§ 36.1.33 - D.P.C.M. 8 aprile 1998, n. 163.
Regolamento recante norme sul pubblico registro per la cinematografia, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:36. Diritto d'autore
Capitolo:36.1 disciplina generale
Data:08/04/1998
Numero:163


Sommario
Art. 1.  Articolazione, tenuta e responsabilità del conservatore.
Art. 2.  Iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia.
Art. 3.  Atti soggetti a trascrizione nel P.R.C.
Art. 4.  Requisiti per la trascrizione.
Art. 5.  Nota di trascrizione.
Art. 6.  Trascrizione degli acquisti a causa di morte.
Art. 7.  Presentazione e protocollo generale.
Art. 8.  Modalità di trascrizione e conservazione degli atti.
Art. 9.  Trascrizione con riserva.
Art. 10.  Effetti della trascrizione.
Art. 11.  Modalità di visura e rilascio certificazioni.
Art. 12.  Modalità di funzionamento del pubblico registro per la cinematografia e tariffe.
Art. 13.  Disposizioni transitorie.
Art. 14.  Disposizioni finali.


§ 36.1.33 - D.P.C.M. 8 aprile 1998, n. 163.

Regolamento recante norme sul pubblico registro per la cinematografia, ai sensi dell'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153.

(G.U. 29 maggio 1998, n. 123).

 

Art. 1. Articolazione, tenuta e responsabilità del conservatore.

     1. Nel pubblico registro per la cinematografia, istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito nella legge 1° marzo 1994, n. 153, sono iscritte tutte le opere filmiche prodotte o importate e distribuite nel territorio italiano per la prioritaria ma non esclusiva destinazione alla proiezione nelle sale cinematografiche.

     2. Il registro, con riferimento alla normativa contenuta nella legge 4 novembre 1965, n. 1213, così come da ultimo modificata dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, si articola in cinque sezioni:

     1) sezione film di lungometraggio di nazionalità italiana;

     2) sezione film di lungometraggio di nazionalità di uno dei paesi aderenti alla Comunità europea;

     3) sezione film di lungometraggio di nazionalità di paesi non aderenti alla Comunità europea;

     4) sezione film di cortometraggio (di nazionalità italiana o di altri paesi aderenti o non alla Comunità europea);

     5) sezione film di attualità (di nazionalità italiana o di altri paesi aderenti o non alla Comunità europea).

     3. Il pubblico registro per la cinematografia è tenuto dalla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.) presso la propria direzione generale in Roma, con collocazione amministrativa interna nell'ambito della sezione cinema.

     4. Il registro, nelle sue diverse articolazioni strutturali e nella sua tenuta, è automatizzato mediante l'uso di elaboratori elettronici ovvero di sistemi integrati di memorizzazione dei documenti su dischi ottici o altro analogo supporto informatico, sulla base di appositi provvedimenti interni da emanarsi da parte della S.I.A.E.

     5. La S.I.A.E. provvede all'attuazione della pubblicità concernente le opere filmiche e garantisce l'espletamento del pubblico servizio che ad essa si collega, assumendone la relativa responsabilità in ordine all'affidamento dei terzi, secondo i principi generali stabiliti dal codice civile.

     6. Il legale rappresentante della S.I.A.E. provvede ad attribuire i compiti e le funzioni di conservatore al dirigente preposto alla sezione cinema ed ai dirigenti e funzionari incaricati di svolgere funzioni vicarie o di supplenza, i quali conseguentemente ne assumono la relativa responsabilità secondo le disposizioni previste per i conservatori dei registri immobiliari dal codice civile.

     7. Con apposito provvedimento la S.I.A.E. determina le modalità pratiche di funzionamento del pubblico registro per la cinematografia, l'orario di apertura al pubblico, le indennità spettanti ai dirigenti e funzionari che espletano compiti e funzioni di conservatore ed al personale addetto all'ufficio.

 

     Art. 2. Iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia.

     1. Ai fini dell'iscrizione è fatto obbligo a chiunque produca o importi e distribuisca opere filmiche di farne preventiva denuncia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento dello spettacolo, secondo le modalità e i termini da quest'ultima stabiliti. L'attestazione relativa all'avvenuta presentazione di tale denuncia, che deve essere rilasciata dallo stesso Dipartimento dello spettacolo, e una copia conforme della denuncia devono essere presentate agli uffici del pubblico registro per la cinematografia per ottenere l'iscrizione.

     2. L'iscrizione può essere richiesta dal produttore o dai suoi aventi causa, ovvero, per le opere straniere, dall'importatore o dal cessionario o concessionario dei diritti di utilizzazione per l'Italia delle opere stesse o dai loro aventi causa, previa presentazione di apposita domanda in duplice esemplare, di cui uno in carta bollata, e dietro pagamento della relativa tariffa, che costituisce condizione per l'iscrizione.

     3. L'ufficio del pubblico registro per la cinematografia trattiene l'esemplare in carta bollata della domanda unitamente all'attestazione e alla copia conforme della denuncia di cui al primo comma del presente articolo, e restituisce l'altro esemplare in carta semplice al richiedente con la menzione dell'avvenuta iscrizione, indicandone la data, la sezione in cui l'opera filmica è stata iscritta ed il relativo numero d'ordine.

