Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.9 governo e ministeri |
Data: | 27/03/1992 |
Numero: | 309 |
Sommario |
Art. 1. Competenze del Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica. |
Art. 2. Competenze del Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio. |
Art. 3. Ripartizione degli uffici. |
Art. 4. Ripartizione della dotazione organica. |
Art. 5. Ripartizione del personale. |
§ 80.9.317 - D.P.R. 27 marzo 1992, n. 309.
Regolamento per l'organizzazione del Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica e del Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente.
(G.U. 11 giugno 1992, n. 136).
Art. 1. Competenze del Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica.
1. Al Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica sono attribuite:
a) le competenze in materia di tutela delle acque dall'inquinamento già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'art. 3 della
b) le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente, a norma dell'art. 2, commi 16 e 17, della
c) le competenze in materia di smaltimento dei rifiuti e di bonifica dei suoli già attribuite al Comitato interministeriale previsto dall'art. 5 del
d) le competenze attribuite al Ministro dell'ambiente a norma dell'art. 2, comma 6, della
e) le competenze generali e particolari attribuite al Ministro dell'ambiente in materia di acque destinate al consumo umano;
f) le competenze attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell'art. 2, comma 15, della
g) le competenze attribuite al Ministro dell'ambiente, a norma dell'art. 7 della
h) le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente, a norma dell'art. 2, comma 14, della
i) le competenze in materia di difesa del suolo di cui alla
l) le competenze di cui alla
m) le competenze in materia di autorizzazioni e di notifiche di cui all'art. 4 della
n) le funzioni di segreteria del comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 15 della
Art. 2. Competenze del Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio.
1. Al Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio sono attribuite:
a) le competenze in materia di inquinamento atmosferico ed acustico attribuite al Ministero dell'ambiente a norma dell'art. 2, comma 1, lettera c), della
b) le competenze in materia di rischi di incidenti rilevanti da attività industriali attribuite al Ministero dell'ambiente a norma del
c) le competenze in materia di inquinamento atmosferico attribuite al Ministero dell'ambiente dal
d) le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente a norma dell'art. 2, comma 14, della
e) le competenze attribuite al Ministero dell'ambiente a norma dell'art. 2, comma 15, della
f) le competenze attribuite al Ministro dell'ambiente a norma dell'art. 7 della
g) le competenze di cui alla
Art. 3. Ripartizione degli uffici.
1. Al Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica restano assegnate le seguenti divisioni, già del Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale:
divisione 1ª - Inquinamento del suolo;
divisione 3ª - Inquinamento delle acque;
divisione 4ª - Affari generali,
che assumono, rispettivamente, la seguente numerazione e denominazione:
divisione 1ª - Inquinamento del suolo;
divisione 2ª - Inquinamento delle acque;
divisione 3ª - Affari generali.
2. Presso il Servizio è costituito l'ufficio del direttore, secondo le modalità e con i compiti previsti dal comma 7 dell'art. 9 del
3. Al Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio è assegnata la seguente divisione, già del Servizio prevenzione degli inquinamenti e risanamento ambientale:
divisione 2ª - Inquinamento atmosferico, acustico e radioattivo, che assume la seguente numerazione e denominazione:
divisione 1ª - Inquinamento atmosferico, acustico e radioattivo.
4. Presso il Servizio è costituito l'ufficio del direttore, secondo le modalità e con i compiti previsti dal comma 7 dell'art. 9 del
Art. 4. Ripartizione della dotazione organica.
1. Al Servizio per la tutela delle acque, la disciplina dei rifiuti, il risanamento del suolo e la prevenzione dell'inquinamento di natura fisica sono attribuite in pianta organica le seguenti unità di personale:
un dirigente generale del ruolo tecnico;
un dirigente superiore del ruolo tecnico;
un dirigente superiore del ruolo amministrativo;
un primo dirigente del ruolo amministrativo;
due primi dirigenti del ruolo tecnico;
dieci unità delle qualifiche funzionali tecniche 7ª, 8ª e 9ª;
trenta unità delle qualifiche funzionali 6ª e 7ª, di cui quindici con la qualifica di ufficiale ecologico e quindici con la qualifica di segretario;
ventitré unità delle qualifiche funzionali 4ª e 5ª, di cui quattro con la qualifica di coadiutore meccanografo, nove con la qualifica di assistente ecologico e dieci con la qualifica di coadiutore archivista dattilografo;
quattro unità delle qualifiche funzionali 2ª e 3ª, con la qualifica di commesso;
quindici esperti di cui all'art. 9 della
tredici esperti di cui all'art. 10 della
cinque unità di cui all'art. 10 della
2. Al Servizio per l'inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio sono attribuite in pianta organica le seguenti unità di personale:
un dirigente generale del ruolo tecnico;
un primo dirigente del ruolo tecnico;
due unità delle qualifiche funzionali amministrative 7ª, 8ª e 9ª;
sei unità delle qualifiche funzionali tecniche 7ª, 8ª e 9ª;
undici unità delle qualifiche funzionali 6ª e 7ª, di cui sei con la qualifica di ufficiale ecologico e 5 con la qualifica di segretario;
nove unità delle qualifiche funzionali 4ª e 5ª, di cui uno con la qualifica di coadiutore meccanografo, tre con la qualifica di assistente ecologico e cinque con la qualifica di coadiutore archivista dattilografo;
due unità delle qualifiche funzionali 2ª e 3ª con la qualifica di commesso;
quindici esperti di cui all'ordine di servizio 2 giugno 1989;
cinque esperti di cui all'art. 10 della
Art. 5. Ripartizione del personale.
1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, in attuazione dell'art. 1, commi 2 e 3, della