Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 84. Radio e telecomunicazioni |
Capitolo: | 84.3 impianti e strumenti |
Data: | 03/08/2004 |
Numero: | 253 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni |
Art. 2. Oggetto |
Art. 3. Contenuti di particolare valore nell'ambito del sistema televisivo nazionale |
Art. 4. Contenuti di particolare valore nell'ambito del sistema televisivo locale |
Art. 5. Obblighi degli operatori di rete |
Art. 6. Risorse insufficienti |
Art. 7. Risoluzione delle controversie |
Art. 8. Disposizioni transitorie e finali |
§ 84.3.17 - Deliberazione 3 agosto 2004, n. 253/04/CONS. [1]
Norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre.
(G.U. 23 agosto 2004, n. 197)
L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella riunione di Consiglio del 3 agosto 2004;
Vista la
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Visto il
Vista la propria
Vista la
Vista la raccomandazione della Commissione europea dell'11 febbraio 2003 relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche suscettibili di una regolamentazione ex ante ai sensi della
Visto il
Vista la delibera n. 335/03/CONS, recante «Modifiche e integrazioni al regolamento concernente l'accesso ai documenti approvato con delibera n. 217/01/CONS» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 ottobre 2003, n. 240;
Vista la
Vista la delibera n. 39/04/CONS, recante «Consultazione pubblica concernente norme a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuti di particolare valore alle reti per la televisione digitale terrestre», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 75 del 30 marzo 2004, i cui termini sono stati prorogati con la delibera n. 115/04/CONS, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 6 maggio 2004, n. 105;
Viste le risposte pervenute e le osservazioni formulate a seguito della consultazione pubblica indetta con delibera n. 39/04/CONS da parte di AERANTI CORALLO, AIIP, APT, Cartoon Italia, Coordinamento Nazionale Telestreet, DOC/IT, e.Bismedia, FRT, H3G, Home Shopping Europe, ISIMM, La 7 Televisioni, Prima Tv, RAI, Rete Blu, RTI;
Considerato che l'art. 23, comma 5, della
Considerato che l'art. 29 del regolamento aveva previsto l'adozione da parte dell'Autorità di provvedimenti a tutela del pluralismo e della concorrenza entro il 31 marzo 2004 e che, tuttavia, il nuovo quadro normativo comunitario delle comunicazioni elettroniche, recepito successivamente dal Codice, prevede che l'imposizione, la modifica o la revoca di obblighi ex-ante a carico di operatori di rete di comunicazioni elettroniche può avvenire solo con riguardo ad «imprese che dispongono di un significativo potere di mercato previo completamento delle procedure di analisi dei mercati rilevanti»;
Considerato che il suddetto nuovo quadro regolamentare non si applica, invece, ai contenuti dei servizi forniti mediante reti di comunicazione elettronica e lascia impregiudicate le misure adottate a livello nazionale per promuovere la diversità culturale e linguistica e per assicurare il pluralismo dei mezzi di informazione e che le disposizioni previste dal comma 1, lettere a) e b) dell'art. 29 del regolamento riguardano specificatamente il profilo del pluralismo informativo e la tutela dei fornitori di contenuti di particolare valore;
Ritenuto, pertanto, opportuno adottare un primo provvedimento che, in attuazione di quanto previsto dall'art. 29, comma 1, lettere a) e b), preveda norme a garanzia dell'accesso alle reti digitali terrestri per fornitori di contenuto di «particolare valore» per il sistema televisivo nazionale e locale;
Considerato che, anche a seguito della consultazione, per l'individuazione dei contenuti di particolare valore in ambito nazionale, in particolare trasmessi attraverso canali tematici, sono stati adottati i seguenti criteri: l'arricchimento del contenuto educativo della programmazione, il rafforzamento del pluralismo informativo, l'informazione e l'approfondimento dei fatti e delle notizie, del contesto socio-economico, culturale e politico nazionale ed internazionale, il miglioramento del rapporto fra il cittadino e la pubblica amministrazione ovvero fra cittadino e fornitori di servizi di interesse generale e di pubblica utilità, la promozione dell'identità culturale nazionale ed europea;
Considerata, inoltre, la necessità di promuovere in tale ambito i programmi dedicati alla formazione dei minori in età scolare e prescolare, e di precisare che per questi ultimi non solo il tema ma anche il linguaggio usato, gli argomenti trattati ed il format (quali quelli del documentario e del cartone animato) debbono essere adeguati alla finalità formativa del pubblico destinatario;
Considerato, infine, che la
Considerato che, per l'individuazione dei contenuti di particolare valore in ambito locale, oltre ai criteri individuati a livello nazionale, sono stati identificati, anche a seguito della consultazione, l'informazione locale e l'approfondimento della realtà socio-economica e politica a livello territoriale che valorizzi le culture locali e dialettali e la multiculturalità, la localizzazione territoriale dell'attività formativa legata allo sviluppo dei servizi, dell'industria e dell'artigianato locali anche nel contesto di politiche di internazionalizzazione, la tutela delle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge;
Considerato che, nella definizione di regole a garanzia dell'accesso dei fornitori di contenuto di particolare valore, oltre alle specifiche previsioni del regolamento, si ritiene necessario che gli operatori di rete forniscano un'adeguata informazione circa la disponibilità di risorse trasmissive tramite un congruo preavviso e opportune forme di pubblicità;
Udita la relazione del commissario dott. Antonio Pilati, relatore
ai sensi dell'art. 32 del Regolamento concernente l'organizzazione ed
il funzionamento dell'Autorità.
