Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 84. Radio e telecomunicazioni |
Capitolo: | 84.1 disciplina generale |
Data: | 19/07/1960 |
Numero: | 1034 |
Sommario |
Art. 1. La lettera e) dell' art. 7 e il terzo comma dell'art. 21 della Convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle comunicazioni e la Società R.A.I. il 26 gennaio 1952 ed approvata con il [...] |
Art. 2. Il sesto, settimo ed ottavo comma dell' art. 21 della Convenzione di cui all'articolo precedente sono sostituiti come segue: la Società concessionaria si impegna altresì a corrispondere allo [...] |
Art. 3. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 avranno effetto a decorrere dal 1° luglio 1959. |
Art. 4. La R.A.I. si impegna a diffondere un secondo programma televisivo dalle stazioni di cui all'allegato piano tecnico, entro il 31 dicembre 1962; la durata media minima di tale programma non sarà [...] |
Art. 5. Con riferimento ai magagiori oneri assunti dalla concessionaria in applicazione del precedente articolo, le semestralità di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della Convenzione 10 marzo 1956 [...] |
Art. 6. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro si dichiara che il presente atto deve essere registrato in esenzione da imposta perché fatto nell'interesse dello Stato. |
§ 84.1.19 - D.P.R. 19 luglio 1960, n. 1034. [1]
Approvazione ed esecutorietà della Convenzione aggiuntiva stipulata il 21 maggio 1959 tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la R.A.I.-Radiotelevisione Italiana
(G.U. 5 ottobre 1960, n. 244)
Convenzione aggiuntiva alla Convenzione 26 gennaio 1952 stipulata tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la R.A.I. - Radiotelevisione Italiana, approvata con
Preambolo
Vista la Convenzione per la concessione alla Radioaudizioni Italia - Società per Azioni, del servizio di radioaudizioni e televisione circolare e del servizio di telediffusione su filo approvata e resa esecutiva con
Vista la convenzione stipulata in data 10 marzo 1956 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la R.A.I. - Radiotelevisione Italiana, aggiuntiva alla Convenzione 26 gennaio 1952, approvata con
Tra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni) in persona dell'Ispettore generale superiore delle telecomunicazioni dott. ing. Albino Antinori e la R.A.I. - Radiotelevisione Italiana - Società azionaria con sede sociale in Roma rappresentata dall'amministratore delegato ing. Marcello Rodinò all'uopo delegato dal Consiglio di amministrazione della R.A.I. in data 30 aprile 1959;
Si conviene e si stipula quanto appresso:
La lettera e) dell' art. 7 e il terzo comma dell'art. 21 della Convenzione stipulata tra il Ministero delle poste e delle comunicazioni e la Società R.A.I. il 26 gennaio 1952 ed approvata con il decreto del presidente della Repubblica 26 gennaio 1952, n. 180, sono soppressi.
Il sesto, settimo ed ottavo comma dell' art. 21 della Convenzione di cui all'articolo precedente sono sostituiti come segue: la Società concessionaria si impegna altresì a corrispondere allo Stato un canone annuo commisurato a tutti i proventi effettivi lordi nella misura del 5,60 % di cui il 2 % destinato per finanziare manifestazioni teatrali e musicali all'interno e all'esterno in aggiunta ai proventi derivanti dall' applicazione della percentuale del 6,17 % prevista dal regio
Il versamento del canone del 5,60 % dovrà essere effettuato all'Amministrazione del tesoro non oltre il 1°trimestre successivo all'approvazione del bilancio annuale della Società concessionaria".
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli 1 e 2 avranno effetto a decorrere dal 1° luglio 1959.
La R.A.I. si impegna a diffondere un secondo programma televisivo dalle stazioni di cui all'allegato piano tecnico, entro il 31 dicembre 1962; la durata media minima di tale programma non sarà inferiore alle tre ore giornaliere.
Detto termine potrà essere dall'Amministrazione prorogato per giustificativi motivi non oltre il 30 giugno 1963.
La R.A.I. si impegna ad estendere gli impianti per assicurare la ricezione del secondo programma televisivo possibilmente all'area coperta dal primo programma in un ulteriore periodo di cinque anni.
