§ 86.11.27 - D.L. 1 luglio 1980, n. 285 .
Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.11 sanità pubblica
Data:01/07/1980
Numero:285


Sommario
Art. 1.      L'esercizio delle funzioni di assistenza sanitaria svolte dai commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, cessa dalla data di entrata in vigore del [...]
Art. 2.      Sino all'attuazione del piano di riparto previsto dall'art. 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, che deve essere predisposto non oltre il 31 dicembre 1980, i beni [...]
Art. 3.      Le gestioni di liquidazione delle casse mutue comunali, intercomunali e frazionali di malattia per i coltivatori diretti, attribuite ai commissari liquidatori delle [...]
Art. 4.      Le gestioni di liquidazione non chiuse entro il 31 dicembre 1980 riguardanti le casse mutue provinciali di malattie per gli esercenti attività commerciali, per gli [...]
Art. 5.  [11]
Art. 5 bis.  [13]
Art. 6.      Per il finanziamento delle attività di liquidazione del secondo semestre 1980 degli enti, casse, servizi e gestioni di cui all'art. 12-bis del decreto-legge 8 luglio [...]
Art. 7.      Sino al termine di cui al secondo comma del precedente art. 1 sono prorogate le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 3 della legge 29 giugno 1977, n. 349
Art. 8.      Per gli esercizi finanziari 1979 e 1980 gli enti, casse e gestioni di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, danno il conto
Art. 9.      I commissari liquidatori degli enti, casse e servizi soppressi ai sensi dell'art. 12-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, quale convertito nella legge 17 agosto [...]
Art. 10.      Al primo comma dell'art. 23-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, dopo la locuzione: "unità [...]
Art. 10 bis.  [17]
Art. 11.      Lo speciale ufficio liquidazioni istituito con legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è posto alle dirette dipendenze del ragioniere generale dello Stato
Art. 12.      All'art. 15 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è aggiunto il seguente comma
Art. 13.      Allo scopo di consentire la definitiva chiusura di gestioni liquidatorie, tra gli articoli 10 e 11 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è inserito il seguente art. [...]
Art. 14.      Il termine di cui al primo comma dell'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito con la legge 29 febbraio 1980, n. 33, ai fini del trasferimento al [...]
Art. 15.      L'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie è modificato come segue
Art. 16.      I compensi previsti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, a favore dei commissari liquidatori continuano a far carico alle rispettive [...]
Art. 16 bis.  [21]
Art. 17.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...]


§ 86.11.27 - D.L. 1 luglio 1980, n. 285 [1] .

Disciplina transitoria delle funzioni di assistenza sanitaria delle unità sanitarie locali.

(G.U. 2 luglio 1980, n. 179)

 

 

     Art. 1.

     L'esercizio delle funzioni di assistenza sanitaria svolte dai commissari liquidatori di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, cessa dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     Ove l'effettivo funzionamento delle unità sanitarie locali non sia possibile entro la data indicata nel precedente comma il Ministro della sanità, su richiesta dei presidenti delle regioni interessate o delle province autonome di Trento e Bolzano, ovvero di propria iniziativa, dispone la continuazione della gestione commissariale di cui al precedente comma per l'esercizio delle attività sanitarie, che ha luogo secondo le direttive delle regioni o delle province stesse, fino al termine massimo del 31 dicembre 1980.

     Ai commi sesto e settimo dell'art. 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, così come sostituiti nell'art. 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del predetto decreto, le parole: "Fino alla emanazione della" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 1980 e salvo quanto previsto dalla" [2] .

     La mancata approvazione, entro il 31 dicembre 1980, da parte dei consigli regionali dei provvedimenti di cui all'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, potrà essere valutata ai fini dell'applicazione dell'art. 126, comma primo, della Costituzione.

     La data prevista nel primo comma dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per la cessazione delle gestioni di liquidazione degli enti di cui al precedente primo comma è prorogata al 31 dicembre 1980 [3] .

