Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.7 sanità aerea e marittima |
Data: | 07/11/1981 |
Numero: | 632 |
Sommario |
Art. 1. I termini del 31 ottobre 1981 e del 1° novembre 1981, di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito nella legge 1° luglio 1981 n. 344, sono [...] |
Art. 2. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il comitato di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 [...] |
Art. 3. Il Ministero della sanità è autorizzato ad avvalersi delle disposizioni previste nei regolamenti della C.E.E. n. 1408/71 del 14 giugno 1971 e n. 574/72 del 21 marzo 1972 [...] |
Art. 4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 86.7.6 - D.L. 7 novembre 1981, n. 632. [1]
Misure urgenti per l'assistenza sanitaria al personale navigante.
(G.U. 9 novembre 1981, n. 308).
I termini del 31 ottobre 1981 e del 1° novembre 1981, di cui all'art. 1 del
A tal fine i commissari si avvalgono, in posizione di comando, di personale delle gestioni sanitarie delle casse marittime assegnato al Ministero della sanità ai sensi dell'art. 12 del
Il personale assegnato al Ministero della sanità è inquadrato nel ruolo speciale di cui all'art. 24 del
Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del
Per il finanziamento dei compiti gestionali assicurati dai commissari liquidatori si applica il disposto di cui al quinto comma del richiamato art. 1 del
Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il comitato di cui all'art. 11 del
Fino all'emanazione del decreto di cui al precedente comma, l'assistenza continua ad essere assicurata nei limiti e con le modalità vigenti.
Il Ministero della sanità è autorizzato ad avvalersi delle disposizioni previste nei regolamenti della C.E.E. n. 1408/71 del 14 giugno 1971 e n. 574/72 del 21 marzo 1972 per definire, anche in deroga alle vigenti procedure di contabilità generale dello Stato, direttamente con gli Stati della C.E.E. e gli altri Stati con i quali tengono accordi internazionali, o con le autorità e istituzioni competenti del predetto Stato le partite debitorie e creditorie relative all'applicazione degli accordi in materia di assistenza sanitaria.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Decreto convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della
[2] Comma così sostituito dalla
[3] Comma abrogato dall'art. 10 del
[4] Comma, sostituito dalla
[5] Comma, aggiunto dalla