     4. Nel registro, sulla base dei dati riportati nella denuncia fatta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento dello spettacolo e presentata in copia conforme alla S.I.A.E., per ogni opera filmica iscritta, compatibilmente con le sue caratteristiche e a seconda della sezione attribuitagli, sono annotati quali dati di iscrizione:

     a) il nome del produttore o importatore e del distributore; se trattasi di società, la ragione sociale e il nome del rappresentante legale, ed eventualmente quello del procuratore;

     b) il domicilio del produttore o importatore e distributore o la sede della società od eventualmente il domicilio del procuratore;

     c) l'ammontare del capitale sociale se trattasi di società;

     d) il titolo provvisorio ovvero definitivo dell'opera filmica e, se trattasi di opera straniera, tanto il titolo originario quanto il titolo in lingua italiana, anche se provvisorio, con il quale l'opera è stata posta o è destinata ad essere posta in circolazione in Italia;

     e) la specificazione, per le sole opere filmiche nazionali di lungometraggio, se trattasi di film di produzione nazionale o di film di interesse culturale nazionale;

     f) la nazionalità del film eventualmente distinta per paesi di appartenenza dell'impresa produttrice;

     g) i nomi e la nazionalità del regista e degli autori del soggetto, della sceneggiatura e del commento musicale ed eventuali pseudonimi, nonché. per i film stranieri importati e distribuiti in Italia. il nome dell'autore della versione italiana dei dialoghi;

     h) per i soli film nazionali il nome e la nazionalità del direttore della fotografia, dell'autore della scenografia e dell'autore del montaggio;

     i) la data di inizio lavorazione per il film nazionale o quella di importazione per la distribuzione in Italia per il film non nazionale;

     l) gli estremi dell'attestazione rilasciata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento dello spettacolo, relativa alla denuncia di inizio lavorazione o all'importazione dell'opera filmica;

     m) per i soli film riconosciuti nazionali ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sulla cinematografia, gli estremi della nota con cui viene comunicato alla S.I.A.E., da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento dello spettacolo, il provvedimento di riconoscimento della nazionalità italiana;

     n) gli estremi del nulla-osta per la circolazione in pubblico, non appena comunicati dall'autorità competente;

     o) la data e il luogo di prima proiezione in pubblico, non appena rilevati ed accertati, anche per gli effetti di cui agli articoli 32 e 103, quinto comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633. Ai fini delle previsioni contenute nella legge 4 novembre 1965, n. 1213, e nel decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito nella legge 1° marzo 1994, n. 153, viene altresì annotata. se ed in quanto successiva alla precedente. la data della prima programmazione costituente avvio allo sfruttamento commerciale della pellicola nel territorio nazionale;

     p) altri dati relativi al film (prodotto per ragazzi, coproduzione o compartecipazione, ammissione ai benefici di legge, attribuzione degli attestati e dei premi di qualità, modificazioni della titolarità e della consistenza patrimoniale dell'impresa e variazione negli elementi costitutivi della società, indicazioni previste negli articoli 22, 23 e 24 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, eventuali altri dati) ed eventuali variazioni dei sopraelencati dati di iscrizione comunicati successivamente alla S.I.A.E. da parte del Dipartimento dello spettacolo o da altra autorità competente.

     5. Una volta richiesta ed ottenuta l'iscrizione, ad ultimazione del film nazionale, il richiedente è tenuto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito nella legge 1° marzo 1994, n. 153, a presentare agli uffici del pubblico registro per la cinematografia la dichiarazione rilasciata dalla cineteca nazionale attestante l'avvenuto deposito presso quest'ultima di una copia positiva nuova conforme al negativo dell'opera filmica oppure. nel caso in cui l'iscrizione riguardi opere filmiche assistite dal fondo di garanzia. di un controtipo negativo dell'opera: gli estremi di tale dichiarazione rilasciata dalla cineteca nazionale sono quindi annotati sul registro, subito appresso ai dati di iscrizione. La mancata presentazione ed annotazione della suddetta dichiarazione, una volta rilasciato il nulla osta di circolazione, rende priva di efficacia l'iscrizione stessa ai fini dell'ammissione ai benefici e per la concessione dei premi previsti dalla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni, con conseguente conforme annotazione in calce ai dati di iscrizione e successiva comunicazione all'autorità competente. L'iscrizione rimane comunque valida per gli altri effetti legislativamente previsti.

     6. Per ognuna delle cinque sezioni in cui è articolato, il pubblico registro per la cinematografia cura la tenuta di un protocollo delle iscrizioni in cui giornalmente deve essere riportato, secondo l'ordine stesso di iscrizione, il numero d'ordine progressivo assegnato al film iscritto in quella sezione, il titolo provvisorio o definitivo del film medesimo e la data di iscrizione.

 

     Art. 3. Atti soggetti a trascrizione nel P.R.C.

     1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito nella legge 1° marzo 1994, n. 153, devono essere resi pubblici con il mezzo della trascrizione nel pubblico registro per la cinematografia:

     a) gli atti a titolo oneroso o gratuito stipulati sia per la costituzione e la cessione di diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere filmiche, sia per il trasferimento totale o parziale dei diritti di proprietà o di utilizzazione economica sulle opere filmiche medesime;

     b) gli atti e le convenzioni relativi ad opere filmiche straniere iscritte nel pubblico registro per la cinematografia, anche se conclusi all'estero e con persone di nazionalità straniera, purché riferentesi alla importazione, alla distribuzione o allo sfruttamento economico e commerciale delle opere stesse;

     c) gli accordi contrattuali relativi alla distribuzione dell'opera filmica o concernenti la disponibilità dei proventi presenti o futuri derivanti dallo sfruttamento economico dell'opera stessa;

     d) gli acquisti a causa di morte soggetti a trascrizione a norma del codice civile, se riguardano la proprietà ovvero i diritti di utilizzazione economica di opere filmiche;

     e) gli atti di divisione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 115 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

     f) gli atti che costituiscono privilegi e garanzie sui diritti di utilizzazione economica dell'opera o sui relativi proventi o su entrambi gli atti;

     g) gli atti cautelativi, gli atti relativi al pignoramento ed al sequestro conservativo o i proventi di utilizzazione economica dell'opera o di entrambi;

     h) gli atti e i provvedimenti indicati nelle lettere precedenti che abbiano per oggetto crediti agevolati, contributi od altri benefici pecuniari spettanti ai produttori delle opere in base alla presente legge, ed in particolare gli atti di cessione a favore degli autori italiani dell'opera di cui all'articolo 23 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito nella legge 1° marzo 1994, n. 153;

     i) gli atti che modificano, precisano, postergano od estinguono in modo totale o parziale le obbligazioni derivanti dagli atti di cui alle precedenti lettere;

