§ 88.2.7b - D.M. 2 novembre 1999, n. 531.
Regolamento recante criteri per la definizione della misura, delle modalità di erogazione e delle finalità del contributo in favore dei produttori [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.2 cinema
Data:02/11/1999
Numero:531


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità dei contributi.
Art. 2.  Determinazione del contributo.
Art. 3.  Avvio del procedimento.
Art. 4.  Procedimento di erogazione del contributo.
Art. 5.  Revoca del contributo.
Art. 6.  Contributi in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani,
Art. 7.  Ambito di applicazione.


§ 88.2.7b - D.M. 2 novembre 1999, n. 531.

Regolamento recante criteri per la definizione della misura, delle modalità di erogazione e delle finalità del contributo in favore dei produttori cinematografici, nonché di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.

(G.U. 19 gennaio 2000, n. 14).

 

 

     Art. 1. Oggetto e finalità dei contributi.

     1. I contributi di cui all'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono finalizzati al sostegno della produzione cinematografica nazionale, e destinati alle imprese nazionali produttrici di film. Essi, in particolare, sono concessi:

     a) in favore dei produttori di opere cinematografiche di lungometraggio di produzione nazionale, di lungometraggio di interesse culturale nazionale, di lungometraggio di animazione, anche se realizzate in coproduzione o compartecipazione tra soggetti italiani, e sono destinati al patrimonio dell'impresa produttrice del film;

     b) in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura delle opere di cui alla lettera a), che siano cittadini italiani, indicati come tali nel pubblico registro per la cinematografia.

     2. I contributi di cui alle lettere a) e b), sono calcolati sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dal film nelle sale cinematografiche nel termine di due anni decorrente dalla sua prima proiezione in pubblico, con esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo realizzato per l'utilizzo dell'opera.

     3. Non sono concessi contributi per opere che abbiano realizzato, nel termine di cui al comma 2, incassi inferiori a cento milioni di lire.

 

          Art. 2. Determinazione del contributo.

     1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito definito "il Ministro", con proprio decreto avente efficacia triennale, adottato previo parere della Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi, di cui all'articolo 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, definisce:

     a) il limite massimo delle risorse disponibili destinate annualmente alle finalità di cui al presente regolamento, a valere sugli stanziamenti destinati al cinema dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito "il Fondo", di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163;

     b) la misura percentuale del contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), in favore dei soggetti produttori delle opere, articolata con criterio progressivo in base a scaglioni di incassi, e con la fissazione di una somma massima di incasso valutabile;

     c) la misura percentuale del contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).

     2. Qualora le leggi finanziarie e di bilancio successive alla emanazione del decreto di cui al comma 1, determinano una consistenza del Fondo inferiore a quella definita all'atto dell'emanazione di tale decreto, il Ministro provvede alle conseguenti variazioni in diminuzione, in misura corrispondente alla riduzione attuata sulle somme del Fondo destinate al cinema.

 

          Art. 3. Avvio del procedimento.

     1. La istanza per la erogazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), diretta al Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito indicato come "l'amministrazione", può essere proposta, ai fini della concessione di un acconto, dopo che siano trascorsi sette mesi dalla prima proiezione in pubblico del film al quale il contributo afferisce, e, per la definitiva liquidazione, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di due anni decorrenti dalla medesima prima proiezione.

     2. La istanza è presentata dal produttore o dal legale rappresentate dell'impresa di produzione del film interessato, contiene le indicazioni anagrafiche del soggetto richiedente, ed è corredata da dichiarazione sostituiva di atto notorio, con la quale il richiedente dichiara, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403:

     a) la data ed il luogo della prima proiezione in pubblico, come risultante dall'iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 1998, n. 163;

     b) il totale degli incassi lordi realizzati dal film attraverso le proiezioni in pubblico, ovvero, nel caso di richiesta di acconto, il totale degli incassi realizzati nei primi sette mesi, tenuto conto dei rilevamenti della Società italiana autori ed editori o di altro soggetto a ciò incaricato;

     c) la indicazione del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura dell'opera;

     d) gli estremi della iscrizione dell'opera, o delle eventuali trascrizioni, nel pubblico registro per la cinematografia;

     e) l'impegno a destinare il contributo alle finalità di cui all'articolo 1, ed a continuare l'impresa per almeno cinque anni.