Con riferimento ai magagiori oneri assunti dalla concessionaria in applicazione del precedente articolo, le semestralità di cui all'ultimo comma dell'art. 1 della Convenzione 10 marzo 1956 aggiuntiva alla Convenzione 26 gennaio 1952, approvata con
Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro si dichiara che il presente atto deve essere registrato in esenzione da imposta perché fatto nell'interesse dello Stato.
Piano tecnico di massima per una seconda rete televisiva in banda IV (470-585 MHz)
Premesso che la diffusione di un secondo programma televisivo in Italia non può essere realizzata usufruendo degli otto canali attualmente assegnati alla TV italiana nelle bande I, II e III di Atlantic City, già completamente occupati dai 305 impianti tra principali e ripetitori oggi esistenti, dovranno per questo scopo essere impiegate le frequenze assegnate alla radiodiffusione da Atlantic City nelle bande IV e V.
Si prevede di doversi in un primo tempo limitare al solo uso della banda IV, nella quale si dispone per ora del solo intervallo di frequenze compreso fra 486 e 566 MHz che consentirebbe la allocazione di dieci canali spaziali di 8 MHz ciascuno. La spaziatura di 8 MHz sembra infatti essere la tendenza prevalente tra le varie Amministrazioni europee per la canalizzazione delle bande IV e V, e per quanto riguarda l'Italia è resa auspicabile dalla attuale allocazione dei canali in banda I e III ove essi non sono mai adiacenti a meno di 1,5 MHz.
Sembra tuttavia che gli attuali dieci canali disponibili difficilmente potranno consentire l'integrale realizzazione del presente piano inteso a diffondere un secondo programma televisivo in tutte le regioni d'Italia, anche se non necessariamente a tutti i capoluoghi di Provincia, e pertanto la sua realizzazione dovrà probabilmente essere subordinata alla piena disponibilità di tutta la banda IV da 470 a 585 MHz che comporta l'aggiunta di altri quattro canali.
Il piano infatti è fondato sulla previsione di raddoppiare tutta la catena dei ponti video sia sulle direttrici Torino-Venda e Milano-Palermo, sia sulle diramazioni, mediante l'aggiunta di un nuovo fascio bilaterale simultaneo realizzato sulla banda dei 2000 MHz e la inserzione di un nuovo canale musicale sul ponte radio già esistente, oltre alla utilizzazione integrale delle tratte già funzionanti o in corso di allestimento della rete statale dei cavi coassiali.
Oltre ai centri trasmittenti che sarà possibile installare in ognuno dei centri principali che sono interessati dal tracciato attuale dei ponti a microonde e dai terminali dei cavi coassiali, dovranno essere aggiunti gli impianti ripetitori di Aosta, Bolzano, Trento, Bologna, Firenze, L'Aquila, Potenza, Catanzaro, Reggio Calabria, Catania e Sassari, per assicurare appunto il raggiungimento di almeno i più importanti centri regionali.
La rete così realizzata comprenderà in un primo tempo 31 centri trasmittenti principali e 11 ripetitori per un totale di 42 impianti, come da tabella allegata.
Nel presente piano è stata considerata inclusa la Sardegna, ma per questa regione la possibilità di collegamento resta necessariamente subordinata alla concessione, da parte del Comitato interministeriale delle telecomunicazioni, di un adeguato canale in banda III attualmente non disponibile, ma che risulta assolutamente indispensabile per integrare il previsto ponte radio in banda V sfruttando, come già avviene attualmente sul collegamento del primo programma, il principio del > di frequenza. Il canale più idoneo a questo scopo sarebbe quello della banda III oltre ai 216 MHz.
Come si è detto, con gli impianti previsti nella tabella allegata, rimangono ancora esclusi numerosi capoluoghi di Provincia i quali non potranno essere direttamente raggiunti dai 42 impianti trasmittenti previsti a causa delle caratteristiche di propagazione delle frequenze della banda IV che limiteranno notevolmente la portata utile dei centri trasmittenti, indipendentemente dalla potenza effettiva irradiata ad essi assegnata.
È noto infatti che, mentre sopratutto con i canali attuali A, B e C si riescono a servire località situate al di là di ostacoli naturali non troppo prossimi, grazie a fenomeni di diffrazione, con canali della banda IV la portata dei trasmettitori sarà rigorosamente limitata dalla tassativa necessità della visibilità ottica.