 

          Art. 2.

     Sino all'attuazione del piano di riparto previsto dall'art. 4 della legge 29 giugno 1977, n. 349, che deve essere predisposto non oltre il 31 dicembre 1980, i beni mobili, immobili e le attrezzature destinate prevalentemente ai servizi sanitari appartenenti agli enti, casse, servizi o gestioni autonome soppresse sono assegnati, a cura dei competenti commissari liquidatori, in comodato alle unità sanitarie locali operanti nel territorio in cui i predetti beni e attrezzature sono situati [4] .

     Alle spese relative ai beni di cui al comma precedente, comprese quelle di manutenzione, provvedono, fino al 31 dicembre 1980, i predetti commissari liquidatori di cui all'art. 1 con i fondi che saranno somministrati dalle unità sanitarie locali di cui al precedente comma a carico del fondo sanitario nazionale [5] .

     Nelle regioni, presso le quali, con l'approvazione dei provvedimenti di cui all'art. 61 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è cessato l'esercizio delle funzioni dei commissari liquidatori di cui al primo comma del precedente art. 1, alle spese relative ai beni di cui al primo comma del presente articolo, comprese quelle di manutenzione, provvedono direttamente le unità sanitarie locali [6] .

     I comuni competenti per territorio possono richiedere di sostituirsi agli enti, casse, servizi e gestioni di cui all'art. 12-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, nei contratti di appalto e nei contratti in genere che detti enti, casse, servizi e gestioni hanno in corso per la costruzione o ricostruzione o sistemazione straordinaria di immobili destinati prevalentemente a servizi sanitari [7] .

     La sostituzione di cui al comma precedente è obbligatoriamente efficace nei confronti delle controparti contraenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [8] .

     Alle spese conseguenti alla sostituzione contrattuale di cui ai precedenti commi provvedono i comuni con i fondi che saranno somministrati in conto capitale dalle regioni a carico del Fondo sanitario nazionale [9] .

 

          Art. 3.

     Le gestioni di liquidazione delle casse mutue comunali, intercomunali e frazionali di malattia per i coltivatori diretti, attribuite ai commissari liquidatori delle rispettive casse mutue provinciali, con decreto ministeriale 29 luglio 1977 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 9 agosto 1977, sono unificate, a tutti gli effetti, nelle gestioni liquidatorie delle predette casse mutue provinciali.

     Conseguentemente, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano i collegi sindacali delle anzidette casse comunali, intercomunali e frazionali di malattia per i coltivatori diretti.

 

          Art. 4.

     Le gestioni di liquidazione non chiuse entro il 31 dicembre 1980 riguardanti le casse mutue provinciali di malattie per gli esercenti attività commerciali, per gli artigiani e per i coltivatori diretti sono riassunte, ai fini degli adempimenti di cui al quarto comma dell'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, a cura delle rispettive Federazioni nazionali [10] .

 

          Art. 5. [11]

     Per l'esercizio delle funzioni di loro competenza i commissari liquidatori si avvalgono del personale utilizzato dalle rispettive gestioni commissariali non assegnato ai contingenti destinati alle unità sanitarie locali.

     In attesa dell'attuazione dei processi di mobilità previsti dall'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni e le amministrazioni presso le quali il personale è assegnato possono autorizzare, su richiesta dei commissari liquidatori, la utilizzazione di aliquote di personale compreso nei contingenti destinati alle unità sanitarie locali e alle amministrazioni stesse, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente.

     Tenuto conto dei contingenti stabiliti ai sensi del primo comma del citato art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, all'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, il personale ad esse destinato viene comandato presso le stesse in attesa della formazione dei ruoli regionali di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

     Per il restante personale, compreso quello di cui all'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, l'inquadramento presso le amministrazioni alle quali esso sarà trasferito dovrà avere decorrenza unica dal 1° gennaio 1981.

