§ 88.6.9 - Legge 5 agosto 1975, n. 410.
Interventi a favore delle attività teatrali di prosa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.6 teatro
Data:05/08/1975
Numero:410


Sommario
Art. 1.      A decorrere dall'esercizio 1975 ed in attesa di un riordinamento generale della materia a far tempo dal 1° luglio 1976 lo stanziamento annuale di cui all'art. 2, primo comma, della legge 9 [...]
Art. 2.      Il conferimento dello Stato al fondo di dotazione della sezione autonoma per il credito teatrale, istituita presso la Banca nazionale del lavoro con l'art. 41, terzo comma, della legge 14 agosto [...]
Art. 3.      Nell'assegnazione dei contributi si terrà conto in modo particolare delle esigenze connesse con l'attuazione di un ampio decentramento delle attività teatrali e di una diffusione delle stesse [...]
Art. 4.      All'onere complessivo di lire 2 miliardi derivante dall'attuazione dei precedenti articoli 1 e 2 della presente legge si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 [...]


§ 88.6.9 - Legge 5 agosto 1975, n. 410. [1]

Interventi a favore delle attività teatrali di prosa.

(G.U. 27 agosto 1975, n. 227).

 

     Art. 1.

     A decorrere dall'esercizio 1975 ed in attesa di un riordinamento generale della materia a far tempo dal 1° luglio 1976 lo stanziamento annuale di cui all'art. 2, primo comma, della legge 9 agosto 1973, n. 513, destinato al sovvenzionamento delle manifestazioni teatrali di prosa, è elevato a lire 5 miliardi e 500 milioni.

 

          Art. 2.

     Il conferimento dello Stato al fondo di dotazione della sezione autonoma per il credito teatrale, istituita presso la Banca nazionale del lavoro con l'art. 41, terzo comma, della legge 14 agosto 1967, n. 800, aumentato con legge 28 ottobre 1968, n. 1178, e con l'art. 2 della successiva legge 9 marzo 1971, n. 126, è ulteriormente aumentato di lire 500 milioni.

 

          Art. 3.

     Nell'assegnazione dei contributi si terrà conto in modo particolare delle esigenze connesse con l'attuazione di un ampio decentramento delle attività teatrali e di una diffusione delle stesse soprattutto nelle zone del centro-sud, nonchè delle iniziative a gestione pubblica, cooperativistica, privata e di sperimentazione che, con carattere di continuità, tendano a favorire lo sviluppo dell'attività e della cultura teatrale.

 

          Art. 4.

     All'onere complessivo di lire 2 miliardi derivante dall'attuazione dei precedenti articoli 1 e 2 della presente legge si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio 1975.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.