Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 86. Sanità |
Capitolo: | 86.11 sanità pubblica |
Data: | 01/07/1980 |
Numero: | 285 |
Sommario |
Art. 1. L'esercizio delle funzioni di assistenza sanitaria svolte dai commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, cessa dalla data di entrata in vigore del [...] |
Art. 2. Sino all'attuazione del piano di riparto previsto dall'art. 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, che deve essere predisposto non oltre il 31 dicembre 1980, i beni [...] |
Art. 3. Le gestioni di liquidazione delle casse mutue comunali, intercomunali e frazionali di malattia per i coltivatori diretti, attribuite ai commissari liquidatori delle [...] |
Art. 4. Le gestioni di liquidazione non chiuse entro il 31 dicembre 1980 riguardanti le casse mutue provinciali di malattie per gli esercenti attività commerciali, per gli [...] |
Art. 5. [11] |
Art. 5 bis. [13] |
Art. 6. Per il finanziamento delle attività di liquidazione del secondo semestre 1980 degli enti, casse, servizi e gestioni di cui all'art. 12-bis del decreto-legge 8 luglio [...] |
Art. 7. Sino al termine di cui al secondo comma del precedente art. 1 sono prorogate le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 3 della legge 29 giugno 1977, n. 349 |
Art. 8. Per gli esercizi finanziari 1979 e 1980 gli enti, casse e gestioni di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, danno il conto |
Art. 9. I commissari liquidatori degli enti, casse e servizi soppressi ai sensi dell'art. 12-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, quale convertito nella legge 17 agosto [...] |
Art. 10. Al primo comma dell'art. 23-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, dopo la locuzione: "unità [...] |
Art. 10 bis. [17] |
Art. 11. Lo speciale ufficio liquidazioni istituito con legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è posto alle dirette dipendenze del ragioniere generale dello Stato |
Art. 12. All'art. 15 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è aggiunto il seguente comma |
Art. 13. Allo scopo di consentire la definitiva chiusura di gestioni liquidatorie, tra gli articoli 10 e 11 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è inserito il seguente art. [...] |
Art. 14. Il termine di cui al primo comma dell'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito con la legge 29 febbraio 1980, n. 33, ai fini del trasferimento al [...] |
Art. 15. L'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie è modificato come segue |
Art. 16. I compensi previsti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, a favore dei commissari liquidatori continuano a far carico alle rispettive [...] |
Art. 16 bis. [21] |
Art. 17. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 86.11.27 - D.L. 1 luglio 1980, n. 285 [1] .
Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali.
(G.U. 2 luglio 1980, n. 179)
L'esercizio delle funzioni di assistenza sanitaria svolte dai commissari liquidatori di cui alla
Ove l'effettivo funzionamento delle unità sanitarie locali non sia possibile entro la data indicata nel precedente comma il Ministro della sanità, su richiesta dei presidenti delle regioni interessate o delle province autonome di Trento e Bolzano, ovvero di propria iniziativa, dispone la continuazione della gestione commissariale di cui al precedente comma per l'esercizio delle attività sanitarie, che ha luogo secondo le direttive delle regioni o delle province stesse, fino al termine massimo del 31 dicembre 1980.
Ai commi sesto e settimo dell'art. 5 del
La mancata approvazione, entro il 31 dicembre 1980, da parte dei consigli regionali dei provvedimenti di cui all'art. 61 della
La data prevista nel primo comma dell'art. 77 della
Sino all'attuazione del piano di riparto previsto dall'art. 4 della
Alle spese relative ai beni di cui al comma precedente, comprese quelle di manutenzione, provvedono, fino al 31 dicembre 1980, i predetti commissari liquidatori di cui all'art. 1 con i fondi che saranno somministrati dalle unità sanitarie locali di cui al precedente comma a carico del fondo sanitario nazionale [5] .
Nelle regioni, presso le quali, con l'approvazione dei provvedimenti di cui all'art. 61 della
I comuni competenti per territorio possono richiedere di sostituirsi agli enti, casse, servizi e gestioni di cui all'art. 12-bis del
La sostituzione di cui al comma precedente è obbligatoriamente efficace nei confronti delle controparti contraenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [8] .
Alle spese conseguenti alla sostituzione contrattuale di cui ai precedenti commi provvedono i comuni con i fondi che saranno somministrati in conto capitale dalle regioni a carico del Fondo sanitario nazionale [9] .
