§ 80.9.433 - D.P.R. 24 aprile 2001, n. 320.
Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:24/04/2001
Numero:320


Sommario
Art. 1.  Definizioni
Art. 2.  Ministro ed Uffici di diretta collaborazione
Art. 3.  Funzioni degli Uffici di diretta collaborazione
Art. 4.  Servizio di controllo interno
Art. 5.  Personale degli Uffici di diretta collaborazione
Art. 6.  Responsabili degli Uffici di diretta collaborazione
Art. 7.  Trattamento economico
Art. 8.  Ufficio e Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato
Art. 9.  Modalità della gestione
Art. 10.  Norme finali


§ 80.9.433 - D.P.R. 24 aprile 2001, n. 320. [1]

Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(G.U. 8 agosto 2001, n. 183)

 

      Art. 1. Definizioni

     1. Nel presente regolamento si intendono per:

     a) Uffici di diretta collaborazione: gli Uffici di diretta collaborazione con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i vice Ministri e con i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; [2]

     b) Ministro: il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

     c) Ministero: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     d) Decreto legislativo n. 29 del 1993: il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

     e) Sottosegretari di Stato: i Sottosegretari di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

     e-bis) vice Ministri: i sottosegretari di Stato ai quali sia stato attribuito il titolo di vice Ministro; [3]

     f) Ruolo unico: il ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150.

 

          Art. 2. Ministro ed Uffici di diretta collaborazione

     1. In attesa dell'attuazione dell'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione è disciplinata dalle disposizioni del presente regolamento. Il Ministro si avvale per l'esercizio delle funzioni di direzione politica del Ministero ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, degli uffici di diretta collaborazione, che esercitano le competenze di supporto e di raccordo tra lo stesso e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi, all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione ed alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefici ed alla congruenza fra obiettivi e risultati.

     2. Sono uffici di diretta collaborazione:

     a) la Segreteria del Ministro;

     b) l'Ufficio di Gabinetto;

     c) l'Ufficio legislativo;

     d) la Segreteria tecnica;

     e) l'Ufficio stampa;

     f) il Servizio di controllo interno;

     f-bis) l'Ufficio e le segreterie dei vice Ministri; [4]

     g) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

     3. La Segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro. Il Servizio di controllo interno opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Ministro.

     4. Le Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri Uffici di diretta collaborazione. [5]

     5. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro i vice Ministri e i Sottosegretari di Stato si avvalgono degli Uffici di gabinetto e legislativo oltre che delle loro rispettive segreterie. [6]

     6. Il Capo di Gabinetto, salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, coordina l'attività di supporto degli Uffici di diretta collaborazione, i quali ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, costituiscono un unico centro di responsabilità ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e le attività di gestione del Ministero, nel rispetto del principio di distinzione tra tali funzioni. Il Capo di Gabinetto definisce l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione, d'intesa con i responsabili degli stessi, e può nominare Vice Capi di Gabinetto in numero non superiore a due.

 

          Art. 3. Funzioni degli Uffici di diretta collaborazione

     1. La Segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni ed alla predisposizione ed elaborazione dei materiali per gli interventi del Ministro, mediante il raccordo con gli altri Uffici di diretta collaborazione. La Segreteria del Ministro è diretta e coordinata dal Capo della Segreteria, che coadiuva ed assiste il Ministro negli organismi a cui partecipa ed adempie su suo mandato a compiti specifici. Fa altresì parte della Segreteria del Ministro il Segretario particolare, che cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro, nonché i rapporti dello stesso con altri soggetti pubblici e privati in ragione del suo incarico istituzionale.

     2. La Segreteria tecnica svolge attività di supporto tecnico per l'elaborazione ed il monitoraggio delle politiche riguardanti i settori di intervento del Ministero e per le conseguenti determinazioni di competenza dell'organo politico circa l'utilizzazione delle relative risorse finanziarie; tale attività di supporto è svolta in raccordo con le Direzioni generali ed i Servizi del Ministero, sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonché mediante la promozione di nuove attività ed iniziative anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti, l'organizzazione e la partecipazione a tavoli di concertazione e momenti di approfondimento scientifico quali convegni, conferenze e tavole rotonde, nelle materie di competenza istituzionale del Ministero ed in rapporto con le altre amministrazioni interessate.

