§ 10.9.3 - D.L. 1 aprile 1988, n. 103.
Rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:10. Assistenza e servizi sociali
Capitolo:10.9 tossicodipendenze
Data:01/04/1988
Numero:103


Sommario
Art. 1.      1. L'erogazione dei contributi di cui al decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, recante norme per la erogazione di contributi [...]
Art. 2.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua [...]


§ 10.9.3 - D.L. 1 aprile 1988, n. 103. [1]

Rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti.

(G.U. 2 aprile 1988, n. 78).

 

Art. 1.

     1. L'erogazione dei contributi di cui al decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, recante norme per la erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti nonché per la distribuzione di sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate e confiscate, è prorogata per gli anni 1988, 1989 e 1990. L'ammontare complessivo della spesa per i contributi, da erogarsi con le modalità di cui al predetto decreto come modificato dalla legge di conversione, è determinato in lire 19.200 milioni per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990 [2].

     1 bis. La documentazione e la domanda da parte dei soggetti destinatari dei contributi devono essere inoltrate, tramite i comuni competenti per territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto per l'anno 1988 ed entro i primi novanta giorni dell'anno per gli anni 1989 e 1990 [3].

     1 ter. Il Ministro dell'interno presenta ogni anno al Parlamento una relazione sulle attività di cui al comma 1 [4].

     2. La commissione prevista dall'art. 1-bis del decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, è integrata con un rappresentante dell'ufficio del Ministro per gli affari sociali [5].

     2 bis. La somma di lire 200 milioni iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, in virtù dell'art. 103, terzo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è aumentata a lire 1.000 milioni [6].

     3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a lire 20 miliardi per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

     4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 2.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 1 giugno 1988, n. 176.

[2] Comma così modificato dalla L. di conversione 1 giugno 1988, n. 176.

[3] Comma inserito dalla L. di conversione 1 giugno 1988, n. 176.

[4] Comma inserito dalla L. di conversione 1 giugno 1988, n. 176.

[5] Comma così modificato dalla L. di conversione 1 giugno 1988, n. 176.

[6] Comma inserito dalla L. di conversione 1 giugno 1988, n. 176.