Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 92. Stato civile e anagrafe |
Capitolo: | 92.1 stato civile e anagrafe |
Data: | 31/10/1955 |
Numero: | 1064 |
Sommario |
Art. 1. L'indicazione della paternità e della maternità sarà omessa |
Art. 2. L'indicazione della paternità e della maternità sarà altresì omessa in ogni altro atto, dichiarazione, denunzia o documento in cui sia prescritta dalle norme vigenti al momento della [...] |
Art. 3. Nei casi di cui agli articoli precedenti dovrà sempre essere indicato il luogo e la data di nascita |
Art. 4. [1] |
Art. 5. [2] |
§ 92.1.14 - Legge 31 ottobre 1955, n. 1064.
Disposizioni relative alle generalità in estratti, atti e documenti, e modificazioni all'ordinamento dello stato civile.
(G.U. 19 novembre 1955, n. 267)
L'indicazione della paternità e della maternità sarà omessa:
1) negli estratti per riassunto e nei certificati relativi agli atti di nascita, di matrimonio, di cittadinanza, negli atti attestanti lo stato di famiglia e nelle pubblicazioni di matrimonio esposte al pubblico;
2) in tutti i documenti di riconoscimento.
L'indicazione della paternità e della maternità sarà altresì omessa in ogni altro atto, dichiarazione, denunzia o documento in cui sia prescritta dalle norme vigenti al momento della approvazione della presente legge, e nei quali la persona sia indicata per fine diverso da quello relativo all'esercizio di doveri o diritti derivanti dallo stato di legittimità o di filiazione.
Nei casi di cui agli articoli precedenti dovrà sempre essere indicato il luogo e la data di nascita.
[Prima dell'ultimo capoverso dell'art. 186 del
"Il figlio naturale che sia stato o sia riconosciuto da un solo genitore e che sia stato o sia successivamente adottato o affiliato, assume il cognome dell'adottante o dell'affiliante; se sia stato o sia adottato o affiliato da entrambi i coniugi assume il cognome del marito, sempre che l'affiliazione non sia stata revocata o dichiarata estinta a termine degli articoli 410 e 411 del Codice civile.
Il cognome con cui viene indicato il figlio naturale riconosciuto da un solo genitore e successivamente adottato od affiliato, spetta anche ai figli legittimi di costui. L'interessato, divenuto maggiorenne, potrà richiedere di far constare la qualità di figlio adottivo o di affiliato”.]
[Le disposizioni di cui all'art. 2 entrano in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione dei regolamenti di attuazione emanati dai Ministri competenti.
Le altre norme entrano in vigore il trentesimo giorno dalla pubblicazione della presente legge.]
[1] Articolo sostituito dall'art. unico della
[2] Articolo abrogato dall'art. 1 del