     3. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto per le competenze proprie e per quelle delegate dal Ministro. L'Ufficio di Gabinetto coordina e cura, in particolare, i rapporti con gli altri organi costituzionali e comunitari, con le autorità indipendenti e con il Consiglio di Stato e cura altresì l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, nonché le risposte agli atti parlamentari di sindacato ispettivo riguardanti il Ministero ed il seguito dato agli stessi. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera il Consigliere diplomatico, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario predisponendo i necessari adempimenti per la partecipazione del Ministro presso gli organismi internazionali e comunitari, curando i rapporti internazionali e fornendo agli uffici del Ministero il necessario supporto informativo utile a garantire il tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla comunità internazionale.

     4. L'Ufficio legislativo cura l'attività di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti Uffici dirigenziali generali e garantendo la valutazione dei costi della regolazione, la qualità del linguaggio normativo, l'applicabilità delle norme introdotte e l'analisi dell'impatto e della fattibilità della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa; esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura in particolare il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea; cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorità amministrative indipendenti, con la Conferenza Stato-regioni e con l'Avvocatura dello Stato; segue altresì la legislazione regionale per le materie di interesse dell'amministrazione. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario e costituzionale. Svolge attività di consulenza giuridica, oltre per il Ministro ed i Sottosegretari, anche nei confronti degli Uffici dirigenziali generali del Ministero.

     5. L'Ufficio stampa cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali ed internazionali; effettua, fra l'altro, il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera curando la rassegna stampa con riferimento ai profili di competenza del Ministero; promuove, in raccordo con le strutture amministrative del Ministero, programmi ed iniziative editoriali di informazione istituzionale.

 

          Art. 4. Servizio di controllo interno

     1. Il Servizio di controllo interno, di seguito denominato Servizio, svolge le seguenti attività:

     a) valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti, raccoglie e valuta informazioni e dati sugli effetti delle politiche attuate e delle misure adottate e verifica l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo di cui agli articoli 3 e 14, comma 1, del decreto legislativo n. 29 del 1993, anche al fine di individuare i fattori ostativi, le eventuali responsabilità e suggerire eventuali correzioni;

     b) coadiuva il Ministro nella redazione della direttiva annuale di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 29 del 1993, ai fini della definizione dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio nonché dei parametri di valutazione della congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi assegnati agli uffici dirigenziali di livello generale;

     c) fornisce elementi di valutazione dei dirigenti destinatari delle direttive emanate dagli organi di indirizzo politico-amministrativo, sulla base dei quali sono adottate dal Ministro le misure di cui all'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, in materia di responsabilità dirigenziale. Il procedimento di valutazione si svolge con le forme di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

     d) svolge, anche su richiesta del Ministro, analisi sull'attuazione di politiche e programmi specifici, su flussi informativi e sulla sistematica generale dei controlli interni dell'amministrazione, nonché analisi organizzative finalizzate ad evidenziare costi e rendimenti di articolazioni organizzative e linee di attività dell'amministrazione.

     2. (Comma non ammesso al "Visto" della Corte dei conti).

     3. Il Servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata all'organo di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione.

     4. Il Servizio opera il collegamento con gli uffici di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, si avvale del sistema informativo automatizzato del Ministero e coordina la propria attività con il comitato tecnico-scientifico e con l'osservatorio costituiti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, nonché con le altre unità o strutture del controllo interno ai fini di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 del predetto decreto legislativo. Esso, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilità dell'amministrazione.

     5. Presso il Servizio, nell'ambito della dotazione organica complessiva, è istituito un Ufficio di funzione di livello dirigenziale generale da conferire ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al servizio è assegnato un apposito contingente di personale costituito complessivamente fino ad un massimo di tredici unità, di cui una di qualifica dirigenziale di seconda fascia del ruolo unico. Si applicano il comma 1, secondo periodo, dell'articolo 5 ed il comma 4 del medesimo articolo 5 [7].

