Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 88. Spettacolo |
Capitolo: | 88.6 teatro |
Data: | 10/05/1970 |
Numero: | 292 |
Sommario |
Art. 1. La quota del fondo di cui all'art. 1 del decreto legislativo 20 febbraio 1948, n. 62, destinata alle manifestazioni teatrali di prosa, è aumentata della somma di lire 400 milioni per ciascuno [...] |
Art. 2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1969 e 1970 si fa fronte rispettivamente a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di [...] |
§ 88.6.7 - Legge 10 maggio 1970, n. 292. [1]
Interventi a favore del teatro di prosa.
(G.U. 25 maggio 1970, n. 129).
La quota del fondo di cui all'art. 1 del
La somma di cui al precedente comma potrà essere utilizzata anche a favore di iniziative intese alla maggiore diffusione ed incremento del teatro drammatico e della cultura teatrale, promosse ed organizzate da enti pubblici, istituti universitari, comitati ed associazioni culturali e di categoria.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per gli anni finanziari 1969 e 1970 si fa fronte rispettivamente a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969 e mediante riduzione del corrispondente fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1970.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Abrogata dall'art. 24 del