     l) gli atti di transazione, di conciliazione e di rinuncia, relativi ai diritti derivanti dagli atti menzionati alle lettere precedenti;

     m) gli atti pubblici relativi a verbali di assemblea straordinaria modificativi delle vicende sociali delle società che risultino parte di uno degli atti di cui alle lettere precedenti, se ed in quanto rilevino ai fini degli effetti giuridici dell'atto stesso;

     n) le sentenze e gli altri provvedimenti giudiziali concernenti il fallimento ovvero lo stato di insolvenza del produttore dell'opera o delle altre persone fisiche o giuridiche che risultino parte di uno degli atti di cui alle lettere precedenti;

     o) i provvedimenti od atti con i quali, per effetto dell'esecuzione forzata o delle procedure di fallimento, sono trasferiti diritti di utilizzazione economica sull'opera filmica;

     p) le domande giudiziali, le decisioni ed i provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché le decisioni arbitrali relative all'accertamento, alla costituzione, al trasferimento, alla modificazione o all'estinzione di diritti oggetto di uno degli atti di cui alle lettere precedenti.

 

     Art. 4. Requisiti per la trascrizione.

     1. Tutti gli atti di cui al precedente articolo stipulati a partire dalla data di entrata in vigore della presente normativa, per la trascrizione sul pubblico registro per la cinematografia, devono essere debitamente registrati presso un ufficio del registro e devono essere presentati agli uffici del pubblico registro per la cinematografia in originale o in copia autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale a ciò abilitato per legge; qualora non rivestano la forma di atto pubblico o di provvedimento giudiziale, devono essere muniti di sottoscrizione delle parti autenticata da un notaio o di sottoscrizione accertata giudizialmente.

     2. Per gli atti soggetti a trascrizione che siano stati ricevuti o autenticati da un notaio o altro pubblico ufficiale a ciò abilitato per legge, si applica l'articolo 2671 del codice civile.

     3. Gli atti formati all'estero debbono essere legalizzati secondo le norme vigenti e, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati dalla relativa traduzione giurata in lingua italiana.

     4. Per la trascrizione di una domanda giudiziale occorre presentare copia autenticata del documento che la contiene, munito della relazione di notifica alla controparte.

     5. Alla trascrizione sul pubblico registro per la cinematografia si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2666, 2667 e 2670 del codice civile.

 

     Art. 5. Nota di trascrizione.

     1. Chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al pubblico registro per la cinematografia, insieme ad una originale dell'atto stesso o ad una copia autenticata di esso, una nota di trascrizione in doppio originale, di cui uno in regola con l'imposta di bollo, redatta in lingua italiana su apposito modello reperibile presso gli uffici centrali e periferici della S.I.A.E. situati nei capoluoghi di provincia, munita in calce della sottoscrizione autografa della parte o delle parti interessate richiedenti e contenente i sottoindicati elementi essenziali dell'atto di cui è richiesta la trascrizione, che devono essere poi riportati sul registro a cura dell'ufficio:

     a) elementi relativi all'opera filmica:

     aa) titolo, anche se provvisorio, e per i film stranieri anche il titolo originario;

     bb) categoria cui appartiene l'opera (lungometraggio, cortometraggio od attualità) ed eventuale specificazione qualora si tratti di "film d'animazione";

     cc) nazionalità ed eventuale specificazione di "film in coproduzione" o "compartecipazione";

     dd) indicazione del produttore e del regista;

     b) elementi relativi ai soggetti dell'atto:

     aa) cognome, nome, numero di codice fiscale, luogo di residenza o domicilio per le persone fisiche;

     bb) denominazione o ragione sociale, sede, legale rappresentante e il numero di codice fiscale delle persone giuridiche, delle società previste dai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile e delle associazioni non riconosciute, con l'indicazione, per quest'ultime e per le società semplici, anche delle generalità delle persone che le rappresentano secondo l'atto costitutivo;

     c) elementi relativi al titolo o qualificazione giuridica dell'atto di cui si chiede la trascrizione:

     aa) forma del titolo (scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, atto pubblico o provvedimento giudiziale);

     bb) data di stipulazione dell'atto, nonché data ed estremi della sua registrazione presso un ufficio del registro;

     cc) cognome e nome del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto o autenticato le firme, od autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;

     dd) eventuali estremi di stipulazione, di registrazione e di trascrizione di altri atti cui si faccia riferimento;

     ee) qualificazione dell'evento giuridico che si vuole rendere conoscibile ai terzi (es. cessione, contratto di distribuzione, costituzione di diritti reali di godimento, ecc.);

     ff) contenuto dispositivo del suddetto evento giuridico, corrispondente alla natura ed alla quantità dei diritti trasferiti, costituiti, modificati od estinti, nonché ai relativi corrispettivi ricevuti;

     gg) descrizione di particolari patti ovvero di altri aspetti dell'atto che si ritiene utile far conoscere ai terzi.

     2. Se l'acquisto, la rinunzia o la modificazione del diritto sono sottoposti a termine o a condizione, ne deve essere fatta menzione anche nella nota di trascrizione, osservando quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2659 del codice civile.

     3. Qualora un atto abbia per oggetto più opere filmiche, devono essere redatte e presentate altrettante distinte note di trascrizione, ognuna riportante il contenuto dispositivo relativo a ciascun film, in quanto ogni nota di trascrizione può riguardare una sola opera filmica. In ognuna delle distinte note deve esservi inoltre l'indicazione, da apporre ed aggiungere a quelle di cui al numero 1 del primo comma del presente articolo, relativa al numero totale delle opere filmiche oggetto dell'atto di cui si chiede la trascrizione.

     4. La presentazione all'ufficio del pubblico registro per la cinematografia delle note e degli atti e documenti allegati ai fini della trascrizione, ovvero ai sensi di altre disposizioni di legge, può aver luogo direttamente o per mezzo del servizio postale in pacco, busta o plico raccomandato con avviso di ricevimento: qualora venga utilizzato quale mezzo il servizio di corriere espresso, il pacco, busta o plico deve essere accompagnato da una doppia bolla di consegna sulla quale la S.I.A.E. dovrà apporre timbro, firma e data di ricevimento.