 

          Art. 5. Personale degli Uffici di diretta collaborazione

     1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, ad eccezione del personale di cui all'articolo 2, lettere f) e g), è stabilito complessivamente in centotrenta unità comprensive delle unità addette al funzionamento degli uffici medesimi. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del Ministero ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, comando, fuori ruolo, o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonché, nel limite del cinque per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, non fronteggiabili con il ricorso al personale in servizio desumibili da specifici attestati culturali e professionali, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

     2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 2 e 5, nell'ambito del contingente complessivo di centotrenta unità stabilito dal comma 1, sono individuati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 29 del 1993 per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di livello dirigenziale di seconda fascia del ruolo unico non superiore a sette, nei limiti dell'esistente dotazione organica. Tali incarichi concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'amministrazione a norma dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, e sono attribuiti con decreto del Ministro, anche ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

     3. Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Capo della Segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro, dal Responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, dal Capo dell'Ufficio stampa del Ministro e dai Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1. I predetti soggetti, qualora dirigenti appartenenti al ruolo unico, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 29 del 1993.

     4. Al personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo se dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici istituzionali si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per un contingente di personale non superiore al venticinque per cento del contingente complessivo.

 

          Art. 6. Responsabili degli Uffici di diretta collaborazione

     1. Il Capo di Gabinetto è nominato fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione in possesso di capacità adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici ed alle esperienze maturate.

     2. Il Capo dell'Ufficio legislativo è nominato fra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, fra dirigenti delle pubbliche amministrazioni nonche fra docenti universitari e avvocati, in possesso di comprovata capacità ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della progettazione e produzione normativa.

     3. Il Capo dell'Ufficio stampa è nominato fra operatori del settore dell'informazione o fra persone, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di specifica capacità ed esperienza nel campo dei mezzi e degli strumenti di comunicazione, ivi compresa quella istituzionale, nonché dell'editoria e della comunicazione informatica, iscritti negli appositi albi professionali.

     4. Il Capo della Segreteria ed il Segretario particolare del Ministro sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro. Il Responsabile della Segreteria tecnica è scelto fra persone, anche estranee alla pubblica amministrazione, in possesso di capacità ed esperienza adeguate alla funzione da svolgere avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione con il Ministro.

     5. I Capi degli Uffici di cui ai precedenti commi sono nominati dal Ministro, per la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario. Al decreto di nomina dei responsabili degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 è allegata una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

     6. Il Consigliere diplomatico è nominato dal Ministro con proprio decreto e scelto, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, tra fuzionari appartenenti alla carriera diplomatica, in possesso di comprovata esperienza nel settore delle relazioni internazionali e comunitarie.

     7. I componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, di cui alla lettera f) dell'articolo 2, comma 2, possono essere confermati entro sessanta giorni dal giuramento del Governo o dalla nomina del nuovo Ministro.

 

          Art. 7. Trattamento economico

     1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico omnicomprensivo determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, ed articolato:

     a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale spettante ai Capi Dipartimento del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 29 del 1993, e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai medesimi Capi Dipartimento;

     b) per il Capo dell'Ufficio legislativo, il Responsabile della Segreteria tecnica del Ministro, il Responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate al vice Ministro ed il presidente del collegio di direzione del Servizio di controllo interno in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 29 del 1993, e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di Uffici dirigenziali generali del Ministero; [8]

     c) per il Capo della Segreteria del Ministro, il Segretario particolare del Ministro, il Segretario particolare del vice Ministro, il Responsabile della segreteria tecnica del vice Ministro, il Responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate al vice Ministro, i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato ed i componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero; [9]

     d) per il Capo dell'Ufficio stampa del Ministro, per l'addetto stampa del vice Ministro in un trattamento conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. [10]

     2. Per i dipendenti pubblici il trattamento di cui al comma 1, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai responsabili degli Uffici di cui al comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico è corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione nella misura determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante rispettivamente ai Capi Dipartimento, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali dell'amministrazione ed ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali. La medesima disposizione si applica al Presidente o ai componenti del collegio di direzione del Servizio di controllo interno, anche se estinti dell'amministrazione, quando il relativo contratto prevede un impegno a tempo parziale con il mantenimento dai propri incarichi esterni e del relativo trattamento economico.

     3. Ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico, assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagevoli, della qualità della prestazione individuale.

     4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base "Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro" dello stato di previsione della spesa del Ministero.