     3. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), può essere accompagnata dalla presentazione di certificazione proveniente dal soggetto incaricato.

     4. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, i termini di cui al presente articolo sono perentori.

 

          Art. 4. Procedimento di erogazione del contributo.

     1. L'amministrazione esamina le istanze in ordine cronologico. Essa può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicità e la regolarità delle indicazioni contenute nella dichiarazione di cui all'articolo 3.

     2. Gli atti di disposizione del contributo, in qualunque forma effettuati, anche a fini di garanzia di ogni tipo, non hanno effetto nei confronti dell'amministrazione, che provvede alla liquidazione esclusivamente nei confronti dei soggetti richiedenti.

     3. Il provvedimento sull'istanza di cui all'articolo 3 è adottato dal capo del Dipartimento dello spettacolo entro trenta giorni dalla ricezione della medesima. Qualunque sia la modalità di liquidazione, essa si intende effettuata presso l'amministrazione.

     4. Il contributo a favore di film realizzati in regime di coproduzione è liquidato in favore di uno solo dei coproduttori italiani, al quale gli altri abbiano fornito procura speciale all'incasso in forma scritta. La liquidazione del contributo è effettuata esclusivamente in favore del mandatario richiedente con effetto liberatorio per l'amministrazione nei confronti degli altri coproduttori.

     5. Il provvedimento di cui al comma 2 è adottato nei limiti delle disponibilità annuali fissate con il decreto di cui all'articolo 2, comma 1. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 e, in tal caso, il contributo per ciascun soggetto è diminuito di una identica percentuale.

     6. Il contributo concesso in favore dei produttori di film ammessi al fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, è destinato al ripiano del finanziamento statale, anche mediante compensazione.

 

          Art. 5. Revoca del contributo.

     1. Il provvedimento di cui all'articolo 4 è revocato nei casi di accertamento della violazione di norme di legge o del presente regolamento.

     2. Ove accerta la sussistenza di motivi di revoca, l'amministrazione comunica l'avvio del procedimento e diffida l'interessato alla loro eliminazione, ove possibile, entro trenta giorni, trascorsi i quali provvede alla revoca motivata.

     3. Il provvedimento di revoca comporta la inammissibilità di ogni successiva istanza finalizzata all'ottenimento di ausili e benefici a carico dello Stato, presentata dal destinatario.

 

          Art. 6. Contributi in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani,

     1. La istanza per la erogazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), diretta all'amministrazione, può essere proposta dopo che siano trascorsi novanta giorni dalla scadenza del termine dei due anni decorrenti dalla prima proiezione in pubblico del film al quale il contributo afferisce.

     2. La istanza, completa delle indicazioni sul soggetto richiedente, è corredata da dichiarazione sostituiva di atto notorio, con la quale il richiedente dichiara, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403:

     a) quanto previsto alle lettere a), b) e d), del comma 2 dell'articolo 3;

     b) di essere regista o autore del soggetto o della sceneggiatura dell'opera, in conformità a quanto riportato nel pubblico registro per la cinematografia;

     c) la eventuale presenza di altri aventi diritto al contributo.

     3. In seguito all'adozione del provvedimento di cui all'articolo 3, il capo del Dipartimento dello spettacolo determina, per ciascuna opera, la misura del contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani, suddividendolo in tre parti uguali, destinate alla regia, al soggetto e alla sceneggiatura.

     4. Si applicano il comma 4 dell'articolo 3 ed i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 4.

     5. In caso di pluralità di regista, autore del soggetto o autore della sceneggiatura, la liquidazione del contributo è effettuata, per ciascuna categoria, esclusivamente in favore di uno solo di essi, che dimostra di essere mandatario degli altri, con effetto liberatorio per l'amministrazione.

 

          Art. 7. Ambito di applicazione.

     1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, il presente regolamento si applica nei confronti delle opere cinematografiche di cui all'articolo 1, la cui prima proiezione in pubblico è successiva alla sua entrata in vigore.Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.