     5. Per quanto concerne le domande di trascrizione effettuate a mezzo del servizio postale, le quali prenderanno l'ordine di presentazione secondo il criterio stabilito dall'articolo 7, comma 2, del presente regolamento, il richiedente è responsabile, sotto ogni profilo giuridico e fiscale, di qualsivoglia danno possa derivare dall'avere fatto ricorso a tale servizio, con espresso esonero di ogni responsabilità da parte della S.I.A.E.

 

     Art. 6. Trascrizione degli acquisti a causa di morte.

     1. Chi domanda la trascrizione di un acquisto a causa di morte, soggetto a trascrizione a norma del codice civile, riguardante la proprietà ovvero i diritti di utilizzazione economica di opere filmiche, deve presentare oltre l'atto indicato dall'articolo 2648 del codice civile, il certificato di morte e una copia o un estratto autentico del testamento, se l'acquisto segue in base ad esso.

     2. Il richiedente deve inoltre presentare una nota di trascrizione in doppio originale, di cui uno in regola con l'imposta di bollo nell'importo vigente, redatta in lingua italiana su apposito modello per gli acquisti a causa di morte reperibile presso gli uffici centrali e periferici della S.I.A.E. situati nei capoluoghi di provincia, munita in calce della sottoscrizione autografa dell'erede o legatario e contenente i seguenti elementi essenziali:

     a) gli stessi elementi relativi all'opera filmica di cui al numero 1) del precedente articolo 5;

     b) elementi relativi ai soggetti dell'atto e al titolo:

     aa) il cognome e il nome, il numero di codice fiscale, il luogo di residenza o domicilio dell'erede o legatario e del defunto;

     bb) la data di morte;

     cc) se la successione è devoluta per legge, il vincolo o rapporto di parentela che univa al dante causa il chiamato e la quota a questo spettante;

     dd) se la successione è devoluta per testamento, la forma e la data del medesimo, il nome del pubblico ufficiale che l'ha ricevuto o che l'ha in deposito;

     ee) natura, qualità e quantità dei diritti (proprietà ovvero altri diritti di utilizzazione economica di opera filmica) caduti in successione;

     ff) la condizione o il termine, qualora siano apposti alla disposizione testamentaria, osservando quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 2659 del codice civile, nonché la sostituzione fidecommissaria, qualora sia stata disposta a norma dell'articolo 692 del codice civile.

     3. Qualora un acquisto a causa di morte abbia per oggetto più opere filmiche, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 5.

     4. Circa la presentazione delle note, degli atti e dei documenti allegati, si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto comma dell'articolo 5.

 

     Art. 7. Presentazione e protocollo generale.

     1. Il conservatore del pubblico registro per la cinematografia è obbligato a tenere un protocollo generale di presentazione degli atti, in cui giornalmente deve essere riportato, secondo l'ordine di presentazione stesso, ogni atto di cui sia richiesta la trascrizione.

     2. Gli atti presentati per la trascrizione a mezzo del servizio postale ai sensi dell'articolo 5, commi 4 e 5, pervenuti in ogni giornata feriale di funzionamento del registro, saranno raggruppati e collazionati in ordine di ricevimento, e però riceveranno il rispettivo numero d'ordine di presentazione sul protocollo generale, valido agli effetti dell'attribuzione del grado di priorità per la trascrizione, soltanto dopo l'orario di chiusura al pubblico dell'ufficio e quindi con assegnazione di numeri d'ordine successivi a quelli attribuiti agli atti presentati direttamente nel corso di quella stessa giornata durante l'orario di apertura al pubblico, sulla base della data del timbro di partenza apposto dall'amministrazione postale o dal corriere espresso su ogni pacco, busta o plico: nel caso di uguale data del predetto timbro di partenza ed in ogni altro caso in cui non sia possibile fare ad esso riferimento per qualsivoglia ragione, l'ordine di priorità sarà assegnato sulla base della data di registrazione dell'atto.

     3. Sul protocollo generale per ogni atto deve essere indicato il numero d'ordine, la data e l'ora di presentazione, la data di stipulazione dell'atto e la data e gli estremi della sua registrazione, la qualificazione giuridica dell'atto, la quantità delle formalità richieste (corrispondente al numero di note di trascrizione presentate) per ogni atto ed il relativo numero d'iscrizione al pubblico registro per la cinematografia.

     4. Il protocollo generale può essere tenuto a mezzo registri cartacei rilegati, numerati in ogni singola pagina e preventivamente vidimati con le modalità di cui appresso, oppure. in alternativa. con mezzi e strumenti informatici. Qualora sia tenuto mediante questi ultimi supporti, le risultanze acquisite tramite elaboratore debbono essere stampate, alla fine di ogni giornata di apertura al pubblico e terminato l'orario di accesso al registro da parte degli utenti, su fogli singolarmente vidimati a cura di un notaio e del tribunale di Roma, nella cui circoscrizione è ubicato il pubblico registro per la cinematografia, o da altro pubblico ufficiale a ciò abilitato per legge: nel relativo processo verbale di vidimazione deve inoltre essere indicato il tipo ed il quantitativo dei fogli sottoposti a vidimazione, con la specifica della loro numerazione progressiva e la data in cui sono stati vidimati.

     5. Il protocollo generale deve essere poi tenuto secondo i criteri stabiliti dal secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 2680 del codice civile.

     6. Appena ricevuta la presentazione dell'atto e della nota in doppio originale, l'ufficio del pubblico registro per la cinematografia ne deve rilasciare ricevuta in carta libera al presentatore; la ricevuta contiene l'indicazione del numero di presentazione, della data e degli estremi dell'atto presentato (titolo dell'opera filmica, parti e qualificazione giuridica), costituendo però semplice prenotazione per la trascrizione sul registro dell'atto presentato. Per gli atti presentati per la trascrizione tramite il servizio postale, la predetta ricevuta sarà inviata a mezzo posta, unitamente al duplo in carta libera della nota di trascrizione di cui all'articolo 8, comma 3, con plico raccomandato, con ricevuta di ritorno, a spese del richiedente la trascrizione.