     5. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi effettivi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione sostitutiva del compensi per lavoro straordinario e degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

 

          Art. 8. Ufficio e Segreterie dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato [11]

     1. I Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato sono scelti dai Sottosegretari interessati anche tra estranei alle pubbliche amministrazioni e nominati dal Ministro.

     2. A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della Segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di centotrenta unità di cui all'articolo 5, comma 1, fino ad un massimo di otto unità di personale, scelte tra i dipendenti del Ministero ovvero fra i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, in posizione di aspettativa, comando o collocamento fuori ruolo, o in altre posizioni analoghe previste dai rispettivi ordinamenti.

     2-bis. In aggiunta al contingente di personale previsto al comma 2, al vice Ministro è attribuito un ulteriore contingente pari a sedici unità di personale. Tale ulteriore contingente si intende compreso nel contingente complessivo di centotrenta unità di cui all'articolo 5, comma 1. [12]

     2-ter. Ciascun vice Ministro nomina, nell'ambito del contingente di personale riservato ai vice Ministri, anche tra soggetti estranei all'Amministrazione, oltre al Capo della segreteria, un segretario particolare, un addetto stampa, un responsabile della segreteria tecnica. Nomina altresì, d'intesa con il Ministro, un responsabile del coordinamento delle attività di supporto degli Uffici di diretta collaborazione inerenti le funzioni delegate ed un responsabile del coordinamento legislativo nelle materie inerenti le funzioni delegate. [13]

 

          Art. 9. Modalità della gestione

     1. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennità spettanti al personale assegnato agli uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro, dei vice Ministri e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti uffici, nonché la gestione delle risorse umane e strumentali, è attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera h), del decreto legislativo n. 29 del 1993, alla responsabilità del Capo di Gabinetto, che può delegare i relativi adempimenti ad uno dei dirigenti assegnati all'Ufficio di Gabinetto, nonché avvalersi, ove ricorrano le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti. [14]

     2. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro provvede la Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero, assegnando unità di personale ricomprese nelle aree A e B del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 1998-1999, in numero non superiore al 50 per cento delle unità addette agli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2. Si applica l'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. [15]

 

          Art. 10. Norme finali

     1. Gli incarichi di cui al comma 1 dell'articolo 5, qualora conferiti a collaboratori esterni, sono incompatibili con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale a carattere continuativo. Dello svolgimento di altri incarichi o di attività professionali a carattere non continuativo è informato il Ministro, che ne autorizza la prosecuzione ovvero l'accettazione.

     2. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

     2-bis. Al fine di assicurare l'effettivo rispetto del principio di invarianza della spesa a legislazione vigente, l'eventuale maggiore spesa derivante dalla previsione dei trattamenti economici di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7, dovrà essere compensata rendendo indisponibile un numero di incarichi di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario. [16]

     3. E' abrogato il decreto del Ministro dei lavori pubblici 26 marzo 1997, n. 217, recante: "Regolamento per l'istituzione del servizio di controllo interno".


[1] Abrogato dall'art. 10 del D.P.R. 3 dicembre 2008, n. 212.

[2] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 31 luglio 2003, n. 262.

[3] Lettera inserita dall'art. 1 del D.P.R. 31 luglio 2003, n. 262.

[4] Lettera inserita dall'art. 1 del D.P.R. 31 luglio 2003, n. 262.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 31 luglio 2003, n. 262.

[6] Comma così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 31 luglio 2003, n. 262.

[7] Comma così sostituito dall'art. 13 del D.P.R. 2 luglio 2004, n. 184.

[8] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 31 luglio 2003, n. 262.

[9] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 31 luglio 2003, n. 262.

[10] Lettera così modificata dall'art. 1 del D.P.R. 31 luglio 2003, n. 262.

[11] Rubrica così sostituita dall'art. 1 del D.P.R. 31 luglio 2003, n. 262.

[12] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 31 luglio 2003, n. 262.

[13] Comma aggiunto dall'art. 1 del D.P.R. 31 luglio 2003, n. 262.

[14] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 31 luglio 2003, n. 262.

[15] Comma così modificato dall'art. 1 del D.P.R. 31 luglio 2003, n. 262.

[16] Comma inserito dall'art. 1 del D.P.R. 31 luglio 2003, n. 262.