§ 56.5.3 - D.P.C.M. 29 luglio 1988, n. 363.
Piano quinquennale di disinquinamento del bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona e Seveso.


Settore:Normativa nazionale
Materia:56. Inquinamento e rifiuti
Capitolo:56.5 inquinamento idrico
Data:29/07/1988
Numero:363


Sommario
Art. 1.  Approvazione del piano quinquennale di disinquinamento.
Art. 2.  Confini del bacino idrografico.
Art. 3.  Finanziamento degli interventi a carico del bilancio dello Stato.
Art. 4.  Modalità di realizzazione degli interventi a carico del bilancio dello Stato.
Art. 5.  Modalità di adozione delle misure normative.
Art. 6.  Attuazione del piano.


§ 56.5.3 - D.P.C.M. 29 luglio 1988, n. 363.

Piano quinquennale di disinquinamento del bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona e Seveso.

(G.U. 25 agosto 1988, n. 199, S.O.).

 

Art. 1. Approvazione del piano quinquennale di disinquinamento.

     1. E' approvato l'allegato piano quinquennale di disinquinamento del bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona e Seveso, come atto di indirizzo e coordinamento per le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici anche economici, la regione Lombardia e gli enti locali.

 

     Art. 2. Confini del bacino idrografico.

     1. I confini del bacino idrografico dei fiumi Lambro, Olona e Seveso, individuati dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1° ottobre 1987, sono rideterminati in modo da includere tutti i comuni elencati nella tabella A.

 

     Art. 3. Finanziamento degli interventi a carico del bilancio dello Stato.

     1. Il finanziamento degli interventi previsti dal piano di cui all'art. 1, per gli anni 1989 e seguenti, è subordinato alle determinazioni della legge finanziaria per l'anno 1989.

 

     Art. 4. Modalità di realizzazione degli interventi a carico del bilancio dello Stato.

     1. Le modalità di realizzazione degli interventi previsti dal piano di cui all'art. 1, a carico del bilancio dello Stato, sono quelle previste dal comma 4 dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

 

     Art. 5. Modalità di adozione delle misure normative.

     1. Gli adeguamenti normativi previsti dal piano di cui all'art. 1 avranno luogo attraverso l'adozione di specifici provvedimenti da promuoversi da parte delle amministrazioni competenti secondo la normativa vigente.

 

     Art. 6. Attuazione del piano.

     1. Il presente decreto sarà trasmesso alle amministrazioni ed enti di cui all'art. 1 per i provvedimenti di competenza.

 

 

Allegati

(Omissis)