Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 11/03/1989 |
Numero: | 162 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al comma 1 dell'art. 1 del regolamento delle spese da farsi in economia da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 [...] |
Art. 2. 1. Le lettere a) e b) dell'art. 3 del regolamento delle spese da farsi in economia da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica [...] |
§ 98.1.31082 - D.P.R. 11 marzo 1989, n. 162.
Integrazioni e modificazioni al regolamento delle spese da farsi in economia da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91.
(G.U. 5 maggio 1989, n. 103)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il
Attesa la necessità di modificare il predetto regolamento per adeguare la normativa alle mutate esigenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 1989;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;
Emana
il seguente decreto:
1. Al comma 1 dell'art. 1 del regolamento delle spese da farsi in economia da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con
"s) spese per lo svolgimento dei corsi professionali debitamente approvati, per l'acquisto del materiale didattico relativo ai corsi stessi e per lo svolgimento di esami, compresi quelli finalizzati all'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.
2. Il comma 2 dell'art. 1 del regolamento delle spese da farsi in economia da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con
"2. Per le spese di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), n), o), p), r) ed s), il ricorso alla gestione in economia è ammesso nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a L. 150.000.000.
1. Le lettere a) e b) dell'art. 3 del regolamento delle spese da farsi in economia da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con
"a) i capi degli ispettorati di zona, con qualifica di dirigente superiore, entro il limite di L. 150.000.000;
b) i capi dei reparti amministrativi ed i capi dei reparti esercizio e manutenzione per la Sicilia e la Sardegna, con qualifica di primo dirigente, con sede rispettivamente a Palermo ed a Cagliari, limitatamente alle materie di competenza ed alle spese di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) ed n) i primi, lettere a) e b) i secondi, entro il limite di L. 75.000.000.