§ 98.1.31082 - D.P.R. 11 marzo 1989, n. 162.
Integrazioni e modificazioni al regolamento delle spese da farsi in economia da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:11/03/1989
Numero:162


Sommario
Art. 1.      1. Al comma 1 dell'art. 1 del regolamento delle spese da farsi in economia da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 [...]
Art. 2.      1. Le lettere a) e b) dell'art. 3 del regolamento delle spese da farsi in economia da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica [...]


§ 98.1.31082 - D.P.R. 11 marzo 1989, n. 162.

Integrazioni e modificazioni al regolamento delle spese da farsi in economia da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91.

(G.U. 5 maggio 1989, n. 103)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91, che ha approvato il regolamento concernente le spese da farsi in economia da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

     Attesa la necessità di modificare il predetto regolamento per adeguare la normativa alle mutate esigenze dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

     Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

     Udito il parere del Consiglio di Stato;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 1989;

     Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro;

     Emana

     il seguente decreto:

 

     Art. 1.

     1. Al comma 1 dell'art. 1 del regolamento delle spese da farsi in economia da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91, è aggiunta la seguente lettera:

     "s) spese per lo svolgimento dei corsi professionali debitamente approvati, per l'acquisto del materiale didattico relativo ai corsi stessi e per lo svolgimento di esami, compresi quelli finalizzati all'accertamento della conoscenza delle lingue straniere.

     2. Il comma 2 dell'art. 1 del regolamento delle spese da farsi in economia da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91, è sostituito dal seguente:

     "2. Per le spese di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), n), o), p), r) ed s), il ricorso alla gestione in economia è ammesso nei casi in cui il relativo importo non sia superiore a L. 150.000.000.

 

          Art. 2.

     1. Le lettere a) e b) dell'art. 3 del regolamento delle spese da farsi in economia da parte dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1985, n. 91, sono sostituite dalle seguenti:

     "a) i capi degli ispettorati di zona, con qualifica di dirigente superiore, entro il limite di L. 150.000.000;

     b) i capi dei reparti amministrativi ed i capi dei reparti esercizio e manutenzione per la Sicilia e la Sardegna, con qualifica di primo dirigente, con sede rispettivamente a Palermo ed a Cagliari, limitatamente alle materie di competenza ed alle spese di cui all'art. 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) ed n) i primi, lettere a) e b) i secondi, entro il limite di L. 75.000.000.