     Il termine di cui all'ultimo comma dell'art. 67 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è uniformemente stabilito in quello dell'entrata in vigore dell'accordo previsto dall'ottavo comma dell'art. 47 della stessa legge [12] .

 

          Art. 5 bis. [13]

     All'art. 24-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

     "Detti concorsi riservati possono essere espletati dalla regione competente per territorio ove l'amministrazione di competenza non abbia provveduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

 

          Art. 6.

     Per il finanziamento delle attività di liquidazione del secondo semestre 1980 degli enti, casse, servizi e gestioni di cui all'art. 12-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, quale convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, ivi compreso l'onere per il personale, i commissari liquidatori sono autorizzati ad utilizzare le disponibilità di cassa derivanti dalla gestione dei residui attivi riferiti agli anni 1978 e precedenti [14] .

     Qualora le disponibilità di cassa di cui al precedente comma non risultassero sufficienti a far fronte agli oneri indifferibili delle gestioni di liquidazione, il Ministero del tesoro provvederà ai necessari finanziamenti a carico di un conto corrente di tesoreria alimentato mediante trasferimento dal conto corrente di cui al fondo previsto dall'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

 

          Art. 7.

     Sino al termine di cui al secondo comma del precedente art. 1 sono prorogate le disposizioni di cui al terzo comma dell'art. 3 della legge 29 giugno 1977, n. 349.

     I comitati provinciali di cui all'art. 27 della legge 11 gennaio 1943, n. 138, restano in carica sino all'entrata in funzione delle unità sanitarie locali delle rispettive circoscrizioni territoriali.

 

          Art. 8.

     Per gli esercizi finanziari 1979 e 1980 gli enti, casse e gestioni di cui alla legge 29 giugno 1977, n. 349, danno il conto:

     a) delle spese erogate dagli organi centrali sui fondi assegnati ai sensi dell'art. 52, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     b) delle spese sanitarie giustificate ai sensi dell'art. 50, secondo comma, della citata legge n. 833;

     c) delle spese erogate a carico dei fondi non provenienti dal fondo sanitario nazionale;

     d) delle entrate contributive e degli altri proventi riscossi negli esercizi medesimi e versati all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'art. 69 della stessa legge n. 833.

     Danno, inoltre, la esposizione:

     a) dei residui attivi e passivi esistenti all'inizio dei predetti esercizi, delle variazioni intervenute nel corso della gestione e della situazione al termine di ciascun esercizio;

     b) del complessivo movimento finanziario in entrata ed in uscita;

     c) della situazione patrimoniale al termine di ciascuna gestione, con evidenziazione delle variazioni intervenute nel corso delle stesse.

     Tali documenti saranno corredati della relazione illustrativa del commissario liquidatore nonchè di quella del collegio sindacale.

 

          Art. 9.

     I commissari liquidatori degli enti, casse e servizi soppressi ai sensi dell'art. 12-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, quale convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386, fino all'attuazione del disposto di cui all'art. 75, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1980, provvedono all'amministrazione, con apposita contabilità separata, dei fondi integrativi di previdenza di cui all'art. 14 della legge 20 marzo 1975, n. 70 nonchè dei fondi integrativi di previdenza delle casse mutue provinciali di malattia di Trento e di Bolzano, di cui alla legge regionale del Trentino-Alto Adige 15 febbraio 1960, n. 6 e successive modificazioni, assicurando la continuità delle prestazioni agli aventi diritto secondo le norme dei rispettivi ordinamenti, nonchè il pagamento delle indennità di fine rapporto e dell'indennità integrativa speciale [15] .

     Entro la data del 31 dicembre 1980 l'Istituto nazionale della previdenza sociale con deliberazione del proprio consiglio di amministrazione, da sottoporre alla approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, stabilirà i criteri e le modalità per dare completa attuazione al disposto dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al fine di assicurare la corresponsione dei trattamenti di cui al primo comma del presente articolo, spettanti agli aventi diritto.

