§ 88.6.8 - Legge 9 agosto 1973, n. 513.
Interventi finanziari a favore delle attività di prosa.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.6 teatro
Data:09/08/1973
Numero:513


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni ad integrazione del fondo di lire 1 miliardo assegnato, per le manifestazioni teatrali di prosa dell'anno 1972, con l'art. 1 della legge 9 marzo 1971, [...]
Art. 2.      A decorrere dall'esercizio 1973, per il sovvenzionamento delle manifestazioni teatrali di prosa, è stanziata annualmente in bilancio la somma di lire 4 miliardi, nella quale resta assorbita la [...]
Art. 3.      All'onere di lire 500 milioni di cui al precedente art. 1 e a quello di lire 1.772.161.000 di cui all'art. 2 si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello [...]


§ 88.6.8 - Legge 9 agosto 1973, n. 513. [1]

Interventi finanziari a favore delle attività di prosa.

(G.U. 24 agosto 1973, n. 218).

 

     Art. 1.

     E' autorizzata la spesa di lire 500 milioni ad integrazione del fondo di lire 1 miliardo assegnato, per le manifestazioni teatrali di prosa dell'anno 1972, con l'art. 1 della legge 9 marzo 1971, n. 126.

 

          Art. 2.

     A decorrere dall'esercizio 1973, per il sovvenzionamento delle manifestazioni teatrali di prosa, è stanziata annualmente in bilancio la somma di lire 4 miliardi, nella quale resta assorbita la quota pari a un terzo del fondo del 6 per cento dei diritti erariali sugli spettacoli di qualsiasi genere e sulle scommesse previsto dall'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, già integrata con l'art. 1 della legge 9 marzo 1971, numero 126.

     Per la concessione dei contributi dovranno essere tenute in particolare considerazione le richieste dei teatri a gestione pubblica, degli organismi teatrali costituiti fra enti locali o dalle regioni e degli enti teatrali, e le iniziative destinate alla diffusione del teatro e della cultura teatrale organizzate da istituti universitari, da comitati e associazioni culturali e di categoria, dai complessi di sperimentazione teatrale e dai gruppi teatrali cooperativi.

 

          Art. 3.

     All'onere di lire 500 milioni di cui al precedente art. 1 e a quello di lire 1.772.161.000 di cui all'art. 2 si fa fronte mediante riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1973.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.