Delibera:
Art. 1. Definizioni
1. Ai fini del presente provvedimento valgono le definizioni della legge n. 112/04 e si intende per:
a) «regolamento»: il regolamento relativo alla radiodiffusione in tecnica digitale di cui all'allegato A della delibera n. 435/01/CONS;
b) «canale tematico»: il fornitore di contenuti che dedichi almeno il 70% della propria programmazione allo stesso tema;
c) «fase di avvio dei mercati»: il periodo che intercorre tra l'entrata in vigore del regolamento e la data di cessazione delle concessioni in tecnica analogica, ossia la data della completa attuazione del piano di assegnazione delle frequenze televisive in tecnica digitale;
d) «fornitore di contenuti a carattere comunitario»: il soggetto che ha la responsabilità editoriale nella predisposizione dei programmi destinati alla radiodiffusione televisiva in ambito locale che si impegna:
1. a non trasmettere più del 5% di pubblicità per ogni ora di diffusione;
2. a trasmettere programmi originali autoprodotti per almeno il 50% dell'orario di programmazione giornaliero compreso dalle 7 alle 21.
e) «fornitori di contenuti indipendenti»: gli editori di palinsesti destinati alla televisione digitale terrestre che non siano riconducibili direttamente o indirettamente agli operatori di rete ovvero che non siano in rapporto di controllo o di collegamento con i suddetti operatori di rete ai sensi dell'art. 2, commi 16, 17 e 18, della
f) «programmi originali autoprodotti»: programmi realizzati in proprio dal fornitore di contenuti o dalla sua controllante o da sue controllate, ovvero in co-produzione con altro fornitore di contenuti;
Art. 2. Oggetto
1. Il presente provvedimento contiene le disposizioni minime di riferimento che gli operatori di rete sono tenuti a rispettare per garantire accesso alle reti per la televisione digitale terrestre da parte dei fornitori di contenuti di particolare valore di cui all'art. 29, comma 1, lettere a) e b), del regolamento.
Art. 3. Contenuti di particolare valore nell'ambito del sistema televisivo nazionale
1. Ai fini del presente provvedimento, sono identificati come fornitori di contenuti di particolare valore riguardo alla qualità della programmazione ed al pluralismo informativo nel sistema televisivo nazionale, i fornitori di contenuti indipendenti i cui palinsesti, prevalentemente in lingua italiana, rispettano almeno uno dei seguenti criteri:
a) arricchimento del contenuto educativo della programmazione attraverso canali tematici dedicati alla formazione, in particolare quelli che, per scelta degli argomenti, del linguaggio e dei formati, sono adatti ad un pubblico in età scolare o prescolare;
b) rafforzamento del pluralismo informativo attraverso canali tematici dedicati all'informazione e all'approfondimento dei fatti e delle notizie, del contesto socio-economico, culturale, multiculturale e politico nazionale ed internazionale;
c) miglioramento del rapporto fra il cittadino e la pubblica amministrazione ovvero fra cittadino e fornitori di servizi di interesse generale e di pubblica utilità attraverso l'offerta di canali tematici e di servizi interattivi a ciò dedicati;
d) promozione dell'identità culturale nazionale ed europea, per i canali che non rientrano nella definizione di canale tematico, attraverso palinsesti che garantiscono una quota di riserva a favore delle opere europee e di produttori indipendenti maggiorata, rispetto a quella minima prevista dalla
Art. 4. Contenuti di particolare valore nell'ambito del sistema televisivo locale
1. Ai fini del presente provvedimento, fatto salvo il titolo preferenziale previsto dall'art. 36 della delibera n. 435/01/CONS, sono fornitori di contenuti di particolare valore nel sistema televisivo locale, ai sensi dell'art. 29, comma 1, lettera a), n. 2, del regolamento, i fornitori di contenuti indipendenti i cui palinsesti rispettano almeno uno dei seguenti criteri:
a) riservano almeno il 70% della programmazione ad uno o più dei seguenti temi:
1. formazione, con particolare riferimento alla localizzazione territoriale dell'attività formativa legata allo sviluppo dei servizi, dell'industria e dell'artigianato locali anche nel contesto di politiche di internazionalizzazione;
2. informazione locale e approfondimento della realtà socio-economica e politica a livello territoriale, compresi canali dedicati alla valorizzazione delle culture locali e dialettali e della multiculturalità;
3. rapporto dei cittadini con le amministrazioni locali e con i fornitori di servizi locali di interesse generale e di pubblica utilità con offerta di programmi e servizi interattivi dedicati.
