§ 86.7.6 - D.L. 7 novembre 1981, n. 632.
Misure urgenti per l'assistenza sanitaria al personale navigante.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.7 sanità aerea e marittima
Data:07/11/1981
Numero:632


Sommario
Art. 1.      I termini del 31 ottobre 1981 e del 1° novembre 1981, di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito nella legge 1° luglio 1981 n. 344, sono [...]
Art. 2.      Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il comitato di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 [...]
Art. 3.      Il Ministero della sanità è autorizzato ad avvalersi delle disposizioni previste nei regolamenti della C.E.E. n. 1408/71 del 14 giugno 1971 e n. 574/72 del 21 marzo 1972 [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 86.7.6 - D.L. 7 novembre 1981, n. 632. [1]

Misure urgenti per l'assistenza sanitaria al personale navigante.

(G.U. 9 novembre 1981, n. 308).

 

 

     Art. 1.

     I termini del 31 ottobre 1981 e del 1° novembre 1981, di cui all'art. 1 del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito nella legge 1° luglio 1981 n. 344, sono differiti fino al termine massimo del 30 giugno 1982 per le attività di gestione, connesse all'assistenza sanitaria al personale navigante, richieste dal Ministero della sanità ai commissari liquidatori delle gestioni sanitarie delle casse marittime.

     A tal fine i commissari si avvalgono, in posizione di comando, di personale delle gestioni sanitarie delle casse marittime assegnato al Ministero della sanità ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620.

     Il personale assegnato al Ministero della sanità è inquadrato nel ruolo speciale di cui all'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, con legge 29 febbraio 1980, n. 33, con decorrenza 1° novembre 1981 e conserva fino alla data di emanazione del decreto di inquadramento il trattamento economico, normativo e di fine servizio goduto presso le gestioni di provenienza.

     Fermo restando quanto previsto dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, i beni immobili appartenenti alla gestione previdenziale delle casse marittime e destinati prevalentemente alle esigenze delle soppresse gestioni sanitarie sono vincolati per la destinazione in uso all'assistenza sanitaria al personale navigante [2].

      [3]

      [4]

      [5]

     Per il finanziamento dei compiti gestionali assicurati dai commissari liquidatori si applica il disposto di cui al quinto comma del richiamato art. 1 del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208.

 

          Art. 2.

     Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il comitato di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, e il Consiglio sanitario nazionale, sono fissati, fermo restando quanto disposto dall'art. 1 del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 620 del 1980, i livelli delle prestazioni sanitarie garantite al personale navigante.

     Fino all'emanazione del decreto di cui al precedente comma, l'assistenza continua ad essere assicurata nei limiti e con le modalità vigenti.

 

          Art. 3.

     Il Ministero della sanità è autorizzato ad avvalersi delle disposizioni previste nei regolamenti della C.E.E. n. 1408/71 del 14 giugno 1971 e n. 574/72 del 21 marzo 1972 per definire, anche in deroga alle vigenti procedure di contabilità generale dello Stato, direttamente con gli Stati della C.E.E. e gli altri Stati con i quali tengono accordi internazionali, o con le autorità e istituzioni competenti del predetto Stato le partite debitorie e creditorie relative all'applicazione degli accordi in materia di assistenza sanitaria.

 

          Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Decreto convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 22 dicembre 1981, n. 767.

[2] Comma così sostituito dalla L. 22 dicembre 1981, n. 767, di conversione.

[3] Comma abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266.

[4] Comma, sostituito dalla L. 22 dicembre 1981, n. 767, di conversione, e abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266.

[5] Comma, aggiunto dalla L. 22 dicembre 1981, n. 767, di conversione, e abrogato dall'art. 10 del D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266.