Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 84. Radio e telecomunicazioni |
Capitolo: | 84.1 disciplina generale |
Data: | 05/05/2004 |
Numero: | 118 |
Sommario |
Art. 1. Disciplina dei procedimenti istruttori relativi alle analisi di mercato |
§ 84.1.178 - Deliberazione 5 maggio 2004, n. 118/04/CONS.
Disciplina dei procedimenti istruttori, di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche.
(G.U. 19 maggio 2004, n. 116)
L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
Nella sua riunione di Consiglio del 5 maggio 2004;
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Visto il
Vista la raccomandazione sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure ex ante secondo quanto disposto dalla
Vista la Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della
Viste le Linee direttrici della Commissione per l'analisi del mercato e la valutazione del significativo potere di mercato ai sensi del nuovo quadro normativo comunitario per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, adottate dalla Commissione il 9 luglio 2002, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C 165 dell'11 luglio 2002;
Visto il regolamento relativo all'accesso disaggregato alla rete locale del 18 dicembre 2000 (2887/2000/CE), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee L 336 del 30 dicembre 2000;
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Visto l'accordo di collaborazione tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di comunicazioni elettroniche, del 27 gennaio 2004;
Viste le risposte ai questionari inviati dall'Autorità alle imprese attive nei mercati delle comunicazioni elettroniche nel mese di agosto 2003, e le risposte alle richieste di integrazione di informazioni pervenute nel dicembre 2003;
Vista la Raccomandazione sui mercati rilevanti che identifica diciotto mercati, e specificamente:
A) Servizi al dettaglio:
1) accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali;
2) accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti non residenziali;
3) servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali;
4) servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti residenziali;
5) servizi telefonici locali e/o nazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali;
6) servizi telefonici internazionali disponibili al pubblico forniti in postazione fissa per clienti non residenziali;
7) insieme minimo di linee affittate (compresi i tipi specifici di linee affittate di portata fino a 2 Mbit/s, di cui all'art. 18 e all'allegato VII della direttiva servizio universale);
B) Servizi all'ingrosso:
8) raccolta delle chiamate nella rete telefonica pubblica in postazione fissa;
9) terminazione delle chiamate su singole reti telefoniche pubbliche in postazione fissa;
10) servizi di transito nella rete telefonica pubblica fissa;
11) accesso disaggregato all'ingrosso (ivi compreso l'accesso condiviso) alle reti e sottoreti metalliche, ai fini della fornitura di servizi a banda larga;
12) accesso a banda larga all'ingrosso;
13) fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate;
14) fornitura all'ingrosso di segmenti di linee affittate su circuiti interurbani;
15) accesso e raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili menzionati separatamente all'allegato I, punto 2, della direttiva quadro in riferimento alle direttive 97/33/CE e 98/10/CE;
16) terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili;
17) mercato nazionale all'ingrosso per servizi internazionali di roaming per le reti telefoniche pubbliche mobili;
18) servizi di diffusione radiotelevisiva per la trasmissione di contenuti agli utenti finali;
Considerate le caratteristiche e la struttura del mercato nazionale delle comunicazioni elettroniche, alla luce delle rilevazioni, delle analisi, delle informazioni, dei dati in possesso dall'Autorità all'esito dell'attività di regolamentazione e di vigilanza finora svolta;
Considerato che l'Autorità ritiene di assumere a riferimento, in sede di avvio dei procedimenti relativi alle analisi di mercato previste dall'art. 19 del Codice, i mercati individuati nella Raccomandazione citata, e di svolgere la predetta attività anche sulla base delle rilevazioni e dei dati in suo possesso, non sussistendo, allo stato, ragioni economico-giuridiche per discostarsi dalle indicazioni contenute nella raccomandazione sui mercati rilevanti, e riservandosi, altresì, di procedere ad un'eventuale segmentazione all'interno degli stessi mercati, all'esito della suddetta analisi;
Considerato che il Codice prevede che siano effettuate le analisi dei mercati individuati nella Raccomandazione della Commissione dell'11 febbraio 2003 e che per ciascun mercato rilevante individuato sia valutata l'effettiva concorrenzialità;
Considerato che, alla luce di quanto stabilito all'art. 19, comma 4, del Codice, se l'Autorità conclude che un mercato è effettivamente concorrenziale non impone, nè mantiene nessuno degli obblighi di regolamentazione di cui al comma 3; qualora siano già in vigore obblighi derivanti da regolamentazione settoriale, li revoca per le imprese operanti in tale mercato rilevante, dandone rituale comunicazione;
