Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 31/07/1980 |
Numero: | 615 |
Sommario |
Art. 1. In attesa che si provveda al riordinamento del Ministero della sanità, ai sensi dell'art. 59 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, presso il Ministero della sanità è istituito, con decorrenza [...] |
Art. 2. La dotazione del ruolo speciale di cui al precedente articolo è fissata dalla tabella A allegata al presente decreto |
Art. 3. L'inquadramento nel ruolo speciale istituito con il presente decreto sarà effettuato con provvedimento del Ministro della sanità, con decorrenza 1° agosto 1980, nelle qualifiche previste nella [...] |
§ 98.1.30807 - D.P.R. 31 luglio 1980, n. 615.
Istituzione del ruolo speciale previsto dall'art. 24 della legge 29 febbraio 1980, n. 33, presso il Ministero della sanità.
(G.U. 7 ottobre 1980, n. 275, S.O.)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 24 del
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Visto il
Visto l'art. 14 del
Tenuto conto, ai fini della equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e le posizioni del personale trasferito al Ministero della sanità, dello svolgimento delle carriere e delle funzioni previste rispettivamente dalle norme sullo stato giuridico del personale statale e da quelle degli enti pubblici da cui il predetto personale trasferito proviene;
Sentite, al riguardo, le organizzazioni sindacali rappresentate nel C.N.E.L.;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;
Decreta:
In attesa che si provveda al riordinamento del Ministero della sanità, ai sensi dell'art. 59 della
La dotazione del ruolo speciale di cui al precedente articolo è fissata dalla tabella A allegata al presente decreto.
Nel ruolo speciale è inquadrato il personale di cui all'art. 67 della
L'inquadramento nel ruolo speciale istituito con il presente decreto sarà effettuato con provvedimento del Ministro della sanità, con decorrenza 1° agosto 1980, nelle qualifiche previste nella tabella A del ruolo speciale, corrispondenti alla posizione giuridica rivestita da ciascuna unità di personale alla data del 31 luglio 1980 negli ordinamenti degli enti di provenienza.
L'inquadramento viene effettuato in ordine progressivo in relazione all'anzianità di qualifica posseduta, e, in caso di pari anzianità, all'età.
Il personale conserva nel ruolo speciale l'anzianità di servizio e la qualifica posseduta nell'ordinamento degli enti di provenienza.
L'equiparazione tra le qualifiche dell'ordinamento statale e le posizioni del personale inquadrato nel ruolo speciale è stabilita dall'allegata tabella B.
Detto personale conserva il trattamento economico e normativo previsto dalla
Le modifiche di posizione in progressione di carriera, conseguenti all'applicazione della
Con decreto del Ministro della sanità, emanata entro il 31 ottobre 1980, sono stabilite le procedure per garantire, la progressione in carriera dei dipendenti iscritti nel ruolo speciale in conformità della disciplina loro applicabile.
TABELLE
(Omissis)