§ 95.1.c - Legge 13 giugno 1952, n. 693.
Proroga al 31 dicembre 1953 dei contratti di appalto esattoriali, conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1954-1963 e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.1 accertamento e riscossione
Data:13/06/1952
Numero:693


Sommario
Art. 1.      I contratti di appalto delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonchè delle tesorerie comunali e provinciali per il [...]
Art. 2.      Gli esattori in carica che intendano chiedere la conferma per il decennio 1954 - 1963, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 9 dell'art. 3 del testo unico 17 [...]
Art. 3.      Nel caso che la conferma venga chiesta con l'aggio contrattuale in corso ed in confronto del richiedente non sussistano motivi di incompatibilità ai sensi delle leggi [...]
Art. 4.      Nel caso che la conferma venga chiesta con aumento dell'aggio contrattuale in corso, il prefetto trasmette la domanda al Ministero delle finanze, che decide in merito [...]
Art. 5.      Le esattorie, che al 28 febbraio 1953 non siano state confermate, sono conferite nei modi normali
Art. 6.      Le norme degli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, concernenti la facoltà di chiedere la conferma; il termine per presentare la domanda relativa; la misura massima [...]
Art. 7.      Il limite di un milione, previsto per la richiesta di rescissione del contratto alla scadenza del primo quinquennio, è elevato a cinquanta milioni
Art. 8.      Le norme per la prestazione delle cauzioni mediante polizza fideiussoria prevista circa la misura e le modalità, dalla legge istitutiva e dalle modifiche successive e le [...]
Art. 9.      L'inadempienza dell'esattore agli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro costituisce a tutti gli effetti irregolarità ai sensi dell'art. 21 della legge 16 [...]
Artt. 10. - 20. 


§ 95.1.c - Legge 13 giugno 1952, n. 693. [1]

Proroga al 31 dicembre 1953 dei contratti di appalto esattoriali, conferma in carica degli agenti della riscossione per il decennio 1954-1963 e meccanizzazione dei ruoli esattoriali.

(G.U. 4 luglio 1952, n. 153)

 

 

Titolo I

PROROGA AL 31 DICEMBRE 1953 DEI CONTRATTI DI APPALTO ESATTORIALI - CONFERMA IN CARICA DEGLI ESATTORI E RICEVITORI PROVINCIALI PER IL DECENNIO 1954 - 1963

 

     Art. 1.

     I contratti di appalto delle esattorie comunali e consorziali e delle ricevitorie provinciali delle imposte dirette nonchè delle tesorerie comunali e provinciali per il decennio 1943 - 1952 sono prorogati al 31 dicembre 1953: le cauzioni prestate a garanzia delle singole gestioni sono estese a garantire i contratti anzidetti per tutto il periodo della proroga.

     Per l'anno 1953 si applica lo stesso aggio già stabilito per il 1952 a norme della legge 7 febbraio 1951, n. 143.

     Il nuovo decennio di appalto per le ricevitorie ed esattorie delle imposte dirette avrà inizio col 1° gennaio 1954 e terminerà con il 31 dicembre 1963.

 

          Art. 2.

     Gli esattori in carica che intendano chiedere la conferma per il decennio 1954 - 1963, avvalendosi della facoltà prevista dal comma 9 dell'art. 3 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, devono presentare domanda entro il perentorio termine di giorni trenta dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, allegando un elenco dei carichi avuti in riscossione negli anni 1950 e 1951.

     Tale disposizione è applicabile anche alle esattorie che, già soggette a soppressione ai sensi dell'art. 1, comma quarto, della legge 16 giugno 1939, n. 942, sono state, in applicazione dei provvedimenti successivi, confermate anche per il quinquennio 1948 - 1952.

     Gli esattori, che si trovino nell'impossibilità di gestire con l'aggio stabilito dal contratto di appalto in corso, possono, nella domanda di conferma, chiedere un aumento dell'aggio, indicandone la misura minima ed allegando la necessaria documentazione.

     Gli esattori nominati per asta o d'ufficio per il quinquennio o nel quinquennio 1948 - 1952 possono chiedere la conferma per il decennio 1954 - 1963 sulla base dell'aggio contrattuale attribuito alle esattorie all'inizio del decennio 1943 - 1952.

     Non possono chiedere aumento di aggio gli esattori subentrati per cessione approvata con decreto di data posteriore alla pubblicazione della presente legge, salvo il caso di cessioni avvenute nei confronti del coniuge o dei discendenti.

 

          Art. 3.