 

          Art. 10.

     Al primo comma dell'art. 23-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, dopo la locuzione: "unità sanitarie locali" vengono aggiunte le parole "ove operanti".

     Dopo il primo comma dello stesso art. 23-ter è aggiunto il seguente:

     "La situazione dei debiti e dei crediti di cui al precedente comma, prima della verifica delle regioni, è dalle medesime sottoposta ai collegi dei revisori, ove costituiti e in carica alla data del 31 dicembre 1979, degli enti ospedalieri interessati. I predetti collegi dei revisori, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta delle regioni, provvedono ad attestare la corrispondenza dei residui passivi ad obbligazioni giuridicamente vincolanti, nonchè a verificare la sussistenza del titolo giuridico della eventuale eliminazione dei residui attivi" [16] .

 

          Art. 10 bis. [17]

     Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i trattamenti economici del personale dipendente dagli enti ospedalieri e dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di diritto pubblico, deliberati in difformità da quanto disposto dall'art. 7 della legge 17 agosto 1974, n. 386, anche se approvati dai rispettivi organi di controllo, sono revocati.

     I trattamenti di cui al comma precedente, già corrisposti alla data del 1° luglio 1960, non sono soggetti a recupero e non comportano responsabilità per chi li ha disposti, semprechè le amministrazioni interessate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvedano con decorrenza dalla data di entrata in vigore della medesima, a rideterminare i trattamenti stessi come previsto dall'accordo nazionale di lavoro 30 giugno 1979-31 dicembre 1982.

 

          Art. 11.

     Lo speciale ufficio liquidazioni istituito con legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è posto alle dirette dipendenze del ragioniere generale dello Stato.

     Per l'accelerazione delle operazioni di liquidazione, l'ufficio di cui al precedente comma è articolato in settori di attività liquidatoria per gruppi omogenei di enti, da individuarsi con decreti del Ministro del tesoro, cui sono preposti consiglieri ministeriali aggiunti della Ragioneria generale dello Stato.

     Ai fini della prosecuzione delle operazioni di liquidazione degli enti, casse, servizi e gestioni autonome soppresse, l'ufficio liquidazione può anche utilizzare il personale di cui al primo e secondo comma del precedente art. 5, nonchè quello di cui all'art. 24-quinquies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 [18] .

     Lo svolgimento di attività amministrative di carattere generale dell'ufficio liquidazioni è attribuito ad apposite divisioni stabilite con decreto dello stesso Ministro del tesoro in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

     L'unicità di indirizzo e di coordinamento dell'ufficio liquidazioni è assicurata da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato appositamente incaricato con decreto del Ministro del tesoro.

 

          Art. 12.

     All'art. 15 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è aggiunto il seguente comma:

     "Alle occorrenze finanziarie del fondo di cui al precedente art. 14 si provvede con conferimenti da stabilirsi annualmente con apposita disposizione da inserire nella legge di approvazione del bilancio".

 

          Art. 13.

     Allo scopo di consentire la definitiva chiusura di gestioni liquidatorie, tra gli articoli 10 e 11 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, è inserito il seguente art. 10-bis:

     "Gli immobili che per accertate ed obiettive difficoltà non risultino alienabili potranno essere devoluti, mediante decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro delle finanze, al demanio dello Stato".

 

          Art. 14.

     Il termine di cui al primo comma dell'art. 24 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito con la legge 29 febbraio 1980, n. 33, ai fini del trasferimento al Ministero della sanità del personale contemplato dalla norma stessa, è fissato al 1° agosto 1980.

     Il quarto comma dell'art. 24 indicato nel precedente comma è sostituito dal seguente:

     "Gli oneri relativi al personale trasferito, valutati in lire 3 miliardi per il periodo 1° agosto-31 dicembre 1980, sono iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità. A tal fine viene corrispondentemente ridotto lo stanziamento previsto per il capitolo 5941 dello stato di previsione del Ministero del tesoro".

