 del
"Il figlio naturale che sia stato o sia riconosciuto da un solo genitore e che sia stato o sia successivamente adottato o affiliato, assume il cognome dell'adottante o dell'affiliante; se sia stato o sia adottato o affiliato da entrambi i coniugi assume il cognome del marito, sempre che l'affiliazione non sia stata revocata o dichiarata estinta a termine degli articoli 410 e 411 del Codice civile.
Il cognome con cui viene indicato il figlio naturale riconosciuto da un solo genitore e successivamente adottato od affiliato, spetta anche ai figli legittimi di costui. L'interessato, divenuto maggiorenne, potrà richiedere di far constare la qualità di figlio adottivo o di affiliato".
[1] Abrogata dall'art. 24 del