     7. Il conservatore del pubblico registro per la cinematografia all'atto della presentazione può subito ricusare di ricevere gli atti e le relative note, se non sono in carattere intellegibile, e non può riceverli quando l'atto non ha i requisiti previsti negli articoli precedenti: in tali casi indica sulla nota i motivi del rifiuto e restituisce uno degli originali. quello in carta libera. alla parte che ha presentato l'atto per la trascrizione, unitamente alla ricevuta di cui al comma precedente. La parte, a sua volta, può avvalersi del procedimento stabilito nell'articolo 745 del codice di procedura civile.

 

     Art. 8. Modalità di trascrizione e conservazione degli atti.

     1. In considerazione di quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 1 circa la tenuta automatizzata del pubblico registro per la cinematografia, le note di trascrizione devono essere redatte sui due tipi di modelli a stampa (di cui uno utilizzabile per gli atti tra vivi e l'altro per gli acquisti a causa di morte) appositamente predisposti dall'ufficio del pubblico registro per la cinematografia e reperibili presso la sede centrale e gli uffici periferici della S.I.A.E. situati nei capoluoghi di provincia, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, e dell'articolo 6, comma 2. Inoltre ciascuna nota, secondo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3, non può riguardare più di un'opera oggetto dell'atto di cui si richiede la trascrizione.

     2. Il conservatore del pubblico registro per la cinematografia, riconosciuta la regolarità formale della nota di trascrizione e dei relativi documenti allegati, la sussistenza dei requisiti previsti negli articoli precedenti, nonché la conformità della nota stessa con gli elementi essenziali dell'atto indicati negli articoli 5 e 6, deve riportare il contenuto della nota sul registro in corrispondenza del titolo dell'opera cui l'atto stesso si riferisce, secondo l'ordine cronologico di presentazione risultante dal protocollo generale.

     3. Dell'eseguita trascrizione viene data attestazione alla parte o alle parti che l'hanno richiesta mediante restituzione, a mano o a mezzo posta con plico raccomandato con ricevuta di ritorno, a spese del richiedente la trascrizione, del duplo in carta libera della nota di trascrizione; anche nel caso non sia possibile procedere alla trascrizione dell'atto per carenza di uno dei requisiti indicati al comma 2, si provvede alla suddetta restituzione specificando altresì i motivi della mancata annotazione. La restituzione a mano dovrà essere richiesta dalla parte o dalle parti che hanno presentato l'atto per la trascrizione decorso di norma il termine minimo di giorni sette dalla data di presentazione documentata dalla ricevuta di cui all'articolo 7, comma 7, ed entro lo stesso termine di norma il conservatore del pubblico registro per la cinematografia deve eseguire la trascrizione od indicare i motivi della mancata annotazione. Sono fatti salvi eventuali casi di forza maggiore che possano richiedere tempi più lunghi per gli adempimenti amministrativi: in ogni caso non può essere superato il termine massimo di giorni trenta dalla suddetta data di presentazione e deve essere tempestivamente comunicato all'utente, non oltre il normale termine di sette giorni, il motivo comportante il prolungamento di tale termine ordinario.

     4. L'annullamento o la cancellazione di una trascrizione già eseguita saranno consentiti solo a seguito di errore materiale accertato ed attestato dal conservatore, d'ufficio o su richiesta di parte, oppure a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria passato in giudicato, promosso dalla parte interessata ed a cura di questa notificato alla S.I.A.E. Pubblico registro per la cinematografia. In tutti i casi di annullamento o di cancellazione, sia d'ufficio che su richiesta di parte oppure a seguito di provvedimento giudiziario, il conservatore ha l'obbligo di darne comunicazione alle parti interessate mediante lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, al recapito segnalato, entro e non oltre sette giorni dalla materiale effettuazione dell'annullamento o della cancellazione stessi.

     5. Le note di trascrizione come sopra ordinate e riportate in corrispondenza dei relativi titoli delle opere filmiche iscritte e i dati di iscrizione di cui all'articolo 2, costituiscono le risultanze e il contenuto sostanziale del pubblico registro per la cinematografia, nelle cinque sezioni in cui esso è articolato: tali risultanze e tale contenuto sostanziale, inseriti nel sistema virtuale del registro mediante l'uso dei supporti informatici di cui all'articolo 1, comma 4, costituiscono l'esemplare originale virtuale del registro stesso.

     6. Il pubblico registro per la cinematografia custodisce in un proprio archivio, in apposite cartelle distintive di ogni opera e numerate progressivamente per sezione secondo l'ordine di iscrizione al pubblico registro per la cinematografia, la documentazione e gli atti presentati per la trascrizione con le relative note. L'archivio in tal modo ordinato costituisce l'esemplare originale cartaceo, la cui documentazione dovrà essere trasferita e memorizzata, con aggiornamenti periodici, su dischi ottici o altri analoghi supporti informatici, per ottenere un esemplare informatizzato dell'archivio stesso da utilizzare quale fonte ordinaria di visura a mezzo terminale video.

     7. Allo scopo di garantire la conservazione e la sicurezza dei documenti, la consultazione dell'archivio dei testi originali è consentita solo dietro presentazione di autorizzazione motivata rilasciata per iscritto dal presidente o da un giudice del tribunale competente per la vidimazione e limitatamente ai titoli di opere filmiche espressamente menzionati.

 

     Art. 9. Trascrizione con riserva.

     1. Al di fuori dei casi di mancata trascrizione disciplinati dall'articolo 8, commi 2 e 3, qualora emergano gravi e fondati dubbi sulla trascrivibilità di un atto, il conservatore ne informerà la parte richiedente all'atto di procedere alla restituzione del duplo in carta libera della nota di trascrizione, secondo le modalità e con l'osservanza del termine di cui all'articolo 8, comma 3.

