§ 80.9.744 - D.P.R. 14 maggio 2007, n. 86.
Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della salute, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:14/05/2007
Numero:86


Sommario
Art. 1.  Conferma degli organismi
Art. 2.  Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive
Art. 3.  Commissione consultiva per i biocidi
Art. 4.  Commissione per il rilascio delle licenze per la pubblicità sanitaria
Art. 5.  Commissione unica sui dispositivi medici
Art. 6.  Commissione nazionale per le ricerca sanitaria
Art. 7.  Istituzione della Commissione unica per la dietetica e la nutrizione
Art. 8.  Commissione interministeriale di valutazione in materia di biotecnologie
Art. 9.  Durata delle Commissioni
Art. 10.  Riduzione di spesa per gli organismi
Art. 11.  Principio di equilibrio di genere


§ 80.9.744 - D.P.R. 14 maggio 2007, n. 86.

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero della salute, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

(G.U. 6 luglio 2007, n. 155)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

     Visto il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

     Visto, in particolare, l'articolo 29 del citato decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, che introduce disposizioni concernenti il contenimento della spesa per organi collegiali ed altri organismi anche monocratici operanti nelle Amministrazioni pubbliche, tramite anche il riordino, la soppressione o l'accorpamento di detti organismi;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129;

     Considerata l'opportunità di operare una razionalizzazione delle competenze di organismi collegiali operanti presso il Ministero della salute, disciplinati o comunque previsti da norme di legge o di regolamento, anche al fine di assicurare il contenimento della spesa correlata;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2007;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 aprile 2007;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 maggio 2007;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per l'attuazione del programma di Governo e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;

 

Emana

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Conferma degli organismi

     1. Sono confermati e continuano ad operare per la durata indicata nell'articolo 9, i seguenti organismi istituiti presso il Ministero della salute:

     a) il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero della salute, previsto dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

     b) la Commissione per i trapianti allogenici da non consanguineo di cui all'articolo 9 della legge 6 marzo 2001, n. 52;

     c) la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale, di cui all'articolo 13 della legge 21 ottobre 2005, n. 219;

     d) Commissione permanente per la determinazione dei metodi ufficiali di analisi delle sostanze alimentari di cui all'articolo 21 della legge 30 aprile 1962, n. 283;

     e) Commissione tecnica mangimi di cui all'articolo 9 della legge 15 febbraio 1963, n. 281;

     f) Comitato rappresentanza degli assistiti di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620;

     g) Commissione tecnica nazionale per la protezione degli animali da allevamento e da macello di cui all'articolo 4 della legge 14 ottobre 1985, n. 623;

     h) Comitato per le pari opportunità di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266;

     i) Commissione medica d'appello di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1988, n. 566;

     l) Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

     m) Consiglio superiore di sanità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266;

     n) Commissione consultiva per i fitosanitari di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni;

     o) Commissione nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei Livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo 4-bis, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

     p) Centro Nazionale per la Prevenzione ed il Controllo delle malattie - CCM di cui all'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138;

     q) Comitato nazionale per la sicurezza alimentare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244;

     r) Commissione nazionale sull'appropriatezza delle prescrizioni di cui all'articolo 1, comma 283, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

     s) Commissione consultiva del farmaco veterinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193;

     t) Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS di cui all'articolo 1, della legge 5 giugno 1990, n. 135.

 

     Art. 2. Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive

     1. Continua ad operare per la durata indicata nell'articolo 9 e nella composizione indicata nei commi 2 e 3 la Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive di cui all'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, di seguito denominata: "Commissione".

     2. [La Commissione è composta da:

     a) quattro rappresentanti del Ministero della salute, di cui uno individuato nella persona del direttore generale della ricerca scientifica e tecnologica con funzioni di presidente;

     b) quattro rappresentanti del Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive, di cui uno con funzioni di vice presidente;

     c) due rappresentanti del Ministero della solidarietà sociale;

     d) un rappresentante della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

     e) un rappresentante del CONI] [1].

     3. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive.

     4. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 3 della legge 14 dicembre 2000, n. 376.

 

     Art. 3. Commissione consultiva per i biocidi

     1. La Commissione consultiva per i biocidi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è composta dai seguenti membri o dai loro sostituti:

     a) il direttore della direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del Ministero della salute che la presiede;

     b) due rappresentanti del Ministero della salute competenti per materia;

     c) due rappresentanti del Ministero della salute per gli aspetti sanitari e tossicologici;

     d) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per gli aspetti ambientali ed ecotossicologici;

     e) due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità per gli aspetti chimici, biochimici e tossicologici;

     f) due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico per gli aspetti in materia di produzione industriale e di tutela dei consumatori;

     g) un rappresentante del Ministero del lavoro e della politiche sociali per gli aspetti di igiene e sicurezza sul lavoro;

     h) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca per le problematiche connesse con la ricerca scientifica;

     i) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per gli aspetti relativi alla pesca ed all'acquacoltura.

     2. Le funzioni di segreteria sono svolte a cura del Ministero della salute.

     3. Con decreto del Ministro della salute sono nominati i componenti della Commissione ed i loro sostituti.

     4. La Commissione si riunisce in seduta plenaria, di norma, quattro volte l'anno.

     5. Sono abrogati i commi 1, 2, e 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.

 

     Art. 4. Commissione per il rilascio delle licenze per la pubblicità sanitaria

     1. La Commissione per il rilascio delle licenze per la pubblicità sanitaria prevista dall'articolo 118 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, nominata dal Ministro della salute, è costituita da:

     a) il Ministro stesso o un suo delegato, che la presiede;

     b) due membri appartenenti al Ministero della salute, di cui uno rappresentante della Direzione generale competente in materia di dispositivi medici;

     c) un membro in rappresentanza del Ministero dello sviluppo economico;

     d) un membro designato dall'Agenzia italiana del farmaco;

     e) un membro appartenente all'Istituto superiore di sanità;

     f) due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

     g) quattro medici, di cui tre professori universitari di ruolo di prima o di seconda fascia;

     h) due farmacisti, uno dei quali designato dalla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani.

