§ 98.1.31255 - D.P.R. 28 luglio 2000, n. 276 .
Regolamento recante disposizioni relative alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:28/07/2000
Numero:276


Sommario
Art. 1.  Dotazioni organiche
Art. 2.  Disposizioni finali


§ 98.1.31255 - D.P.R. 28 luglio 2000, n. 276 [1] .

Regolamento recante disposizioni relative alla rideterminazione delle dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

(G.U. 10 ottobre 2000, n. 237)

 

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

     Visti il decreto luogotenenziale 23 febbraio 1946, n. 223, la legge 7 giugno 1951, n. 434, la legge 15 dicembre 1960, n. 1483, e successive modificazioni, concernenti l'ordinamento del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     Visto l'articolo 3 del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, concernente tra l'altro il trasferimento, al compimento del riordino delle partecipazioni statali, del personale inquadrato nel ruolo aggiunto ivi istituito;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, recante il regolamento sulla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 2000, n. 116, recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1997, n. 220, concernente la riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 6, così come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

     Visti i decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e 30 luglio 1999, n. 303, recanti, rispettivamente, riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così come modificato dall'articolo 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

     Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 aprile 2000;

     Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 4 maggio 2000;

     Ritenuta l'opportunità, in accoglimento delle osservazioni formulate con il predetto parere, di rinviare ad un separato apposito regolamento le disposizioni in materia di uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

     Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2000;

     Sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

     E m a n a

     il seguente regolamento:

 

     Art. 1. Dotazioni organiche

     1. In attesa dell'attuazione dell'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le dotazioni organiche del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono rideterminate in conformità dell'allegata tabella A, nel rispetto del criterio di assicurare l'invarianza della spesa di personale. Le dotazioni organiche determinate dal presente regolamento sostituiscono integralmente quelle definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 12 dicembre 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1997. La distribuzione del personale dei diversi livelli e qualifiche previsti dalla predetta dotazione organica può essere modificata con le modalità di cui all'articolo 6, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Con le medesime modalità è determinata o modificata la ripartizione del personale nei diversi profili professionali. La dotazione organica del personale dirigenziale indicata nella tabella A costituisce, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, limite agli incarichi dirigenziali conferibili presso il medesimo Ministero.

     2. Le dotazioni organiche degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, degli uffici provinciali metrici e dei distretti minerari, nonché i posti d'organico del personale dell'amministrazione centrale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in corso di trasferimento alle regioni ed agli enti locali e funzionali, non sono inclusi nelle dotazioni di cui al comma 1 e sono definitivamente soppressi a decorrere dalle date di entrata in vigore dei relativi provvedimenti di trasferimento adottati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino a tali date è fatto salvo il transitorio inquadramento di tale personale nei ruoli dell'amministrazione statale nei limiti del contingente indicato nell'allegata tabella B.

     3. E' soppresso il ruolo aggiunto di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202. Fermo restando per il personale delle qualifiche dirigenziali l'inquadramento nel ruolo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, il personale delle qualifiche funzionali inquadrato in tale ruolo aggiunto è definitivamente inquadrato, con salvaguardia dell'anzianità acquisita, negli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, come rideterminati ai sensi del comma 1. Per il predetto personale che all'atto della data di entrata in vigore del presente regolamento si trova in posizione di comando o di fuori ruolo presso amministrazioni centrali ed organismi dello Stato anche ad ordinamento autonomo, aventi attribuzioni nel settore dell'economia, è fatta salva per il periodo di un anno la possibilità del trasferimento presso gli stessi, con conseguenti rideterminazioni delle dotazioni organiche. Il trasferimento è disposto con le procedure di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

     4. E' soppresso il ruolo transitorio del personale del Dipartimento del turismo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203. Fermo restando per il personale delle qualifiche dirigenziali l'inquadramento nel ruolo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, il personale delle qualifiche funzionali inquadrato in tale ruolo aggiunto è definitivamente inquadrato, con salvaguardia dell'anzianità acquisita, nonché dell'applicazione dell'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo n. 303 del 1999, negli organici del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, come rideterminati ai sensi del comma 1. Eventuali ulteriori trasferimenti di personale sono disposti con le procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia.

     5. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le disposizioni ancora in vigore dell'articolo 3, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 1993, n. 202.

 

          Art. 2. Disposizioni finali

     1. L'attuazione del presente regolamento non comporta in ogni caso nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

 

     ALLEGATI

     (Omissis)

 


[1] Decreto abrogato dall'art. 16 del D.P.R. 26 marzo 2001, n. 175.