     2. A sua volta la parte richiedente, previa presentazione di apposita istanza scritta, potrà richiedere che la formalità venga eseguita con "riserva", secondo quanto disposto dall'articolo 2674 bis del codice civile e con le modalità e i termini fissati dall'articolo 113 ter delle disposizioni per l'attuazione del codice civile.

 

     Art. 10. Effetti della trascrizione.

     1. Gli effetti della trascrizione degli atti nel pubblico registro per la cinematografia sono quelli previsti dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito nella legge 1° marzo 1994, n. 153.

     2. Si applicano altresì, in quanto compatibili con le suddette previsioni normative, gli articoli 2644 e 2650 del codice civile concernenti la trascrizione degli atti relativi ai beni immobili.

 

     Art. 11. Modalità di visura e rilascio certificazioni.

     1. Il pubblico registro per la cinematografia tenuto dalla S.I.A.E. nonché gli atti e i documenti allegati sono pubblici; chiunque può prenderne visione diretta mediante visura a mezzo terminale-video ed ottenere certificazione delle registrazioni e delle trascrizioni risultanti nel registro, nonché copia autentica degli atti e dei documenti allegati.

     2. La visura a mezzo terminale-video consente la visualizzazione su schermo delle registrazioni e delle trascrizioni relative all'opera filmica che si chiede di visionare inserite nel sistema virtuale del registro di cui all'articolo 8, comma 5; dietro espressa istanza dell'utente interessato da aggiungere in calce alla richiesta di visura, è possibile ottenere la stampa, ad uso privato, di tutte o di tutte o di alcune delle predette formalità in ordine cronologico di esecuzione. L'utente ha inoltre la possibilità di richiedere la visura a mezzo terminale-video della documentazione e degli atti presentati per la trascrizione con le relative note memorizzati su supporti informatici, di cui all'articolo 8, comma 6, e di ottenere in tale eventualità copia autentica degli atti e documenti cui è interessato.

     3. La richiesta di visura, da compilare su appositi moduli predisposti dall'ufficio del pubblico registro per la cinematografia e debitamente sottoscritta, deve contenere l'indicazione delle generalità della persona fisica richiedente ed eventualmente la denominazione o la ragione sociale e la sede delle persone giuridiche, delle associazioni non riconosciute e delle società, anche semplici, per conto delle quali si esegue la visura; deve altresì essere indicato il titolo o i titoli delle opere filmiche che si chiede di visionare.

     4. Possono essere rilasciate le seguenti certificazioni attinenti alle iscrizioni e alle trascrizioni effettuate:

     a) certificato estratto con attestato di conformità alle risultanze del pubblico registro per la cinematografia;

     b) certificato estratto in carta semplice senza attestato di conformità alle risultanze del pubblico registro per la cinematografia;

     c) certificato di iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia dell'opera filmica e certificato relativo al contributo dello 0,40% spettante ai coautori dell'opera stessa ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

     d) certificato di avvenuta prima proiezione in pubblico e certificato negativo di proiezione per gli effetti delle disposizioni contenute nella legge 4 novembre 1965, n. 1213, così come modificata dal decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito nella legge 1° marzo 1994, n. 153;

     e) copia autentica degli atti originali e dei documenti allegati custoditi nell'archivio delle cartelle.

     5. Per ottenere una delle sopraelencate certificazioni, l'utente interessato deve presentare od inviare a mezzo posta apposita domanda in carta bollata con sottoscrizione autografa contenente le generalità del richiedente specificando altresì il tipo di certificazione che si intende ottenere e il titolo o i titoli delle opere filmiche per i quali la predetta certificazione è richiesta.

     6. Il certificato potrà essere ritirato, direttamente o a mezzo incaricato, di norma entro sette giorni dalla presentazione o dal ricevimento tramite servizio postale della relativa domanda, ovvero spedito a mezzo posta, previo versamento anticipato delle conseguenti spese.

     7. In caso di richiesta di certificazione proveniente dall'autorità giudiziaria civile, la parte istante è tenuta a corrispondere anticipatamente all'ufficio del pubblico registro per la cinematografia l'importo delle tariffe previste all'articolo 12, secondo quanto disposto anche dall'articolo 210 del codice di procedura civile.

     8. Al registro virtuale, al protocollo generale, nonché agli atti e ai documenti originali allegati, si applica il divieto di rimozione previsto e disciplinato dall'articolo 2681 del codice civile.

 

     Art. 12. Modalità di funzionamento del pubblico registro per la cinematografia e tariffe.

     1. Il conservatore del pubblico registro per la cinematografia può accettare la presentazione di atti per la trascrizione, di domande di iscrizione o di certificazione e di richieste di visura solo nelle ore nelle quali il pubblico registro per la cinematografia stesso è aperto al pubblico, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì di ogni settimana.

     2. Le tariffe spettanti alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), secondo quanto previsto dall'articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, così come convertito nella legge 1° marzo 1994, n. 153, e da corrispondere anticipatamente da parte di chi richiede l'adempimento, sono così determinate:

     a) per ogni iscrizione di opera filmica di lungometraggio L. 350.000;

     b) per ogni iscrizione di opera filmica di cortometraggio o di attualità L. 200.000;

     c) per ogni trascrizione di atti sul registro L. 140.000; qualora un atto abbia per oggetto più opere filmiche, l'importo dovuto sarà corrispondente a quello ottenuto moltiplicando la predetta tariffa unitaria per il numero dei film in corrispondenza dei quali è richiesta la trascrizione;

     d) per il rilascio di ogni certificato estratto in carta da bollo con attestato di conformità, di cui all'articolo 11, comma 4, lettera a), L. 20.000, più L. 2.000 per ogni facciata successiva alla quarta;

     e) per il rilascio di ogni certificato estratto in carta semplice privo di attestato di conformità, di cui all'articolo 11, comma 4, lettera b), L. 1.000 per ogni pagina, con un importo minimo di L. 10.000;

     f) per ogni certificato di iscrizione o per ogni certificato relativo allo 0,40%, di cui all'articolo 11, comma 4, lettera c), L. 20.000;

     g) per ogni certificato di avvenuta prima proiezione in pubblico o per ogni certificato negativo di proiezione, di cui all'articolo 11, comma 4, lettera d), L. 20.000;

     h) per ogni copia autentica di atto o documento, di cui all'articolo 11, comma 4, lettera e), L. 2.000 a pagina, con un importo minimo di L. 20.000;

     i) per ogni visura di un'opera filmica a mezzo terminale-video sul sistema informatizzato del pubblico registro per la cinematografia o dell'archivio delle cartelle, L. 5.000. Nel caso di richiesta di stampa delle note di trascrizione è dovuto l'ulteriore importo di L. 1.000 per ogni formalità stampata.