     2. La Commissione si riunisce in seduta plenaria tre volte l'anno con il compito di stabilire i criteri per la valutazione delle domande di autorizzazione alla pubblicità sanitaria ed esprimere pareri su questioni di particolare rilievo richiesti dal Ministero della salute.

     3. Ai fini dell'esame delle domande di autorizzazione alla pubblicità, la Commissione si riunisce in una composizione ristretta, formata dai membri appartenenti al Ministero della salute, al Ministero dello sviluppo economico, all'Istituto superiore di sanità e o dai loro sostituti, anch'essi individuati nel decreto di nomina della Commissione.

     4. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla competente Direzione generale del Ministero della salute.

     5. Sono abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 118 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219.

 

     Art. 5. Commissione unica sui dispositivi medici

     1. La Commissione unica sui dispositivi medici, di cui all'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è nominata con decreto del Ministro della salute, sentite le competenti Commissioni parlamentari, è presieduta dal Ministro stesso o dal vice presidente da lui designato ed è composta da:

     a) cinque membri nominati dal Ministro della salute;

     b) un membro nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze;

     c) sette membri nominati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. Sono, inoltre, componenti di diritto il Direttore generale della Direzione generale dei farmaci e dispositivi medici del Ministero della salute e il presidente dell'Istituto superiore di sanità o un suo direttore di laboratorio.

     2. I componenti che non prendono parte a tre sedute consecutive decadono automaticamente. I posti momentaneamente vacanti, fino a sostituzione dei componenti decaduti, non sono considerati ai fini del calcolo del numero legale per la validità delle sedute.

     3. Sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

     Art. 6. Commissione nazionale per le ricerca sanitaria

     1. La Commissione nazionale per la ricerca sanitaria, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, formata da trenta componenti, è nominata con decreto del Ministro della salute, assicurando anche la partecipazione di un componente designato dal Ministro dell'università e della ricerca, nonchè la partecipazione in misura della metà di componenti designati dalla Conferenza Stato-regioni tra soggetti in possesso di qualificate e riconosciute competenze scientifiche.

     2. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288.

 

     Art. 7. Istituzione della Commissione unica per la dietetica e la nutrizione

     1. E' istituita la Commissione unica per la dietetica e la nutrizione che svolge funzioni tecnico-consultive in relazione all'attività istituzionale in materia di dietetica e nutrizione.

     2. Alla Commissione di cui al comma 1 sono attribuiti i compiti della Commissione consultiva di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169, nonchè i compiti svolti dalla Commissione per la valutazione delle notifiche da effettuare ai fini della commercializzazione dei nuovi prodotti e dei nuovi ingredienti alimentari, istituita con decreto del Ministro della sanità in data 2 marzo 1998, in esecuzione del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997.

     3. Il Ministro della salute, con proprio decreto, definisce i criteri per la composizione della Commissione di cui al comma 1, per un numero di membri non superiore a venticinque di cui uno designato dal Ministro delle politiche per la famiglia.

     4. Sono abrogati l'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e l'articolo 11 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 169.

 

     Art. 8. Commissione interministeriale di valutazione in materia di biotecnologie

     1. La Commissione interministeriale di valutazione in materia di biotecnologie, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206, è composta dal Direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute o da un suo sostituto, che la presiede, da rappresentanti dei Ministeri interessati e da esperti di comprovata competenza scientifica, così suddivisi:

     a) un rappresentante designato dal Ministro della salute;

     b) un rappresentante designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

     c) un rappresentante designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

     d) un rappresentante designato dal Ministro dello sviluppo economico;

     e) un rappresentante designato dal Ministro dell'interno;

     f) un rappresentante designato dal Ministro dell'università e della ricerca;

     g) un rappresentante designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

     h) un esperto designato dal Ministro della salute;

     i) un esperto designato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

     l) un esperto designato dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;

     m) un esperto designato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     n) due esperti designati dall'Istituto superiore di sanità;

     o) due esperti designati dall'Agenzia nazionale per la protezione ambientale;

     p) un esperto designato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile;

     q) due esperti designati dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

     2. Per ciascuno dei componenti di cui al comma 1, è nominato un membro supplente di comprovata esperienza e competenza.

     3. La Commissione di cui al comma 1 è integrata da un rappresentante designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con facoltà di delega.

     4. Sono abrogati i commi 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206.

 

     Art. 9. Durata delle Commissioni [2]

     1. Gli organismi di cui al presente provvedimento durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

     2. Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1 ciascuno degli organismi suddetti presenta una relazione sull'attività svolta al Ministro della salute, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della sua perdurante utilità e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica fino alla scadenza del termine di durata del medesimo organismo.

 

     Art. 10. Riduzione di spesa per gli organismi

     1. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006 la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa già assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.

 

     Art. 11. Principio di equilibrio di genere

     1. I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini.


[1] Comma abrogato dall'art. 3 della L. 4 novembre 2010, n. 183.

[2] Per una proroga degli organismi di cui al presente decreto, vedi l'art. 1 del D.P.C.M. 20 ottobre 2010.