b) sono a carattere comunitario;
c) dedicano la propria programmazione alle minoranze linguistiche riconosciute dalla legge, ferma restando la riserva di capacità in favore delle medesime minoranze linguistiche.
Art. 5. Obblighi degli operatori di rete
1. Gli operatori di rete, nella gestione e fornitura della propria capacità trasmissiva, tengono conto delle richieste di accesso da parte dei canali che rispondono ai criteri di cui agli art. 3 e 4 del presente provvedimento, fermo restando il titolo preferenziale previsto dall'art. 36, comma 1, del regolamento.
2. Ai fini di quanto disposto dal comma 1, gli operatori di rete assicurano:
a) una corretta informazione, resa nota ai potenziali interessati tramite la pubblicazione, sul proprio sito Internet e su almeno due quotidiani nazionali, con un anticipo di almeno 60 giorni, circa la messa a disposizione di risorse trasmissive da cedere a terzi, le relative condizioni tecniche ed economiche ed i criteri prioritari di assegnazione;
b) la parità di trattamento nelle condizioni tecnico-economiche di offerta della capacità trasmissiva.
Art. 6. Risorse insufficienti
1. Nel caso in cui la capacità messa a disposizione da ciascun operatore di rete sia insufficiente a soddisfare le richieste pervenute da parte dei fornitori di contenuti entro i termini di cui all'art. 5, comma 2, lettera a), l'operatore di rete adotta meccanismi che garantiscono un accesso in via prioritaria ai fornitori di contenuti di particolare valore.
2. L'operatore di rete soggetto all'obbligo di destinare a terzi parte della propria capacità trasmissiva, o ai sensi dell'art. 2-bis, comma 1, della
3. Ai fini della determinazione della base di calcolo per il computo della capacità trasmissiva da destinare a terzi, si considerano almeno cinque programmi per blocco di diffusione.
4. Se la capacità trasmissiva è stata integralmente occupata nella fase di sperimentazione, dal momento del rilascio della licenza, gli operatori di rete di cui al comma 2 considerano comunque prioritarie le richieste pervenute dai fornitori di contenuti di cui agli articoli 3 e 4 del presente provvedimento che devono essere soddisfatte, nella misura della riserva di cui al medesimo comma 2, alla prima scadenza contrattuale utile.
5. Al fine di soddisfare il maggior numero di richieste di accesso alla propria capacità trasmissiva ed in caso di risorse insufficienti, gli operatori di rete e prevedono la condivisione statica e dinamica tra i fornitori di contenuti.
Art. 7. Risoluzione delle controversie
1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 28, comma 1 del regolamento, per la risoluzione di eventuali controversie tra operatori di rete e fornitori di contenuti nell'ambito dell'applicazione dei criteri stabiliti nel presente provvedimento, si applica l'art. 1, comma 11, della
2. Ai sensi dell'art. 28, comma 2, del regolamento, gli accordi degli operatori di rete con i fornitori di contenuti indipendenti sono preventivamente comunicati all'Autorità al fine della verifica del rispetto delle disposizioni previste dal presente provvedimento e dalla normativa vigente.
Art. 8. Disposizioni transitorie e finali
1. Al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo di separazione societaria previsto dall'art. 5, comma 1, lettera g), numero 2, della
2. L'Autorità si riserva di rivedere le presenti disposizioni all'esito di una verifica dell'efficacia delle stesse alla luce dell'evoluzione del mercato.
La presente delibera è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Abrogata dall'art. 1 della