§ 38.6.10 - D.L. 1 dicembre 1995, n. 509.
Disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:38. Edilizia e urbanistica
Capitolo:38.6 edilizia ospedaliera
Data:01/12/1995
Numero:509


Sommario
Art. 1.  Finanziamento oneri di parte corrente del Servizio sanitario nazionale.
Art. 2.  Ripiano debiti U.S.L.
Art. 3.  Accelerazione dei programmi di edilizia sanitaria.
Art. 4.  Finanziamento per la realizzazione degli interventi in materia di animali di affezione per la prevenzione del randagismo.
Art. 4 bis.  Finanziamento per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale.
Art. 5.  Spesa farmaceutica.
Art. 6.  Entrata in vigore.


§ 38.6.10 - D.L. 1 dicembre 1995, n. 509. [1]

Disposizioni urgenti in materia di strutture e di spese del Servizio sanitario nazionale.

(G.U. 2 dicembre 1995, n. 282).

 

Art. 1. Finanziamento oneri di parte corrente del Servizio sanitario nazionale.

     1. Per fronteggiare le maggiori occorrenze finanziarie di parte corrente del Servizio sanitario nazionale per gli anni 1993 e 1994, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere alle regioni finanziamenti entro il limite massimo degli importi indicati nell'allegata tabella A. Con determinazione del direttore generale della Cassa depositi e prestiti, da adottarsi esclusivamente sulla base delle indicazioni di cui alla predetta tabella A, si provvede alla concessione dei mutui ed alla contestuale somministrazione in due quote uguali, di cui la seconda non può essere concessa prima del 30 settembre 1995. La regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle predette eventuali maggiori occorrenze finanziarie ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Non si applica il disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

     2. Qualora l'importo dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 1 dovesse eccedere le maggiori esigenze accertate in sede di verifica della spesa sanitaria per gli anni 1993 e 1994, condotta nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la differenza deve essere versata all'entrata del bilancio dello Stato.

     3. I mutui di cui al comma 1, aumentati degli interessi di preammortamento, sono rimborsati alla Cassa depositi e prestiti dal Ministero del tesoro in venti annualità posticipate decorrenti dall'anno successivo a quello della somministrazione. All'onere per l'ammortamento dei mutui, valutato in lire 400 miliardi a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante utilizzo della proiezione per gli anni 1996 e 1997 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 2. Ripiano debiti U.S.L.

     1. Al fine di agevolare gli interventi regionali in relazione alle gestioni stralcio previste dall'articolo 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le regioni e le province autonome possono utilizzare, senza alcun vincolo di destinazione, le eventuali disponibilità derivanti dai mutui per i ripiani della maggiore spesa sanitaria per gli anni dal 1985 al 1992; le regioni, dopo aver accertato l'avvenuta estinzione di tutte le partite debitorie relative agli anni dal 1985 al 1992 e l'esistenza di residue liquidità derivanti dai mutui relativi ai predetti anni, possono utilizzare tali liquidità per il pagamento di partite debitorie degli anni 1993 e 1994. Le regioni sono tenute a comunicare ai Ministeri del tesoro e della sanità l'importo delle predette liquidità distinte per anni di provenienza.

     2. L'integrale assunzione da parte delle regioni dei mutui a copertura delle maggiori spese sanitarie per gli esercizi dal 1987 al 1991, può essere effettuata anche nelle more del completamento degli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155.

 

     Art. 3. Accelerazione dei programmi di edilizia sanitaria.

     1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché gli enti di cui all'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, sono tenuti a procedere, per quanto di rispettiva competenza, entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla predisposizione ed all'approvazione dei progetti esecutivi relativi ai programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e di quelli di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135 [2].

     2. Le regioni e le province autonome, nonché gli enti di cui al comma 1, entro i trenta giorni successivi all'approvazione, inviano al CIPE la richiesta di finanziamento relativo ai progetti inclusi nei programmi di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e a quelli di cui all'articolo 2 della legge 5 giugno 1990, n. 135, e successive modificazioni, certificando altresì quelli di immediata cantierabilità, per ottenere la relativa autorizzazione a contrarre mutui da parte del Ministero del tesoro [2].

     3. Entro quindici giorni dalla data di richiesta del finanziamento la segreteria del CIPE sottopone al Comitato la richiesta stessa ai fini della relativa deliberazione.

