§ 86.5.130 - Del.CIPE 20 dicembre 2004, n. 64.
Programma di interventi urgenti per la lotta contro l'AIDS - legge 5 giugno 1990, n. 135 - Assegnazione quote residue.


Settore:Normativa nazionale
Materia:86. Sanità
Capitolo:86.5 prevenzione e cura delle malattie
Data:20/12/2004
Numero:64

§ 86.5.130 - Del.CIPE 20 dicembre 2004, n. 64.

Programma di interventi urgenti per la lotta contro l'AIDS - legge 5 giugno 1990, n. 135 - Assegnazione quote residue.

(G.U. 30 maggio 2005, n. 124)

 

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

 

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente un programma - per una spesa complessiva di 2.100 miliardi di lire - di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta all'AIDS e le successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riguardo al decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, articoli 1 e 3, convertito nella legge 24 dicembre 1993, n. 492;

Visto in particolare l'art. 3, primo comma della predetta legge n. 492/1993, che demanda a questo Comitato l'approvazione del programma di interventi per la ripartizione delle quote di finanziamento tra le Regioni e le Province autonome;

Vista la propria deliberazione in data 21 dicembre 1993, con la quale sono state approvate modificazioni al programma di interventi per la lotta all'AIDS, già oggetto delle deliberazioni adottate in data 3 agosto 1990 e 30 luglio 1991;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito nella legge 31 gennaio 1996, n. 34, concernente disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale, e recante, tra l'altro, modificazioni alla procedura prevista dalla citata legge n. 135/1990, per l'approvazione dei progetti compresi nel programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;

Visto in particolare l'art. 3, comma 4, del citato decreto-legge n. 509/1995, convertito nella legge n. 34/1996, che prevede la possibilità di una ridestinazione dei finanziamenti da parte di questo Comitato, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche con riferimento ai finanziamenti per interventi su strutture di assistenza ai malati di AIDS;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, concernente la disciplina delle modalità di destinazione dei finanziamenti residui alla data del 31 agosto 1996, secondo le modalità stabilite dal citato decreto-legge n. 509/1995, art. 3, comma 4, convertito dalla legge n. 34/1996, per gli interventi di edilizia sanitaria, ex art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

Vista la propria delibera 6 maggio 1998, n. 55, (Gazzetta Ufficiale n. 169/1998), con la quale, tra l'altro, è stata accantonata la somma di 193.806.585.159 lire (100.092.747,99 euro) in attesa di ulteriori verifiche istruttorie da parte del Ministero della sanità;

Vista la proposta del Ministero della salute, trasmessa con note n. 14226 del 20 maggio 2004 e n. 16197 del 14 giugno 2004, di riparto della predetta somma di 100.092.747,99 euro, destinando in particolare la quota di 64.222.875,07 euro alla Regione Siciliana, di 19.327.458,15 euro alla Regione Campania e di 16.542.414,77 euro per il piano nazionale anti-SARS;

Considerato che, nella propria proposta, il Ministero della salute evidenzia le criticità dei programmi presentati dalle Regioni interessate e la conseguente necessità di acquisire ulteriore puntuale documentazione in proposito;

Considerata altresì l'urgenza, individuata nella proposta medesima, di riservare una congrua somma per far fronte ad emergenze nel campo epidemiologico;

Vista l'intesa espressa in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 29 aprile 2004;

 

Delibera:

 

A valere sulle residue disponibilità del programma nazionale di interventi urgenti per la lotta contro l'AIDS, la somma accantonata di 100.092.747,99 euro è assegnata come segue:

64.222.875,07 euro alla Regione Siciliana;

19.327.458,15 euro alla Regione Campania.

Tali importi sono finalizzati al completamento del Programma di interventi per la lotta contro l'AIDS e per la realizzazione di strutture ospedaliere per malattie infettive.

Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale, le predette Regioni dovranno presentare  puntuale documentazione in relazione al programma di interventi proposto.

Qualora dette Regioni non rispettino il termine fissato, i finanziamenti si intenderanno revocati e potranno essere ripartiti per ulteriori esigenze del Programma, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni.

L'importo di 16.542.414,77 euro viene accantonato come riserva nazionale per far fronte ad emergenze che potrebbero scaturire dall'evoluzione dell'attuale situazione epidemiologica e dalle attività del piano nazionale anti-SARS che questo Comitato provvederà a ripartire tra le Regioni.