§ 88.5.8 - Legge 9 marzo 1971, n. 126.
Interventi a favore dello spettacolo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.5 musica
Data:09/03/1971
Numero:126


Sommario
Art. 1.      La quota del fondo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, destinata alle manifestazioni teatrali di prosa, aumentata della somma di lire 400 milioni per l'anno [...]
Art. 2.      Il fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito teatrale, istituita presso la Banca nazionale del lavoro con l'art. 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800, elevato a lire 800 milioni [...]
Art. 3.      E' autorizzata la concessione in favore dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia" di un contributo straordinario di lire 300 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del [...]
Art. 4.      Il fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche previsto dall'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è aumentato di lire 400 milioni per l'anno [...]
Art. 5.      Il fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, istituita con il regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504, è aumentato di lire 1.500 [...]
Art. 6.      All'onere di lire 4.350 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1971, si fa fronte:


§ 88.5.8 - Legge 9 marzo 1971, n. 126. [1]

Interventi a favore dello spettacolo.

(G.U. 5 aprile 1971, n. 84)

 

     Art. 1.

     La quota del fondo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, destinata alle manifestazioni teatrali di prosa, aumentata della somma di lire 400 milioni per l'anno finanziario 1970 con la legge 10 maggio 1970, n. 292, è ulteriormente aumentata di lire 1.500 milioni per l'anno 1971, di cui 500 milioni per manifestazioni dell'anno 1970, e di lire 1 miliardo a decorrere dall'anno 1972.

     La somma di cui al precedente comma potrà essere utilizzata anche a favore di iniziative intese alla maggiore diffusione ed incremento del teatro drammatico e della cultura teatrale, promosse ed organizzate da enti pubblici, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria.

 

          Art. 2.

     Il fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito teatrale, istituita presso la Banca nazionale del lavoro con l'art. 41 della legge 14 agosto 1967, n. 800, elevato a lire 800 milioni con la legge 20 ottobre 1968, n. 1178, è ulteriormente elevato a lire 1 miliardo e 200 milioni, mediante conferimento di lire 350 milioni da parte dello Stato e di lire 50 milioni da parte della Banca nazionale del lavoro.

     La somma di lire 350 milioni sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

 

          Art. 3.

     E' autorizzata la concessione in favore dell'Ente autonomo "La Biennale di Venezia" di un contributo straordinario di lire 300 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario 1971, per far fronte alle esigenze derivanti dall'organizzazione delle manifestazioni teatrali, musicali e cinematografiche.

 

          Art. 4.

     Il fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche previsto dall'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è aumentato di lire 400 milioni per l'anno finanziario 1971, di cui 200 milioni per iniziative dell'anno 1970, e di lire 200 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1972 al 1975.

 

          Art. 5.

     Il fondo di dotazione della Sezione autonoma per il credito cinematografico della Banca nazionale del lavoro, istituita con il regio decreto 14 novembre 1935, n. 2504, è aumentato di lire 1.500 milioni, mediante conferimento da parte del Tesoro dello Stato nell'anno 1971.

     Il fondo particolare, istituito presso la Sezione stessa ai sensi dell'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, è aumentato di lire 1.500 milioni mediante conferimento da parte del Tesoro dello Stato di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1971 al 1975.

     I conferimenti di cui ai precedenti commi saranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

 

          Art. 6.

     All'onere di lire 4.350 milioni derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1971, si fa fronte:

     per lire 1.350 milioni a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970;

     per lire 1.000 milioni e lire 2.000 milioni mediante riduzione, rispettivamente, dei fondi speciali di cui ai capitoli n. 3523 e n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1971.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.