Considerato che, alla luce di quanto stabilito all'art. 19, comma 5, del Codice, qualora l'Autorità accerti, anche mediante un'analisi dinamica, che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale, individua le imprese che dispongono di un significativo potere di mercato conformemente all'art. 17 e contestualmente impone a tali imprese gli appropriati obblighi di regolamentazione di cui al comma 3, ovvero mantiene in vigore o modifica tali obblighi laddove già esistano;
Considerata l'opportunità di svolgere con riferimento a ciascun mercato, e secondo quanto indicato nelle considerazioni che precedono, un procedimento che ha ad oggetto l'attività di analisi del mercato, la valutazione sulla concorrenzialità, l'identificazione degli eventuali operatori dominanti e la formulazione di una proposta in merito alla revoca, mantenimento o modifica degli obblighi esistenti, ovvero in merito all'introduzione di nuovi obblighi;
Considerato che i predetti procedimenti, data la loro complessità e peculiarità, hanno ad oggetto attività che coinvolgono le competenze di più Dipartimenti e Servizi dell'Autorità, e che pertanto risulta opportuno demandare ai coordinatori dei Dipartimenti e dei Servizi, d'intesa con i direttori dei Dipartimenti e dei Servizi interessati, la nomina del responsabile di ciascun procedimento, stabilendo altresì le modalità organizzative più idonee;
Considerato che risulta necessario che i coordinatori dei Dipartimenti e dei Servizi, unitamente al direttore del Servizio giuridico, assicurino coerenza operativa e gestionale ai vari procedimenti, al fine di garantire la massima efficienza e uniformità di indirizzo al complesso delle attività previste;
Considerato che le proposte di provvedimento saranno sottoposte alle procedure di cui agli articoli 11 e 12 del Codice, nonchè alla consultazione prevista dalla delibera n. 453/03/CONS;
Considerato che, al termine della fase di consultazione nazionale, lo schema di provvedimento sarà inviato all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo quanto previsto dall'accordo di collaborazione del 27 gennaio 2004;
Considerato che, al termine delle fasi sopra descritte, la proposta di provvedimento, una volta acquisito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sarà inviata alla Commissione europea, secondo quanto previsto dall'art. 12 del Codice e dalla Raccomandazione relativa alle notificazioni, ai termini e alle consultazioni di cui all'art. 7 della
Ritenuto che gli obblighi ad oggi esistenti in capo agli operatori notificati come aventi significativo potere di mercato ai sensi del precedente quadro regolamentare rimangono comunque validi, secondo quanto previsto dall'art. 27 della
Udita la relazione dell'ing. Mario Lari, commissario relatore ai sensi dell'art. 32 del regolamento di organizzazione e funzionamento;
Delibera:
Art. 1. Disciplina dei procedimenti istruttori relativi alle analisi di mercato
1. I coordinatori dei Dipartimenti e dei Servizi, ai sensi dell'art. 24 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, d'intesa con il direttore del Dipartimento o del Servizio interessato, dispongono, con propria determinazione, la nomina del responsabile del procedimento relativo a ciascuno dei mercati indicati in premessa, stabilendo altresì idonee modalità organizzative per lo svolgimento degli stessi.
2. I coordinatori dei Dipartimenti e dei Servizi, unitamente al direttore del Servizio giuridico, assicurano uniformità operativa e gestionale ai vari procedimenti, al fine di garantire la massima efficienza e uniformità di indirizzo al complesso delle attività previste, e riferiscono periodicamente al Consiglio circa l'andamento dei procedimenti stessi.
3. Fatte salve le sospensioni di cui al successivo comma, il termine di conclusione dei procedimenti è di centoventi giorni dalla pubblicazione o comunicazione delle determinazioni di cui al comma 1 [1].
4. La decorrenza dei termini di cui al comma precedente è sospesa:
a) per le richieste di informazioni e documenti, calcolate in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo;
b) per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni degli operatori e utenti nell'ambito della consultazione pubblica nazionale di cui alla delibera n. 453/03/CONS, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in arrivo;
c) per il tempo necessario ad acquisire il parere dell'autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo quando indicato nell'accordo di collaborazione del 27 gennaio 2004, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'autorità in partenza e in arrivo;
d) per il tempo necessario ad acquisire le osservazioni della Commissione europea, secondo quando indicato dall'art. 12 del Codice delle comunicazioni elettroniche, calcolato in base alla data risultante dal protocollo dell'Autorità in partenza e in arrivo.
5. Ciascun procedimento ha ad oggetto l'analisi del mercato rilevante, la valutazione di concorrenzialità, l'identificazione degli eventuali operatori dominanti e la formulazione di una proposta in merito alla revoca, mantenimento o modifica degli obblighi esistenti, ovvero in merito all'introduzione di nuovi obblighi.
Il presente provvedimento è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorità.
[1] Il termine di cui al presente comma, già prorogato di novanta giorni dall'art. 1 della