     3. A seguito della prima attuazione del pubblico registro per la cinematografia e trascorso un anno solare dalla sua effettiva operatività, le suddette tariffe saranno, ove necessario, soggette a verifica; in base alle risultanze operative del registro ed in relazione ai maggiori o minori costi che si dovessero evidenziare, saranno apportate le conseguenti variazioni, su proposta della S.I.A.E. approvata dall'autorità competente in materia di spettacolo e con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

     4. Con tale decreto sarà stabilita altresì la data di decorrenza delle variazioni, che, in ogni caso, non potrà essere retroattiva.

     5. L'ammontare delle tariffe come sopra determinate sarà annualmente aggiornato, calcolando le relative modificazioni sulla base della variazione dell'indice generale dei prezzi al consumo rilevato dall'ISTAT, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta motivata della S.I.A.E. approvata dall'autorità di Governo competente in materia di spettacolo. Con lo stesso decreto sarà stabilita la data di decorrenza dell'adeguamento, che non potrà essere retroattiva.

     6. La S.I.A.E. potrà presentare alla suddetta autorità apposita domanda di revisione generale delle tariffe a fronte di significative e motivate variazioni delle spese di gestione non coperte dall'adeguamento periodico previsto al precedente quinto comma.

     7. La S.I.A.E. con le modalità e le caratteristiche tecniche che saranno fissate mediante apposito provvedimento, debitamente comunicato agli organi amministrativi e giudiziari interessati alla tenuta del pubblico registro per la cinematografia, potrà consentire la visura anche mediante interrogazione a distanza tramite collegamento diretto, a mezzo terminale-video, con gli elaboratori elettronici in uso.

     8. Le relative tariffe, da stabilire ai sensi dell'articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, come convertito nella legge 1° marzo 1994, n. 153, terranno conto delle spese necessarie alla realizzazione e gestione di tale sistema di interrogazione a distanza: per il loro adeguamento o la loro revisione si applicherà quanto previsto ai commi 5 e 6.

 

     Art. 13. Disposizioni transitorie.

     1. Chiunque abbia interesse a richiedere la trascrizione di un atto rispondente ai requisiti previsti agli articoli 4, 5 e 6, ma relativo ad un film già iscritto nel soppresso pubblico registro cinematografico, dovrà preliminarmente provvedere alla "rinnovazione" dell'iscrizione del film stesso nel pubblico registro per la cinematografia. Tale rinnovazione sarà effettuata a cura dell'ufficio, dietro presentazione dell'atto e dietro formale apposita domanda in carta bollata contenente anche la dichiarazione della parte interessata di esonerare la S.I.A.E. da qualsivoglia responsabilità connessa al regime di pubblicità del soppresso registro, nonché previo pagamento delle normali tariffe di iscrizione e trascrizione di cui all'articolo 12.

     2. Il film reiscritto prenderà il numero d'ordine corrispondente a quello cronologicamente spettantegli sul nuovo pubblico registro per la cinematografia, con aggiunta della seguente indicazione: "iscrizione rinnovata. già iscritto in data . al n. del soppresso pubblico registro cinematografico": il rinnovo dell'iscrizione comporta altresì il riporto sul nuovo pubblico registro per la cinematografia di tutti i dati di iscrizione del film e delle comunicazioni ovvero dei provvedimenti trasmessi dall'autorità di Governo competente in materia di spettacolo riportati sul soppresso registro.

     3. Entro il termine perentorio di giorni centottanta dalla data di operatività del nuovo pubblico registro per la cinematografia, previa reiscrizione del film. ove non già effettuata. secondo le modalità e previo pagamento delle tariffe di cui al comma 1, potrà essere richiesta la ritrascrizione di uno o più atti già notificati alla S.I.A.E. e trascritti nel soppresso pubblico registro cinematografico, senza la necessità della presentazione degli atti in questione per la trascrizione con le modalità previste dagli articoli 4, 5 e 6, mediante apposita domanda in carta bollata e previo pagamento del 10% della tariffa di trascrizione di cui all'articolo 12: la ritrascrizione di tali atti avverrà riportando sul nuovo registro la nota di trascrizione annotata sul soppresso pubblico registro cinematografico, secondo l'ordine cronologico della data della notifica degli atti stessi alla S.I.A.E. Sulla base di tale data, essi potranno assumere grado prioritario rispetto ad eventuali atti più recenti registrati e già trascritti con l'osservanza delle richiamate modalità di cui agli articoli 4, 5 e 6 a partire dalla data di operatività del nuovo pubblico registro per la cinematografia. In ogni caso di ritrascrizione sarà apposta prima della nota la seguente indicazione: "atto ritrascritto. già notificato e trascritto nel soppresso pubblico registro cinematografico in data . prot .".

     4. Entro lo stesso termine perentorio di cui al comma precedente e previa reiscrizione del film, ove non già effettuata, potrà essere presentata richiesta di trascrizione di atti relativi a film già iscritti nel soppresso pubblico registro cinematografico ma non notificati a suo tempo alla S.I.A.E., osservando però, in tale ipotesi, le modalità previste dagli articoli 4, 5 e 6 e previo pagamento della tariffa di trascrizione di cui all'articolo 12. Nel caso di carenza del requisito previsto dall'articolo 4, comma 1, relativamente all'autentica delle sottoscrizioni delle parti, la parte istante è tenuta a presentare all'ufficio un atto notorio contenente la dichiarazione che la sottoscrizione delle parti è autografa ed autentica con l'indicazione dei motivi che ostano ovvero rendono impossibile l'autentica stessa, da allegare alla nota di trascrizione: la mancata presentazione dell'atto notorio è motivo di rifiuto della trascrizione dell'atto e dell'eventuale rinnovazione dell'iscrizione. Ai fini dell'attribuzione del grado prioritario di trascrizione di tali atti fa fede la data certa da desumersi, tassativamente, con riferimento alla data di registrazione dell'atto presso un ufficio del registro oppure alla data accertata giudizialmente o riportata in un atto del proprio ufficio da parte dell'autorità giudiziaria competente.

