§ 80.9.317 - D.P.R. 27 marzo 1992, n. 309.
Regolamento per l'organizzazione del Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.9 governo e ministeri
Data:27/03/1992
Numero:309


Sommario
Art. 1.  Competenze del Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica.
Art. 2.  Competenze del Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio.
Art. 3.  Ripartizione degli uffici.
Art. 4.  Ripartizione della dotazione organica.
Art. 5.  Ripartizione del personale.


§ 80.9.317 - D.P.R. 27 marzo 1992, n. 309.

Regolamento per l'organizzazione del Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica e del Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente.

(G.U. 11 giugno 1992, n. 136).

 

Art. 1. Competenze del Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica.

     1. Al Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica sono attribuite:

     a) le competenze in materia di tutela delle acque dall'inquinamento già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'art. 3 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e quelle già attribuite dalla stessa legge e dalle successive modifiche ed integrazioni al Ministero dei lavori pubblici, trasferite al Ministero dell'ambiente a norma dell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché le competenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 217, a norma dell'art. 3, comma 3, e degli articoli 10, 11, 13 e 14;

     b) le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente, a norma dell'art. 2, commi 16 e 17, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la concertazione dei provvedimenti relativi all'attuazione dei decreti del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e 3 luglio 1982, n. 515, concernenti rispettivamente la qualità delle acque di balneazione e delle acque di superficie destinate alla produzione di acqua potabile, nonché le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7, dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, a norma dell'art. 8, comma 2, dell'art. 18, comma 5, dell'art. 19, commi 2, 5 e 7, e dalla legge 4 agosto 1989, n. 283;

     c) le competenze in materia di smaltimento dei rifiuti e di bonifica dei suoli già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, trasferite al Ministero dell'ambiente a norma dell'art. 2, comma 1, lettera b), della legge 8 luglio 1986, n. 349, nonché le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente con legge 29 ottobre 1987, n. 441, con legge 9 novembre 1988, n. 475, e con legge 10 febbraio 1989, n. 45;

     d) le competenze attribuite al Ministro dell'ambiente a norma dell'art. 2, comma 6, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per assicurare il coordinamento, ad ogni livello di pianificazione, delle funzioni di tutela dell'ambiente con gli interventi per la tutela e l'utilizzazione delle acque;

     e) le competenze generali e particolari attribuite al Ministro dell'ambiente in materia di acque destinate al consumo umano;

     f) le competenze attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell'art. 2, comma 15, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la concertazione degli atti di indirizzo e di coordinamento previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativi a funzioni trasferite alle regioni, e degli atti di esercizio di poteri relativi a funzioni delegate alle regioni stesse, ove riferiti ad inquinamenti delle acque e del suolo di natura chimica, fisica e biologica;

     g) le competenze attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per quanto riguarda la componente della tutela delle acque e del suolo e la disciplina dei rifiuti nell'istruttoria finalizzata alla dichiarazione di «area ad elevato rischio di crisi ambientale», per l'individuazione dei conseguenti obiettivi, per gli interventi di risanamento e per la formazione dei piani di disinquinamento;

     h) le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente, a norma dell'art. 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ai fini della fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e dei limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti delle acque e del suolo di natura chimica, fisica e biologica, di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

     i) le competenze in materia di difesa del suolo di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, a norma dell'art. 5, comma 3, dell'art. 7, comma 2, dell'art. 30, comma 2, nonché alla legge 7 agosto 1990, n. 253, a norma dell'art. 3, comma 1 e 2, dell'art. 5, comma 2, dell'art. 9, comma 1, dell'art. 10 e dell'art. 15, commi 3 e 4;

     l) le competenze di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305, a norma dell'art. 6, dell'art. 8, dell'art. 11, per quanto riguarda l'inquinamento delle acque e del suolo e la disciplina dei rifiuti, e dell'art. 15, commi 1 e 2;

     m) le competenze in materia di autorizzazioni e di notifiche di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1986, n. 349;

     n) le funzioni di segreteria del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 15 della legge 29 ottobre 1987, n. 441, costituito con decreto ministeriale 24 novembre 1987; del Comitato nazionale per la difesa del suolo di cui agli articoli 6 e 7 della legge 18 maggio 1989, n. 183; dell'albo nazionale delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti di cui all'art. 10 della legge 29 ottobre 1987, n. 441; del comitato di coordinamento istituito nell'ambito dell'intesa Stato-regione Lombardia di cui al paragrafo III del «Piano quinquennale di disinquinamento del bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona e Seveso» allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 1988, n. 363.

 

     Art. 2. Competenze del Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio.

