Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 01/06/1988 |
Numero: | 176 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, recante rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti, è convertito in legge con le [...] |
§ 98.1.26484 - Legge 1 giugno 1988, n. 176.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 1988, n. 103, recante rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti.
(G.U. 2 giugno 1988, n. 128)
1. Il
All'articolo 1:
al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'ammontare complessivo della spesa per i contributi, da erogarsi con le modalità di cui al predetto decreto come modificato dalla legge di conversione, è determinato in lire 19.200 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990";
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. La documentazione e la domanda da parte dei soggetti destinatari dei contributi devono essere inoltrate, tramite i comuni competenti per territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto per l'anno 1988 ed entro i primi novanta giorni dell'anno per gli anni 1989 e 1990.
1-ter. Il Ministro dell'interno presenta ogni anno al Parlamento una relazione sulle attività di cui al comma 1";
al comma 2, la parola: "speciali" è sostituita dalla seguente: "sociali";
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. La somma di lire 200 milioni iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, in virtù dell'art. 103, terzo comma, della
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.