§ 88.2.67 - Legge 2 ottobre 1997, n. 346.
Disposizioni per la concessione di acconti su contributi e sovvenzioni a favore delle attività cinematografiche


Settore:Normativa nazionale
Materia:88. Spettacolo
Capitolo:88.2 cinema
Data:02/10/1997
Numero:346


Sommario
Art. 1.      1. Sui contributi e sulle sovvenzioni concessi sul fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche, di cui all'articolo 45 della legge [...]
Art. 2.      1. L'autorità di Governo competente in materia di spettacolo determina, con proprio regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, [...]
Art. 3.      1. Al comma 3 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, è aggiunto, in fine, il [...]


§ 88.2.67 - Legge 2 ottobre 1997, n. 346.

Disposizioni per la concessione di acconti su contributi e sovvenzioni a favore delle attività cinematografiche

(G.U. 14 ottobre 1997, n. 240)

 

 

     Art. 1.

     1. Sui contributi e sulle sovvenzioni concessi sul fondo speciale per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività cinematografiche, di cui all'articolo 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'articolo 1 della legge 10 maggio 1983, n. 182, e dall'articolo 18 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, possono essere corrisposti acconti sino alla misura massima del 70 per cento dell'importo dei contributi o delle sovvenzioni assegnati.

     2. Non possono in ogni caso essere concessi acconti ai soggetti già beneficiari di sovvenzioni che non abbiano perfezionato la documentazione consuntiva concernente i due esercizi precedenti, nonché a coloro che non hanno ottenuto finanziamenti in ciascuno degli ultimi tre anni.

 

          Art. 2.

     1. L'autorità di Governo competente in materia di spettacolo determina, con proprio regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le modalità di corresponsione degli acconti di cui all'articolo 1.

 

          Art. 3.

     1. Al comma 3 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il programma deve essere realizzato entro il 31 dicembre del secondo anno successivo alla data della sua approvazione".

     2. All'articolo 27, quattordicesimo comma, della legge 4 novembre 1965, n. 1213, introdotto dall'articolo 7 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153, e successivamente modificato dall'articolo 2, comma 200, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: "quarantadue mesi" sono sostituite dalle seguenti: "cinquantaquattro mesi" e le parole: "periodo di quarantadue mesi" sono sostituite dalle seguenti: "periodo di cinquantaquattro mesi".