Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 17. Calamità naturali |
Capitolo: | 17.3 sovvenzioni e agevolazioni |
Data: | 18/12/1999 |
Numero: | 3028 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2887/1998 è prorogato al 31 dicembre 2000. Il conseguente onere finanziario è posto a carico delle disponibilità già trasferite ai [...] |
Art. 2. 1. Il costo per la riparazione degli edifici pubblici di cui all'art. 2, comma 3, lettera e) della legge n. 61/1998 ricomprende anche la spesa per il trasloco dei beni mobili, al fine di [...] |
Art. 3. 1. Le regioni Marche ed Umbria possono contribuire, sulla base di apposite intese, alle spese per la fornitura e la posa di cavi, delle apparecchiature tecnologiche, degli accessori di rete e [...] |
Art. 4. 1. I comuni provvedono ad individuare di propria iniziativa, o su richiesta dei proprietari interessati, apposite aree ed i relativi soggetti gestori per lo stoccaggio e trattamento per il [...] |
Art. 5. 1. Le regioni Marche ed Umbria, avvalendosi delle disponibilità di cui all'art. 15 della legge n. 61/1998 e dell'art. 50 della legge n. 448/1998, corrispondono agli enti gestori il canone di [...] |
Art. 6. 1. Su richiesta del presidente del consorzio, costituito ai sensi dell'art. 3, comma 5, della legge n. 61/1998, il comune può esercitare i poteri di cui al comma 6 del medesimo art. 3 nei [...] |
Art. 7. 1. Il termine di cui all'art. 14 dell'ordinanza n. 2694/1997 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000. L'onere è posto a carico delle disponibilità commissariali di cui all'art. 17 [...] |
Art. 8. 1. Il piano degli interventi sugli edifici di cui all'art. 2, comma 3, lettera e), della legge n. 61/1998, può prevedere il finanziamento sia della spesa per la riparazione dell'edificio [...] |
Art. 9. 1. Per la prosecuzione degli interventi urgenti disposti con l'ordinanza n. 2741 del 30 gennaio 1998 per fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle [...] |
Art. 10. 1. Per la prosecuzione degli interventi sui beni del patrimonio storico-artistico disposti dall'ordinanza n. 2669/1997 e successive modifiche ed integrazioni, e per il funzionamento della [...] |
Art. 11. 1. Per favorire la ripresa delle attività produttive nelle regioni Marche ed Umbria il termine di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275, è differito al 31 [...] |
Art. 12. 1. La disposizione di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è prorogata al 31 dicembre 2000 e [...] |
Art. 13. 1. In applicazione dell'art. 1, comma 1, della legge n. 226/1999 gli edifici oggetto di sopralluogo da parte dell'unità operativa, di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 2847/1998 e successive [...] |
Art. 14. 1. Il comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2, comma 3 dell'ordinanza n. 2847/1998, è integrato con ulteriori tre tecnici designati, uno per ciascuno, dalla regione Campania, o dalla [...] |
Art. 15. 1. La definizione del danno significativo di cui all'art. 4, comma 3, della legge 30 marzo 1998, n. 61, per gli interventi disciplinati dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, è quella di cui [...] |
Art. 16. 1. I progetti relativi agli interventi di completamento dei piano dei dissesti idrogeologici di cui all'art. 1, comma 2, della legge 13 luglio 1999, n. 226, sono sottoposti all'esame del [...] |
Art. 17. [2] |
Art. 18. 1. La quota di finanziamento per la copertura di prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'ordinanza n. 2414/1995, art. 13, comma 2, ultimo periodo, è da intendersi comprensiva anche [...] |
Art. 19. 1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stanziare la somma complessiva di lire 12 miliardi per assicurare, anche per l'anno 2000, il supporto del Gruppo nazionale per la [...] |
Art. 20. 1. Al fine di poter efficacemente provvedere alle attività straordinarie che graveranno sulle prefetture in occasione del passaggio all'anno 2000, anche nell'ambito dei CEP 2000, in ottemperanza [...] |
§ 17.3.260 - O.P.C.M. 18 dicembre 1999, n. 3028.
