Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 80. Pubblica amministrazione |
Capitolo: | 80.5 personale |
Data: | 30/07/1959 |
Numero: | 696 |
Sommario |
Art. 1. Le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 13, relative al conglobamento parziale del trattamento economico del personale a [...] |
Art. 2. L'indennità di funzione e l'assegno perequativo di cui all'articolo 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, e successive modificazioni, e l'assegno integratore di cui [...] |
Art. 3. Al personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione di cui al decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, sono estese, in quanto [...] |
Art. 4. Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego compete al personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione il trattamento di [...] |
Art. 5. Le promozioni alle qualifiche superiori a quelle rivestite sono conferite, a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati che abbiano [...] |
Art. 6. Sono esteso al personale a contratto del cessato Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione le disposizioni di cui agli articoli 66, 67, 68, 69, 70 e 71 del [...] |
Art. 7. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della [...] |
§ 80.5.222 – L. 30 luglio 1959, n. 696.
Conglobamento totale del trattamento economico del personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.
(G.U. 7 settembre 1959, n. 214).
Le tabelle allegate al
L'indennità di funzione e l'assegno perequativo di cui all'articolo 10 della
Al personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione di cui al decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 1, 9, 10, 11, 12 e 16 del decreto del Presidente dalla Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.
Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego compete al personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione il trattamento di liquidazione già previsto per i dipendenti a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione dalla
Al fondo di previdenza di cui alla citata
Le promozioni alle qualifiche superiori a quelle rivestite sono conferite, a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati che abbiano compiuto nelle attuali qualifiche almeno quattro anni di lodevole servizio.
Sono esteso al personale a contratto del cessato Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione le disposizioni di cui agli articoli 66, 67, 68, 69, 70 e 71 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1958-59 e per gli esercizi successivi.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1° luglio 1956.
Tabelle
(Omissis)