Come risulta dagli allegafi, la popolazione che potrà essere servita in base alle aree di servizio (teoricamente calcolate) dei 42 impianti trasmittenti presi in considerazione, non potrà superare la percentuale del 67% circa della popolazione totale.
L'ulteriore estensione del servizio ai capoluoghi di Provincia tuttora esclusi dal presente piano, nonché alle località minori, potrà essere effettuata mediante un numero imprecisabile di impianti ripetitori simili a quelli usati per il primo programma, ma dei quali non è ora possibile indicare né il numero, né la ubicazione; elementi, questi, che potranno essere fissati soltanto dopo la entrata in funzione della rete principale, mediante una serie accurata di misure e sopraluoghi, e che comunque restano inoltre subordinati alla possibilità di utilizzare integralmente tutti i 14 canali allocabili nella banda IV. Non è infatti consigliabile, allo stato attuale della tecnica dei ricevitori, prevedere una immediata utilizzazione dei canali della banda V che rimarrebbero così accantonati per ulteriori future necessità.
È infine da tenere presente che anche con l'installazione di tutti i ripetitori che sarà tecnicamente possibile installare, la percentuale di popolazione che sarà alla fine raggiungibile col secondo programma difficilmente potrà raggiungere e superare l'80%, rimanendo quindi sempre sensibilmente inferiore a quella che è stata possibile raggiungere coll'attuale rete in banda I e III. Ciò per le inevitabili limitazioni imposte sia dall'orografia del territorio nazionale sia dalle severe caratteristiche di propagazione della banda IV.
Elenco dei centri trasmittenti considerati
Popolazione servita e percentuale della popolazione totale
|
Popolazione servita |
|
CENTRI |
Numero abitanti |
Percentuale |
Torino |
1.754.288 |
3,57% |
Aosta |
39,638 |
0,08% |
Milano |
- |
- |
Monte Penice |
6.332.661 |
12,87% |
Bologna |
- |
- |
Monte Venda |
5.290.240 |
10,75% |
Bolzano |
111.917 |
0,23% |
Trento |
123.142 |
0,25% |
Trieste |
455.718 |
0,92% |
Udine |
321.620 |
0,65% |
Monte Beigua |
168.830 |
0,34% |
Portofino |
990.210 |
2,01% |
Monte Serra |
1.474.831 |
3,00% |
Firenze |
- |
- |
Monte Luco |
329.996 |
0,67% |
Monte Argentario |
252.869 |
0,51% |
Monte Peglia |
445.565 |
0,91% |
Monte Nerone |
388.545 |
0,78% |
Monte Conero |
807.442 |
1,64% |
Roma |
1.995.793 |
4,06% |
Pescara |
585.007 |
1,19% |
L'Aquila |
70.760 |
0,14% |
Monte Favone |
118.296 |
0,24% |
Monte Faito |
2.483.187 |
5,05% |
Monte Vergine |
511.948 |
1,04% |
Monte Sambuco |
679.569 |
1,38% |
Monte Caccia |
1.164.509 |
2,37% |
Martina Franca |
1.048.590 |
2,13% |
Potenza |
42.275 |
0,09% |
Monte Scuro |
304.081 |
0,62% |
Gambarie |
606.647 |
1,23% |
Reggio Calabria |
- |
- |
Catanzaro |
160.497 |
0,33% |
Monte Soro |
506.820 |
1,03% |
Monte Lauro |
1.126.147 |
2,29% |
Catania |
- |
- |
Monte Cammarata. |
608.494 |
1,23% |
Monte Pellegrino |
666.647 |
1,35% |
Monte Limbara |
119.887 |
0,24% |
Punta Badde Urbara. |
150.887 |
0,31% |
Sassari |
103.613 |
0,21% |
Monte Serpeddi |
389.118 |
0,79% |
Totale |
32.730.284 |
66,63% |
Nota: L'ammontare della popolazione è stato fissato in 49.190.710, come dalla pubblicazione dell'Istituto Centrale di Statistica: “Popolazione e circoscrizioni amministrative dei Comuni” ed è riferito all'anno 1955.
[1] Abrogato dall'art. 24 del