Misure urgenti nei territori delle regioni Marche ed Umbria, delle province di Arezzo e Rieti e delle province di Potenza, Cosenza e Salerno colpiti rispettivamente dalla crisi sismica del 26 settembre 1997 e del 9 settembre 1998 ed altri interventi di protezione civile
(G.U. 24 dicembre 1999, n. 301)
Capo I
Misure per i territori delle regioni Marche e Umbria e delle province di
Arezzo e Rieti - interessati dalla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997
1. Il termine di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza n. 2887/1998 è prorogato al 31 dicembre 2000. Il conseguente onere finanziario è posto a carico delle disponibilità già trasferite ai commissari delegati, presidenti delle regioni Marche ed Umbria e delle disponibilità di cui alla
2. Il termine del 31 dicembre 1998 di cui all'art. 14, comma 14-bis, della
3. Il termine di cui all'art. 2, comma 3, del
4. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 2947/1999 si applicano anche all'anno 2000.
5. Il termine di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2823/1999 è prorogato al 31 dicembre 2000 ed il conseguente onere, valutato in lire 250 milioni, è posto a carico dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. “Fondo della protezione civile” dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1. Il costo per la riparazione degli edifici pubblici di cui all'art. 2, comma 3, lettera e) della
2. Tra le spese previste dall'art. 3, comma 3-octies, del
3. Al fine di completare gli interventi di edilizia residenziale pubblica, da utilizzare temporaneamente per i nuclei familiari ospitati nei moduli abitativi mobili, le regioni Marche ed Umbria possono utilizzare le disponibilità di cui all'art. 15 della
1. Le regioni Marche ed Umbria possono contribuire, sulla base di apposite intese, alle spese per la fornitura e la posa di cavi, delle apparecchiature tecnologiche, degli accessori di rete e per il cablaggio degli impianti, conseguenti all'interramento delle reti dei servizi elettrici, telefonici e del metano, al fine di assicurare una contestuale e completa esecuzione degli interventi nei programmi di cui all'art. 3 della
1. I comuni provvedono ad individuare di propria iniziativa, o su richiesta dei proprietari interessati, apposite aree ed i relativi soggetti gestori per lo stoccaggio e trattamento per il recupero degli inerti derivanti dagli interventi connessi alla ricostruzione o al recupero degli immobili distrutti o danneggiati dalla crisi sismica. Una volta individuati le aree ed i soggetti gestori, il responsabile comunale del procedimento convoca la conferenza di cui all'art. 27, comma 2, del
2. Entro quarantacinque giorni dalla sua convocazione la conferenza procede alle attività di cui all'art. 27, comma 3 e stabilisce le condizioni e le prescrizioni di cui all'art. 28, comma 1, del
3. Entro trenta giorni dal ricevimento delle conclusioni della conferenza e sulla base delle risultanze della stessa, il comune autorizza, se del caso, la realizzazione e gestione dello stoccaggio e del trattamento per il recupero degli inerti, indicando anche le modalità ed i tempi di smaltimento finale o di recupero degli stessi inerti, in ogni caso non superiori a tre anni dalla data dell'autorizzazione, nel rispetto delle direttive tecniche approvate dalla regione in materia di recupero e smaltimento dei materiali inerti.
1. Le regioni Marche ed Umbria, avvalendosi delle disponibilità di cui all'art. 15 della
2. Avvalendosi delle disponibilità di cui al comma 1, la regione Umbria è autorizzata a sostenere le spese relative alla sistemazione provvisoria degli anziani assistiti dall'Opera pia casa Serena di Foligno fino al rientro nei locali ripristinati.