     4. Sono revocati dal CIPE i finanziamenti relativi ai progetti inclusi nei programmi di cui al citato articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, per i quali entro il termine di cui al comma 2 non sia stata presentata la richiesta di finanziamento, ferma restando la riallocazione degli stessi finanziamenti nell'ambito del piano pluriennale di investimenti di cui al medesimo articolo 20. La ridestinazione di detti finanziamenti, quale anticipazione sulla successiva quota, a favore delle regioni, delle province autonome e degli enti di cui al comma 1, i cui interventi sono in avanzato stato di attuazione, è effettuata dal CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. L'utilizzo di tali finanziamenti è vincolato comunque al rispetto dei criteri di priorità indicati dal decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492. Nell'ambito, comunque, di tali finanziamenti è riservata una quota pari a lire 200 miliardi, da destinare alla costruzione, ristrutturazione o attivazione dei consultori familiari in ragione di una unità ogni ventimila abitanti e all'attivazione e sostegno di strutture che applicano le tecnologie appropriate previste dall'Organizzazione mondiale della sanità alla preparazione e alla assistenza al parto, al fine di assicurare la realizzazione in ogni distretto delle attività e degli obiettivi di sostegno alla famiglia ed alla coppia, di promozione e tutela della procreazione responsabile, di prevenzione dell'interruzione volontaria di gravidanza (IVG), nonché le finalità previste dal progetto-obiettivo materno-infantile del Piano sanitario nazionale 1994-1996 e quelle previste dalle azioni finalizzate e/o dai progetti dei piani sanitari regionali. I criteri di riparto di tale quota saranno individuati nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto dello stato di attuazione delle leggi 29 luglio 1975, n. 405, e 22 maggio 1978, n. 194. Per l'attivazione e gestione dei nuovi consultori, le risorse di parte corrente sono reperite con autorizzazione di spesa di lire 60 miliardi per ciascuno degli anni 1996 e 1997 a valere sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le opportune variazioni di bilancio.

     5. L'articolo 11 del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22, è abrogato.

 

     Art. 4. Finanziamento per la realizzazione degli interventi in materia di animali di affezione per la prevenzione del randagismo.

     1. Per le finalità di cui alla legge 14 agosto 1991, n. 281, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di lire 3.425 milioni per il 1995, di lire 8.500 milioni per il 1996, di lire 8.500 milioni per il 1997 e di lire 5.000 milioni per il 1998 [3].

     2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, quanto a lire 3.425 milioni per il 1995, a lire 3.500 milioni per il 1996 e 3.500 milioni per il 1997, si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità; quanto a lire 5.000 milioni per il 1996, 5.000 milioni per il 1997 e 5.000 milioni per il 1998 si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità [4].

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4 bis. Finanziamento per il riconoscimento dell'obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. [5]

     1. Per le finalità di cui alla legge 12 ottobre 1993, n. 413, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per il 1996, di lire 2.000 milioni per il 1997 e di lire 2.000 milioni per il 1998.

     2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della sanità.

     3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 5. Spesa farmaceutica.

     1. Il risparmio di lire 450 miliardi di cui al comma 2 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, deve intendersi riferito al complesso della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale, ivi compresa quella comunque sostenuta in ambito ospedaliero. La riduzione dei prezzi dei farmaci prevista dall'ultimo periodo di cui al predetto comma 2, non viene effettuata qualora lo scostamento, rispetto al risparmio atteso, sia inferiore al 5 per cento.

 

     Art. 6. Entrata in vigore.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 

 

Tabella A

(prevista dall'art. 1, comma 1)

 

Regioni                    Importi mutuabili (in

                            miliardi di lire)

 

Piemonte                   162

Lombardia                  380

Veneto                     256

Friuli-Venezia Giulia      75

Liguria                    142

Emilia-Romagna             288

Toscana                    289

Umbria                     60

Marche                     138

Lazio                      426

Abruzzo                    51

Molise                     19

Campania                   381

Puglia                     169

Basilicata                 21

Calabria                   182

Sicilia                    323

Sardegna                   118

 

Totale                     3.480

 

 

 


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 31 gennaio 1996, n. 34 (G.U. 31 gennaio 1996, n. 25).

[2] L'art. 1 del D.L. 17 maggio 1996, n. 280 ha differito i termini di cui al presente comma.

[2] L'art. 1 del D.L. 17 maggio 1996, n. 280 ha differito i termini di cui al presente comma.

[3] Comma così modificato dalla L. di conversione 31 gennaio 1996, n. 34.

[4] Comma così sostituito dalla L. di conversione 31 gennaio 1996, n. 34.

[5] Articolo aggiunto dalla L. di conversione 31 gennaio 1996, n. 34.