 

          Art. 15.

     L'art. 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie è modificato come segue:

     il terzo comma è sostituito dai seguenti [19] :

     "A partire dalla data di cui al primo comma i cittadini di cui al comma precedente soggetti all'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sono tenuti a versare annualmente un contributo per l'assistenza di malattia, secondo le modalità di cui ai commi seguenti, valido anche per i familiari che si trovino nelle condizioni indicate nel precedente comma. Gli adempimenti per la riscossione ed il recupero in via giudiziale della quota di cui al precedente comma sono affidati all'INPS che vi provvederà secondo le norme e le procedure che saranno stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro delle finanze. Con lo stesso decreto sarà stabilita la procedura di segnalazione all'INPS dei soggetti tenuti al pagamento. Per il mancato versamento o per l'omessa od infedele denuncia dei dati indicati nel decreto di cui al comma precedente si applicano le sanzioni previste per i datori di lavoro soggetti alle procedure di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1969.

     Il contributo dovuto dai cittadini italiani all'estero anche se non soggetti all'obbligo della predetta dichiarazione dei redditi è disciplinato dal decreto di cui all'art. 37 della presente legge" [20] .

     al quarto comma sono soppresse le parole "nel piano nazionale";

     sono soppressi il sesto ed il settimo comma.

 

          Art. 16.

     I compensi previsti dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979, a favore dei commissari liquidatori continuano a far carico alle rispettive gestioni liquidatorie. Nella ipotesi di pluralità di incarichi conferiti ad un medesimo commissario la misura dei predetti compensi è ridotta del cinquanta per cento per ciascuno degli incarichi successivi al primo.

 

          Art. 16 bis. [21]

     In deroga all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, i comuni e le provincie sono autorizzati ad apportare le variazioni ai propri bilanci di previsione per l'esercizio finanziario 1980 con l'iscrizione dell'intero ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria, ivi comprese le spese di personale, per le funzioni di fatto esercitate, quale risulta dai bilanci di previsione esecutivi per legge per l'esercizio finanziario 1979; contestualmente deve essere iscritto in via provvisoria apposito stanziamento di entrata di pari ammontare in relazione ai finanziamenti che dovranno essere stanziati dalle regioni a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale loro assegnate.

     Il termine del 30 aprile 1980 previsto dal terzo comma dell'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è prorogato al 31 ottobre 1980.

     La mancata osservanza di detto termine da parte delle regioni, comporterà la definizione con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro del tesoro, dell'ammontare delle spese per l'assistenza sanitaria da iscrivere definitivamente nei bilanci di previsione con il contestuale integrale finanziamento, con imputazione sulla quota del Fondo sanitario nazionale attribuita alle regioni interessate.

 

          Art. 17.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 8 agosto 1980, n. 441.

[2]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[3]  Il termine di cui al presente comma è stato prorogato dall'art. 1 del D.L. 30 aprile 1981, n. 168, fino al termine massimo del 30 giugno 1981 o al termine più breve da fissarsi con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, per gli adempimenti di liquidazione di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 77 legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè per gli eventuali adempimenti di gestione connessi alla attività di assistenza di cui al primo comma dello stesso articolo 1 del D.L. n. 168, ove richiesti dalle regioni o province autonome con oneri a carico degli stanziamenti alle stesse assegnati sul fondo sanitario nazionale.

[4]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[7]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[8]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[9]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[10]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[11]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.

[12]  Comma così sostituito dall'art. 1 del D.L. 26 novembre 1981, n. 678.

[13]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[14]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[15]  Comma così modificato dalla legge di conversione.

[16]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[17]  Articolo inserito dalla legge di conversione.

[18]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[19]  Alinea così sostituito dalla legge di conversione.

[20]  Capoverso così sostituito dalla legge di conversione.

[21]  Articolo inserito dalla legge di conversione.