§ 80.5.222 – L. 30 luglio 1959, n. 696.
Conglobamento totale del trattamento economico del personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:30/07/1959
Numero:696


Sommario
Art. 1.      Le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 13, relative al conglobamento parziale del trattamento economico del personale a [...]
Art. 2.      L'indennità di funzione e l'assegno perequativo di cui all'articolo 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, e successive modificazioni, e l'assegno integratore di cui [...]
Art. 3.      Al personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione di cui al decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, sono estese, in quanto [...]
Art. 4.      Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego compete al personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione il trattamento di [...]
Art. 5.      Le promozioni alle qualifiche superiori a quelle rivestite sono conferite, a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati che abbiano [...]
Art. 6.      Sono esteso al personale a contratto del cessato Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione le disposizioni di cui agli articoli 66, 67, 68, 69, 70 e 71 del [...]
Art. 7.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della [...]


§ 80.5.222 – L. 30 luglio 1959, n. 696.

Conglobamento totale del trattamento economico del personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione.

(G.U. 7 settembre 1959, n. 214).

 

     Art. 1.

     Le tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 13, relative al conglobamento parziale del trattamento economico del personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione di cui al decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, sono sostituite dalle tabelle allegate alla presente legge.

 

          Art. 2.

     L'indennità di funzione e l'assegno perequativo di cui all'articolo 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130, e successive modificazioni, e l'assegno integratore di cui alla legge 2 marzo 1954, n. 19, sono soppressi.

 

          Art. 3.

     Al personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione di cui al decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935, sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni contenute negli articoli 1, 9, 10, 11, 12 e 16 del decreto del Presidente dalla Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19.

 

          Art. 4.

     Nel caso di risoluzione del rapporto d'impiego compete al personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione il trattamento di liquidazione già previsto per i dipendenti a contratto degli Uffici del lavoro e della massima occupazione dalla legge 6 febbraio 1951, n. 127. A tale fine il personale predetto sarà aggregato alla gestione speciale di cui all'art. 10 della legge 16 maggio 1956, n. 562, con le modalità ivi stabilite.

     Al fondo di previdenza di cui alla citata legge 6 febbraio 1951, n. 127, saranno versati con effetto dall'8 maggio 1948, per gli impiegati di cui al comma precedente, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, i contributi indicati nell'art. 1 della legge 6 febbraio 1951, n. 127, salvo conguaglio con le somme inscritte nei conti correnti individuali intestati al personale a contratto dell'ex Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione, a norma dell'art. 20 del decreto del Capo del Governo 17 agosto 1935.

 

          Art. 5.

     Le promozioni alle qualifiche superiori a quelle rivestite sono conferite, a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, agli impiegati che abbiano compiuto nelle attuali qualifiche almeno quattro anni di lodevole servizio.

 

          Art. 6.

     Sono esteso al personale a contratto del cessato Commissariato per le migrazioni e la colonizzazione le disposizioni di cui agli articoli 66, 67, 68, 69, 70 e 71 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 7.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1958-59 e per gli esercizi successivi.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica ed ha effetto dal 1° luglio 1956.

 

 

Tabelle

(Omissis)