1. Su richiesta del presidente del consorzio, costituito ai sensi dell'art. 3, comma 5, della
1. Il termine di cui all'art. 14 dell'ordinanza n. 2694/1997 è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2000. L'onere è posto a carico delle disponibilità commissariali di cui all'art. 17 dell'ordinanza n. 2668/1997, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero, qualora tali disponibilità dovessero risultare insufficienti, a carico delle risorse previste dall'art. 15 della
1. Il piano degli interventi sugli edifici di cui all'art. 2, comma 3, lettera e), della
a) impossibilità di conferire, anche tramite prescrizioni tecniche specifiche, all'edificio danneggiato il grado di sicurezza necessario per la conservazione della funzione strategica;
b) la spesa per conferire all'edificio danneggiato il grado di sicurezza necessario per la conservazione della funzione strategica sia superiore alla spesa complessiva per la riparazione dell'edificio medesimo con diversa destinazione d'uso e per la costruzione o l'acquisto di un nuovo edificio ove trasferire il servizio strategico.
1. Per la prosecuzione degli interventi urgenti disposti con l'ordinanza n. 2741 del 30 gennaio 1998 per fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nelle province di Arezzo e Rieti è assegnata ai commissari delegati presidenti delle regioni Lazio e Toscana la somma rispettivamente di lire 10 miliardi e 2,5 miliardi.
2. L'onere di cui al precedente comma pari a lire 12,5 miliardi è posto a carico dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. “Fondo della protezione civile” dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1. Per la prosecuzione degli interventi sui beni del patrimonio storico-artistico disposti dall'ordinanza n. 2669/1997 e successive modifiche ed integrazioni, e per il funzionamento della struttura commissariale è assegnato al vice commissario delegato per i beni culturali delle Marche un ulteriore contributo di lire 3,4 miliardi a valere sulle disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2.1.2. “Fondo della protezione civile” dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1. Per favorire la ripresa delle attività produttive nelle regioni Marche ed Umbria il termine di cui all'art. 9, comma 2, del
Capo II
Misure per il territorio delle province di Potenza, Cosenza e Salerno colpito dalla
crisi sismica iniziata il 9 settembre 1998 ed altre misure urgenti di protezione civile
1. La disposizione di cui all'art. 2, comma 2, del
1. In applicazione dell'art. 1, comma 1, della
2. Nel rispetto degli obiettivi individuati dall'art. 1, comma 2, della
3. Nei comuni di Tortorella e Vibonati, in provincia di Salerno, per gli edifici sottoposti ad accertamenti tecnici da parte dell'unità operativa di cui al precedente comma 1 e successivamente oggetto di ordinanza sindacale di sgombero totale o parziale emessa entro il 30 settembre 1999 a seguito dei risultati dei predetti accertamenti, per i quali non è stato determinato il nesso di causalità con l'evento sismico del 9 settembre 1998, lo stesso dovrà essere valutato dagli organi tecnici della regione Campania, al fine dell'eventuale accesso alle provvidenze di cui al precedente comma 2.
1. Il comitato tecnico scientifico di cui all'art. 2, comma 3 dell'ordinanza n. 2847/1998, è integrato con ulteriori tre tecnici designati, uno per ciascuno, dalla regione Campania, o dalla soprintendenza di Salerno per i beni ambientali ed architettonici e dal provveditorato alle opere pubbliche della Campania.
2. Le spese di funzionamento del comitato di cui al comma precedente, valutate in complessive lire cento milioni, sono ripartite tra le regioni Basilicata, Calabria e Campania proporzionalmente ai finanziamenti loro assegnati all'art. 4 della
3. All'art. 8, comma 2, dell'ordinanza n. 2994/1999 le parole “L'unità operativa provvede agli accertamenti tecnici entro il 30 settembre 1999” sono sostituite dalle seguenti: “L'unità operativa provvede agli accertamenti tecnici entro il 30 settembre 1999 e si applica il disposto di cui all'art. 2, comma 1, dell'ordinanza n. 2871/1998”.