     5. A seguito della ritrascrizione di cui al comma 3 e della trascrizione di cui al comma 4, gli atti in questione diventeranno opponibili ai terzi, secondo quanto previsto per il nuovo pubblico registro per la cinematografia dall'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito nella legge 1° marzo 1994, n. 153.

     6. Decorso il suddetto periodo di centottanta giorni dalla data di operatività del nuovo pubblico registro per la cinematografia, nessuna ulteriore trascrizione o ritrascrizione di atti potrà essere effettuata secondo le modalità e con gli effetti previsti in via transitoria ai commi 3, 4 e 5.

     7. Per le opere filmiche prodotte prima della data di operatività del nuovo pubblico registro per la cinematografia ma non iscritte nel soppresso pubblico registro cinematografico e per le quali sia stata presentata all'autorità competente per lo spettacolo denuncia di inizio lavorazione, debitamente trasmessa alla S.I.A.E., sarà necessario procedere, ai fini della trascrizione di eventuali atti di disposizione dei relativi diritti, alla formalizzazione dell'iscrizione nel nuovo registro per la cinematografia da parte di chi presenti l'atto, con l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 2, comma 2 e 4; alla domanda di iscrizione andrà allegata una specifica dichiarazione, fatta sotto la personale responsabilità della parte interessata, di rispondenza a verità dei dati definitivi del film. Per le opere filmiche prodotte nei termini di cui al precedente capoverso e la cui denuncia di inizio lavorazione o di importazione non sia mai stata presentata, ai fini della trascrizione di eventuali atti di disposizione dei relativi diritti, sarà parimenti necessario procedere all'iscrizione nel nuovo registro, producendo idonea attestazione sostitutiva, rilasciata da parte dell'autorità di Governo competente per lo spettacolo, completa dei dati definitivi di identificazione, e osservando le modalità previste dall'articolo 2, comma 2 e 4.

     8. Potrà essere richiesta la trascrizione di atti stipulati antecedentemente la data di operatività del nuovo pubblico registro per la cinematografia: in questo caso tali atti potranno essere trascritti se ed in quanto presentati al suddetto registro con l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 4, 5 e 6 del presente regolamento, ferma restando l'applicabilità degli articoli 2644 e 2650 del codice civile così come richiamata dal precedente articolo 10.

     9. In via di prima applicazione della normativa, qualora la rinnovazione dell'iscrizione dell'opera filmica di cui al comma 1 venga richiesta entro il termine di centottanta giorni dalla data di operatività del nuovo pubblico registro per la cinematografia, sarà applicata una tariffa agevolata pari al 10% della normale tariffa di iscrizione.

     10. Per il periodo di un anno dalla data di operatività del nuovo pubblico registro per la cinematografia, le tariffe per l'iscrizione delle opere filmiche e quelle per la trascrizione degli atti di cui all'articolo 12, sono applicate con una riduzione del 30%. Tale riduzione ed il periodo di un anno entro cui è possibile usufruirne non sono cumulabili con l'agevolazione ed il termine di cui al comma 9; una volta decorso il termine di centottanta giorni, le tariffe per il rinnovamento delle iscrizioni delle opere filmiche nonché quelle per la trascrizione degli atti che non hanno usufruito delle condizioni agevolate di cui al comma 3 sono ridotte del 30% per i successivi centottanta giorni.

     11. A partire dalla data di operatività del nuovo pubblico registro per la cinematografia non saranno più effettuate operazioni ovvero movimentazioni nel soppresso pubblico registro cinematografico, ad eccezione del rilascio delle certificazioni di cui alle lettere a) , c) e d), dall'articolo 11, comma 3, che rimarrà possibile fino all'esaurimento degli adempimenti da espletare nel soppresso registro per la concessione dei premi e contributi governativi legislativamente previsti: su tali certificati verrà annotata la specifica fonte di provenienza e la loro inefficacia per gli effetti di opponibilità previsti dalla disciplina del nuovo pubblico registro per la cinematografia nei confronti dei terzi. I registri costituenti il soppresso pubblico registro cinematografico e le relative cartelle film rimangono conservati presso la S.I.A.E. quale materiale di archivio storico accessibile per motivi di studio o ricerca secondo modalità appositamente stabilite dalla S.I.A.E.: per la consultazione sono applicabili, in quanto compatibili, le tariffe previste all'articolo 12.

 

     Art. 14. Disposizioni finali.

     1. Il pubblico registro per la cinematografia dovrà essere reso operativo, secondo le disposizioni contenute negli articoli precedenti, entro centoventi giorni dalla pubblicazione del presente regolamento nella Gazzetta Ufficiale.

     2. Eventuali modificazioni o integrazioni del presente regolamento, devono essere disposte con uguale strumento normativo.

     3. Rimangono applicabili al nuovo pubblico registro per la cinematografia le presunzioni di cui al quarto comma dell'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e relative alla titolarità del diritto d'autore, all'esistenza e alla pubblicazione dell'opera filmica secondo le risultanze dei relativi dati annotati sul registro a seguito dell'iscrizione dell'opera stessa.

     4. La S.I.A.E. comunica periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dipartimento per l'informazione e l'editoria i dati identificativi delle opere filmiche iscritte sul pubblico registro per la cinematografia, ai fini degli adempimenti di deposito da effettuarsi presso il pubblico registro generale delle opere protette di cui al regio decreto 18 maggio 1942, n. 1369.