     Nel caso che la conferma venga chiesta con l'aggio contrattuale in corso ed in confronto del richiedente non sussistano motivi di incompatibilità ai sensi delle leggi vigenti ed altri derivanti dalla carica di membri delle Assemblee regionali e non sia intervenuto, da parte del Ministro per le finanze, decreto di esclusione dal conferimento a mente dell'ultimo comma dell'articolo 5 della legge 16 giugno 1939, n. 942, il prefetto, sentiti l'intendente di finanza, l'Ispettorato compartimentale delle imposte dirette, il Comune o la rappresentanza consorziale, emette il provvedimento motivato di conferma.

     Ove, peraltro, l'esattoria abbia raggiunto nel 1951 un incremento di carichi di almeno 40 volte rispetto a quelli del 1943, la conferma è consentita con una riduzione dell'aggio contrattuale in corso, da determinare dal Ministero delle finanze, sentita la Commissione di cui agli articoli 5 e6 del regio decreto legislativo 2 giugno 1946, n. 587.

     Nel caso previsto al comma precedente, l'esattore, che non intenda accettare la conferma, deve dichiararlo nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento.

 

          Art. 4.

     Nel caso che la conferma venga chiesta con aumento dell'aggio contrattuale in corso, il prefetto trasmette la domanda al Ministero delle finanze, che decide in merito insindacabilmente, con facoltà di negare la conferma qualora la richiesta di aumento d'aggio non risulti giustificata.

     L'aumento sentita la Commissione di cui al precedente articolo, non può essere consentito in misura superiore al quaranta per cento dell'aggio stabilito nel contratto in corso, col massimo del 6,72 per cento.

     Qualora, però, l'insufficiente incremento di carichi o l'aumentata difficoltà della riscossione lo giustifichino, la misura massima dell'aggio può esser elevata sino all'8,50 per cento per il solo quinquennio 1954 - 58: per il quinquennio 1959 - 1963, l'aggio sarà soggetto a revisione in diminuzione e non potrà, in ogni caso, superare il 6,72 per cento, con facoltà di rescissione del contratto.

     La cessione di esattorie, che a norma del presente articolo abbiano avuto aumento di aggio, non può essere consentita nel corso del quinquennio 1954 - 1958, salvo l'eccezione prevista nel quinto comma dell'art. 2 nei confronti del coniuge o dei discendenti.

     Si applicano per le conferme regolate dal presente articolo le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo precedente.

 

          Art. 5.

     Le esattorie, che al 28 febbraio 1953 non siano state confermate, sono conferite nei modi normali.

     Le operazioni di asta per il conferimento delle esattorie, per le quali la conferma non sia stata chiesta, o, se chiesta, non sia stata concessa, potranno essere compiute entro termini abbreviati a norma del secondo comma dell'art. 12 del testo unico 17 ottobre 1922, n. 1401, anche indipendentemente da richiesta del Comune o del Consorzio.

     E' in facoltà del Ministro per le finanze di provvedere, con proprio decreto, al conferimento di ufficio delle esattorie non collocate nei modi normali, stabilendo la durata - quinquennio o decennio - del conferimento stesso e la misura dell'aggio, la quale non può superare il dieci per cento.

 

          Art. 6.

     Le norme degli articoli 2, 3 e 4 della presente legge, concernenti la facoltà di chiedere la conferma; il termine per presentare la domanda relativa; la misura massima dell'aumento di aggio; la facoltà di negare la conferma quando l'aumento richiesto non risulti giustificato; la riduzione e revisione in diminuzione dell'aggio, si applicano anche ai ricevitori provinciali.

     Le domande di conferma per le ricevitorie provinciali sono presentate al Ministro per le finanze, che emette i provvedimenti relativi sentiti il prefetto o l'Amministrazione provinciale.

 

          Art. 7.

     Il limite di un milione, previsto per la richiesta di rescissione del contratto alla scadenza del primo quinquennio, è elevato a cinquanta milioni.

 

          Art. 8.

     Le norme per la prestazione delle cauzioni mediante polizza fideiussoria prevista circa la misura e le modalità, dalla legge istitutiva e dalle modifiche successive e le disposizioni circa la riduzione della misura della cauzione valevoli per il decennio 1943 - 1952, sono applicabili anche alle gestioni di esattorie e ricevitorie provinciali per il decennio 1954 - 1963.

     Il Ministro per le finanze stabilirà con propri decreti quali istituti ed enti sono autorizzati ad emettere polizze fideiussorie.

 

          Art. 9.

     L'inadempienza dell'esattore agli obblighi derivanti dai contratti collettivi di lavoro costituisce a tutti gli effetti irregolarità ai sensi dell'art. 21 della legge 16 giugno 1939, n. 942, e la decadenza può essere pronunciata dal prefetto su proposta del competente Ispettorato del lavoro.

 

Titolo II

MECCANIZZAZIONE DEI RUOLI

 

          Artt. 10. - 20. [2]


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articoli abrogati dall'art. 13 del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 44.