Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 87. Società |
Capitolo: | 87.6 revisione e controlli contabili |
Data: | 18/04/1994 |
Numero: | 361 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto |
Art. 2. Procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione |
Art. 3. Procedimenti sanzionatori |
Art. 4. Modificazione ed abrogazione di norme |
Art. 5. Entrata in vigore |
§ 87.6.6 - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 361.
Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione.
(G.U. 13 giugno 1994, n. 136, S.O.)
Art. 1. Oggetto
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, inserito nell'elenco n. 4 della
2. Esso disciplina, altresì, i procedimenti, ad esso connessi ai sensi dell'art. 2, comma 7, della
3. Ai sensi del presente regolamento, per "Ministro" e "Ministero" si intendono il Ministro e il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Art. 2. Procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione
1. L'esercizio dell'attività fiduciaria e l'esercizio dell'attività di revisione sono autorizzati dal Ministero.
2. La domanda di autorizzazione deve essere presentata al Ministero e deve essere corredata dei documenti richiesti dagli articoli 1 e 2 del
3. Con dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dall'interessato ai sensi dell'art. 2 della
a) per gli amministratori della società, il possesso della cittadinanza e l'iscrizione agli albi professionali, ai sensi dell'art. 4 della
b) per il personale della società, il possesso del titolo di studio idoneo all'iscrizione in uno degli albi professionali, il possesso della cittadinanza e moralità, richieste per l'iscrizione negli albi medesimi;
c) per i componenti del collegio sindacale, l'iscrizione negli albi professionali ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 3, lettera c), del
4. L'autorizzazione è rilasciata di concerto con il Ministro di grazia e giustizia che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Decorso tale termine, il concerto si intende acquisito. In ogni caso, la domanda di autorizzazione si intende accolta qualora, entro centoventi giorni dalla presentazione, il Ministero non abbia emanato un provvedimento di diniego espresso, debitamente motivato.
5. Le società che intendono esercitare attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi ad oggetto valori mobiliari in nome proprio e per conto terzi, contemporaneamente alla domanda di cui al comma 2, devono inoltrare alla CONSOB domanda di iscrizione alla sezione speciale dell'albo delle società di intermediazione mobiliare - SIM, di cui all'art. 3, comma 2, della
6. Fino a quando non intervenga il provvedimento di cancellazione dalla sezione speciale dell'albo SIM, alle società di cui al comma 5 si applicano in via esclusiva le disposizioni di cui alla
Art. 3. Procedimenti sanzionatori
1. Salvo quanto previsto all'art. 2, comma 6, ove le società di cui all'art. 1 del presente regolamento omettano di inviare al Ministero il bilancio annuale, o si rifiutino di fornire altri documenti che da esso fossero eventualmente richiesti, o incorrano in altra grave irregolarità, il Ministero, previa contestazione dei fatti, può sospendere la società dall'esercizio dell'attività fiduciaria o di revisione e, nei casi più gravi, può revocare l'autorizzazione.
2. Il provvedimento di revoca o sospensione deve essere adottato entro quaranta giorni dalla contestazione alla società dei fatti ad essa addebitati.
Art. 4. Modificazione ed abrogazione di norme
1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Ministro provvede a modificare il
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti norme: art. 2, comma 1, della
Art. 5. Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.