     1. Al Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio sono attribuite:

     a) le competenze in materia di inquinamento atmosferico ed acustico attribuite al Ministero dell'ambiente a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 8 luglio 1986, n. 349;

     b) le competenze in materia di rischi di incidenti rilevanti da attività industriali attribuite al Ministero dell'ambiente a norma del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175;

     c) le competenze in materia di inquinamento atmosferico attribuite al Ministero dell'ambiente dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203;

     d) le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente a norma dell'art. 2, comma 14, della legge 8 luglio 1986, n. 349, ai fini della fissazione dei limiti massimi di accettabilità delle concentrazioni e dei limiti massimi di esposizione relativi ad inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica e biologica e delle emissioni sonore di cui all'art. 4 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonché per la concertazione delle proposte relative alla fissazione di tali limiti quando siano relativi agli ambienti di lavoro;

     e) le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente a norma dell'art. 2, comma 15, della legge 8 luglio 1986, n. 349, per la concertazione degli atti di indirizzo e di coordinamento previsti dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativi a funzioni trasferite alle regioni, e degli atti di esercizio di poteri relativi a funzioni delegate alle regioni stesse, ove riferiti ad inquinamenti atmosferici di natura chimica, fisica, biologica o da emissioni sonore;

     f) le competenze attribuite al Ministro dell'ambiente a norma dell'art. 7 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per quanto riguarda la componente del rischio industriale, dell'inquinamento atmosferico e da rumori, nell'istruttoria finalizzata alla dichiarazione di «area ad elevato rischio di crisi ambientale» per l'individuazione dei conseguenti obiettivi, per gli interventi di risanamento e per la formazione dei piani di disinquinamento;

     g) le competenze di cui alla legge 28 agosto 1989, n. 305, a norma dell'art. 7, dell'art. 8, dell'art. 11, per quanto riguarda le industrie a rischio e l'inquinamento atmosferico e da rumore, e dell'art. 15, comma 4.

 

     Art. 3. Ripartizione degli uffici.

     1. Al Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica restano assegnate le seguenti divisioni, già del Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale:

     divisione 1ª - Inquinamento del suolo;

     divisione 3ª - Inquinamento delle acque;

     divisione 4ª - Affari generali,

che assumono, rispettivamente, la seguente numerazione e denominazione:

     divisione 1ª - Inquinamento del suolo;

     divisione 2ª - Inquinamento delle acque;

     divisione 3ª - Affari generali.

     2. Presso il Servizio è costituito l'ufficio del direttore, secondo le modalità e con i compiti previsti dal comma 7 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306.

     3. Al Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio è assegnata la seguente divisione, già del Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale:

     divisione 2ª - Inquinamento atmosferico, acustico e radioattivo, che assume la seguente numerazione e denominazione:

     divisione 1ª - Inquinamento atmosferico, acustico e radioattivo.

     4. Presso il Servizio è costituito l'ufficio del direttore, secondo le modalità e con i compiti previsti dal comma 7 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306.

 

     Art. 4. Ripartizione della dotazione organica.

     1. Al Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica sono attribuite in pianta organica le seguenti unità di personale:

     un dirigente generale del ruolo tecnico;

     un dirigente superiore del ruolo tecnico;

     un dirigente superiore del ruolo amministrativo;

     un primo dirigente del ruolo amministrativo;

     due primi dirigenti del ruolo tecnico;

     dieci unità delle qualifiche funzionali tecniche 7ª, 8ª e 9ª;

     trenta unità delle qualifiche funzionali 6ª e 7ª, di cui quindici con la qualifica di ufficiale ecologico e quindici con la qualifica di segretario;

     ventitré unità delle qualifiche funzionali 4ª e 5ª, di cui quattro con la qualifica di coadiutore meccanografo, nove con la qualifica di assistente ecologico e dieci con la qualifica di coadiutore archivista dattilografo;

     quattro unità delle qualifiche funzionali 2ª e 3ª, con la qualifica di commesso;

     quindici esperti di cui all'art. 9 della legge 9 novembre 1988, n. 475, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397;

     tredici esperti di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 253;

     cinque unità di cui all'art. 10 della legge 29 ottobre 1987, n. 441, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361.

     2. Al Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio sono attribuite in pianta organica le seguenti unità di personale:

     un dirigente generale del ruolo tecnico;

     un primo dirigente del ruolo tecnico;

     due unità delle qualifiche funzionali amministrative 7ª, 8ª e 9ª;

     sei unità delle qualifiche funzionali tecniche 7ª, 8ª e 9ª;

     undici unità delle qualifiche funzionali 6ª e 7ª, di cui sei con la qualifica di ufficiale ecologico e 5 con la qualifica di segretario;

     nove unità delle qualifiche funzionali 4ª e 5ª, di cui uno con la qualifica di coadiutore meccanografo, tre con la qualifica di assistente ecologico e cinque con la qualifica di coadiutore archivista dattilografo;

     due unità delle qualifiche funzionali 2ª e 3ª con la qualifica di commesso;

     quindici esperti di cui all'ordine di servizio 2 giugno 1989;

     cinque esperti di cui all'art. 10 della legge 7 agosto 1990, n. 253.

 

     Art. 5. Ripartizione del personale.

     1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, in attuazione dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 4 dicembre 1990, n. 368, il personale appartenente al Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale è ripartito tra i due nuovi servizi in attuazione delle piante organiche previste dall'art. 4.