Le gestioni di liquidazione delle casse mutue comunali, intercomunali e frazionali di malattia per i coltivatori diretti, attribuite ai commissari liquidatori delle rispettive casse mutue provinciali, con decreto ministeriale 29 luglio 1977 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 9 agosto 1977, sono unificate, a tutti gli effetti, nelle gestioni liquidatorie delle predette casse mutue provinciali.
Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano i collegi sindacali delle anzidette casse comunali, intercomunali e frazionali di malattia per i coltivatori diretti.
Le gestioni di liquidazione non chiuse entro il 31 dicembre 1980 riguardanti le casse mutue provinciali di malattie per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti sono riassunte, ai fini degli adempimenti di cui al quarto comma dell'art. 77 della
Per l'esercizio delle funzioni di loro competenza i commissari liquidatori si avvalgono del personale utilizzato dalle rispettive gestioni commissariali non assegnato ai contingenti destinati alle unità sanitarie locali.
In attesa dell'attuazione dei processi di mobilità previsti dall'art. 67 della
Tenuto conto dei contingenti stabiliti ai sensi del primo comma del citato art. 67 della
Per il restante personale, compreso quello di cui all'art. 24-quinquies del
Il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 67 della
All'art. 24-ter del
"Detti concorsi riservati possono essere espletati dalla regione competente per territorio ove l'amministrazione di competenza non abbia provveduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Per il finanziamento delle attività di liquidazione del secondo semestre 1980 degli enti, casse, servizi e gestioni di cui all'art. 12-bis del
Qualora le disponibilità di cassa di cui al precedente comma non risultassero sufficienti a far fronte agli oneri indifferibili delle gestioni di liquidazione, il Ministero del tesoro provvederà ai necessari finanziamenti a carico di un conto corrente di tesoreria alimentato mediante trasferimento dal conto corrente di cui al fondo previsto dall'art. 14 della
Sino al termine di cui al secondo comma del precedente art. 1 sono prorogate le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 3 della
I comitati provinciali di cui all'art. 27 della
Per gli esercizi finanziari 1979 e 1980 gli enti, casse e gestioni di cui alla
a) delle spese erogate dagli organi centrali sui fondi assegnati ai sensi dell'art. 52, terzo comma, della
b) delle spese sanitarie giustificate ai sensi dell'art. 50, secondo comma, della citata legge n. 833;
c) delle spese erogate a carico dei fondi non provenienti dal fondo sanitario nazionale;
d) delle entrate contributive e degli altri proventi riscossi negli esercizi medesimi e versati all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 69 della stessa legge n. 833.
Danno, inoltre, la esposizione:
a) dei residui attivi e passivi esistenti all'inizio dei predetti esercizi, delle variazioni intervenute nel corso della gestione e della situazione al termine di ciascun esercizio;
b) del complessivo movimento finanziario in entrata ed in uscita;
c) della situazione patrimoniale al termine di ciascuna gestione, con evidenziazione delle variazioni intervenute nel corso delle stesse.
Tali documenti saranno corredati della relazione illustrativa del commissario liquidatore nonchè di quella del collegio sindacale.
I commissari liquidatori degli enti, casse e servizi soppressi ai sensi dell'art. 12-bis del
Entro la data del 31 dicembre 1980 l'Istituto nazionale della previdenza sociale con deliberazione del proprio consiglio di amministrazione, da sottoporre alla approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, stabilirà i criteri e le modalità per dare completa attuazione al disposto dell'art. 75 del
Al primo comma dell'art. 23-ter del
Dopo il primo comma dello stesso art. 23-ter è aggiunto il seguente:
"La situazione dei debiti e dei crediti di cui al precedente comma, prima della verifica delle regioni, è dalle medesime sottoposta ai collegi dei revisori, ove costituiti e in carica alla data del 31 dicembre 1979, degli enti ospedalieri interessati. I predetti collegi dei revisori, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta delle regioni, provvedono ad attestare la corrispondenza dei residui passivi ad obbligazioni giuridicamente vincolanti, nonchè a verificare la sussistenza del titolo giuridico della eventuale eliminazione dei residui attivi" [16] .
Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i trattamenti economici del personale dipendente dagli enti ospedalieri e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico, deliberati in difformità da quanto disposto dall'art. 7 della
I trattamenti di cui al comma precedente, già corrisposti alla data del 1° luglio 1960, non sono soggetti a recupero e non comportano responsabilità per chi li ha disposti, semprechè le amministrazioni interessate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvedano con decorrenza dalla data di entrata in vigore della medesima, a rideterminare i trattamenti stessi come previsto dall'accordo nazionale di lavoro 30 giugno 1979-31 dicembre 1982.
Lo speciale ufficio liquidazioni istituito con
Per l'accelerazione delle operazioni di liquidazione, l'ufficio di cui al precedente comma è articolato in settori di attività liquidatoria per gruppi omogenei di enti, da individuarsi con decreti del Ministro del tesoro, cui sono preposti consiglieri ministeriali aggiunti della Ragioneria generale dello Stato.
Ai fini della prosecuzione delle operazioni di liquidazione degli enti, casse, servizi e gestioni autonome soppresse, l'ufficio liquidazione può anche utilizzare il personale di cui al primo e secondo comma del precedente art. 5, nonchè quello di cui all'art. 24-quinquies del
Lo svolgimento di attività amministrative di carattere generale dell'ufficio liquidazioni è attribuito ad apposite divisioni stabilite con decreto dello stesso Ministro del tesoro in attuazione del
L'unicità di indirizzo e di coordinamento dell'ufficio liquidazioni è assicurata da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato appositamente incaricato con decreto del Ministro del tesoro.
All'art. 15 della
"Alle occorrenze finanziarie del fondo di cui al precedente art. 14 si provvede con conferimenti da stabilirsi annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio".
Allo scopo di consentire la definitiva chiusura di gestioni liquidatorie, tra gli articoli 10 e 11 della
"Gli immobili che per accertate ed obiettive difficoltà non risultino alienabili potranno essere devoluti, mediante decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze, al demanio dello Stato".
Il termine di cui al primo comma dell'art. 24 del
Il quarto comma dell'art. 24 indicato nel precedente comma è sostituito dal seguente:
"Gli oneri relativi al personale trasferito, valutati in lire 3 miliardi per il periodo 1° agosto-31 dicembre 1980, sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità. A tal fine viene corrispondentemente ridotto lo stanziamento previsto per il capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro".
L'art. 63 della
il terzo comma è sostituito dai seguenti [19] :
"A partire dalla data di cui al primo comma i cittadini di cui al comma precedente soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono tenuti a versare annualmente un contributo per l'assistenza di malattia, secondo le modalità di cui ai commi seguenti, valido anche per i familiari che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma. Gli adempimenti per la riscossione ed il recupero in via giudiziale della quota di cui al precedente comma sono affidati all'INPS che vi provvederà secondo le norme e le procedure che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sarà stabilita la procedura di segnalazione all'INPS dei soggetti tenuti al pagamento. Per il mancato versamento o per l'omessa od infedele denuncia dei dati indicati nel decreto di cui al comma precedente si applicano le sanzioni previste per i datori di lavoro soggetti alle procedure di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1969.
Il contributo dovuto dai cittadini italiani all'estero anche se non soggetti all'obbligo della predetta dichiarazione dei redditi è disciplinato dal decreto di cui all'art. 37 della presente legge" [20] .
al quarto comma sono soppresse le parole "nel piano nazionale";
sono soppressi il sesto ed il settimo comma.
I compensi previsti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, a favore dei commissari liquidatori continuano a far carico alle rispettive gestioni liquidatorie. Nella ipotesi di pluralità di incarichi conferiti ad un medesimo commissario la misura dei predetti compensi è ridotta del cinquanta per cento per ciascuno degli incarichi successivi al primo.
In deroga all'art. 7 del
Il termine del 30 aprile 1980 previsto dal terzo comma dell'art. 7 del
La mancata osservanza di detto termine da parte delle regioni, comporterà la definizione con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del tesoro, dell'ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria da iscrivere definitivamente nei bilanci di previsione con il contestuale integrale finanziamento, con imputazione sulla quota del Fondo sanitario nazionale attribuita alle regioni interessate.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della
[2] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[3] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato dall'art. 1 del
[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[5] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[6] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[7] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[8] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[9] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[10] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[11] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[12] Comma così sostituito dall'art. 1 del
[13] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[14] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[15] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[16] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[17] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[18] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[19] Alinea così sostituito dalla legge di conversione.
[20] Capoverso così sostituito dalla legge di conversione.
[21] Articolo inserito dalla legge di conversione.