1. La definizione del danno significativo di cui all'art. 4, comma 3, della
2. Sono comunque ammessi ai benefici previsti dalla
1. I progetti relativi agli interventi di completamento dei piano dei dissesti idrogeologici di cui all'art. 1, comma 2, della
Le aree interessate dei dissesti vanno perimetrate dalle regioni interessate ai sensi del
[1. L'art. 2 dell'ordinanza n. 2695 del 13 ottobre 1997 si intende esteso anche agli edifici gravemente danneggiati che costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumità ricadenti nei comuni la cui intensità macrosismica è stata pari al 6° ed al 5° grado in scala M.C.S.]
1. La quota di finanziamento per la copertura di prestazioni di lavoro straordinario prevista dall'ordinanza n. 2414/1995, art. 13, comma 2, ultimo periodo, è da intendersi comprensiva anche degli oneri per la realizzazione di progetti finalizzati previsti dal contratto collettivo di categoria.
1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a stanziare la somma complessiva di lire 12 miliardi per assicurare, anche per l'anno 2000, il supporto del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti e del Gruppo nazionale di vulcanologia all'attività di previsione e prevenzione del rischio sismico e vulcanico ai sensi della
2. La somma è assegnata in relazione alla fase transitoria per l'attuazione del
3. L'onere di lire 12 miliardi è posto a carico del fondo di protezione civile, unità previsionale di base 20.11.0 (cap. 5887).
1. Al fine di poter efficacemente provvedere alle attività straordinarie che graveranno sulle prefetture in occasione del passaggio all'anno 2000, anche nell'ambito dei CEP 2000, in ottemperanza a quanto disposto in merito alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata in data 10 settembre 1999, i prefetti di tutte le province possono autorizzare fino a 5 unità di proprio personale all'effettuazione di 50 ore di straordinario oltre i limiti vigenti, per i mesi di dicembre 1999 e gennaio 2000. All'onere relativo, quantificato in lire 1.650 milioni, si provvede a valere sulle disponibilità di cui all'unità previsionale di base 6.2.1.2. “Fondo per la protezione civile” dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le somme relative verranno trasferite dal Dipartimento della protezione civile direttamente alle prefetture, sulla base delle indicazioni che perverranno dalla Direzione generale per l'amministrazione generale e gli affari del personale del Ministero dell'interno.
APPENDICE
La definizione del danno significativo di cui all'art. 4, comma 3, della
“E' definita soglia di danno significativo la soglia minima di danno consistente in almeno una delle condizioni di seguito definite:
Edifici in muratura:
- lesioni diffuse di qualunque tipo, nelle murature portanti o negli orizzontamenti, per una estensione pari al trenta per cento della superficie totale degli elementi interessati, a qualsiasi livello;
- lesioni concentrate passanti, nelle murature o nelle volte, di ampiezza pari a millimetri tre;
- evidenza di schiacciamento nelle murature o nelle volte;
- presenza di crolli significativi nelle strutture principali, anche parziali;
- distacchi ben definiti fra strutture verticali ed orizzontamenti e all'intersezione dei maschi murari.
Edifici in cemento armato:
- lesioni passanti nelle tamponature, di ampiezza pari a millimetri due, per una estensione pari al trenta per cento delle tamponature, ad un qualsiasi livello;
- presenza di schiacciamento nelle zone d'angolo dei pannelli di tamponatura,
- per una estensione pari al venti per cento, ad un qualsiasi livello;
- è considerata condizione di danno significativo anche la perdita totale di efficacia, per danneggiamento o per crollo, di almeno il cinquanta per cento delle tramezzature interne, ad uno stesso livello, purchè connessa con una delle condizioni di cui sopra, prescindendo dalla entità fisica del danno.
Edifici in struttura mista (muratura e cemento armato):
- condizioni sopra riportate, rispettivamente per la parte in muratura e la parte in cemento armato”.
[1] Comma così modificato dall'art. 20 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 2 della