§ 80.6.71 - D.M. 8 ottobre 1997, n. 524.
Regolamento recante norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.6 procedimento amministrativo
Data:08/10/1997
Numero:524


Sommario
Art. 1.  Ambito di applicazione
Art. 2.  Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio
Art. 3.  Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte
Art. 4.  Comunicazione dell'inizio del procedimento
Art. 5.  Partecipazione al procedimento
Art. 6.  Termine finale del procedimento
Art. 7.  Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi
Art. 8.  Parere facoltativo del Consiglio di Stato
Art. 9.  Unità organizzative responsabili della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale
Art. 10.  Responsabile del procedimento
Art. 11.  Integrazione e modificazione del presente regolamento
Art. 12.  Pubblicità aggiuntiva
Art. 13.  Entrata in vigore


§ 80.6.71 - D.M. 8 ottobre 1997, n. 524. [1]

Regolamento recante norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo, relativamente ai procedimenti di competenza degli organi dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

(G.U. 21 agosto 1998, n. 194)

 

Titolo I

Principi generali

 

     Art. 1. Ambito di applicazione

     1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi di competenza di organi centrali, decentrati e periferici del Ministero dei lavori pubblici, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Servizio tecnico centrale operante nell'ambito dello stesso, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.

     2. I procedimenti di competenza dell'Amministrazione dei lavori pubblici devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle tabelle allegate che costituiscono parte integrante del presente regolamento e che contengono, altresì, l'indicazione dell'organo o ufficio competente e della fonte normativa.

     3. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle allegate tabelle, esso si concluderà nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

          Art. 2. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

     1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'organo o ufficio competente del Ministero dei lavori pubblici abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.

     2. Qualora l'atto propulsivo promani da un organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, da parte dell'Amministrazione dei lavori pubblici, della richiesta o della proposta.

 

          Art. 3. Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte

     1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o della istanza.

     2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione, ove determinati e portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata dalla prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.

     3. All'atto della presentazione della domanda è rilasciata all'interessato una ricevuta contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della citata legge n. 241 e all'articolo 4 del presente regolamento.

     4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause dell'irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

     5. Restano salvi la facoltà di autocertificazione prevista dagli articoli 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, il dovere di procedere agli accertamenti di ufficio previsto dall'articolo 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché il disposto di cui all'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

 

          Art. 4. Comunicazione dell'inizio del procedimento

     1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento, nonché ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

     2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avviso del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'articolo 3, comma 3, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonché nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo dell'Amministrazione e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

     3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.

     4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente articolo 3, comma 3, in ordine alla decorrenza iniziale del procedimento.

 

          Art. 5. Partecipazione al procedimento

     1. Ai sensi dell'articolo 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, presso le sedi degli organi o uffici dell'Amministrazione sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

     2. Ai sensi dell'articolo 10, lettera b), della medesima legge n. 241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia già concluso. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre il detto termine non può comunque determinare lo spostamento del termine finale.

 

          Art. 6. Termine finale del procedimento

     1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento, ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.

     2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano di competenza di amministrazioni diverse dall'Amministrazione dei lavori pubblici, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tale fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la congruità, per eccesso o per difetto, dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruità del termine finale il Ministro dei lavori pubblici provvede, nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia fissato dalla legge.

     3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

     4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'Amministrazione procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo.

     5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.

     6. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si intenda respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'Amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la legge stabilisca nuovi casi di silenzio-assenso o silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono modificati in conformità.

 

          Art. 7. Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di organi od enti appositi

     1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito dalla legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'articolo 16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non può comunque essere superiore ad altri centottanta giorni.

     2. Ove, per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi di cui al primo comma del suindicato articolo 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta. In tal caso, per il periodo di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, il tempo occorrente per l'acquisizione delle valutazioni tecniche non viene computato ai fini del termine finale del procedimento. Entro il predetto termine annuale, il Ministro dei lavori pubblici individua gli organi, amministrazioni o enti interessati e, d'intesa con questi ultimi, il termine entro cui dovranno essere rese le valutazioni tecniche e provvede, ove necessario, ad apportare, nella prescritta forma regolamentare, le conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti dalle allegate tabelle.

 

          Art. 8. Parere facoltativo del Consiglio di Stato

     1. Quando il Ministro, fuori dai casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni. In tal caso, il termine finale del procedimento è prorogato del periodo di tempo necessario per l'emissione del parere, fermo restando il disposto di cui all'articolo 17, comma 27, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

     2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.

 

          Art. 9. Unità organizzative responsabili della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale

     1. Relativamente agli uffici centrali dell'Amministrazione dei lavori pubblici deve intendersi per unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale la divisione o servizio equiparato.

     2. Relativamente agli uffici decentrati e periferici dell'Amministrazione dei lavori pubblici devono intendersi per unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale l'ufficio decentrato o periferico qualora questo non risulti articolato in divisioni o servizi equiparati.

 

          Art. 10. Responsabile del procedimento

     1. Salvo diversa disposizione normativa ed eventuali variazioni delle unità organizzative adottate dal Ministero dei lavori pubblici, il responsabile del procedimento è il dirigente o funzionario preposto all'unità organizzativa competente individuata nel presente regolamento.

     2. Il responsabile dell'unità organizzativa può affidare ad ogni altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento.

     3. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dall'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dal presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonché quelli attinenti all'applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

 

          Art. 11. Integrazione e modificazione del presente regolamento

     1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.

     2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e successivamente ogni tre anni, il Ministro dei lavori pubblici verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, anche nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie.

 

          Art. 12. Pubblicità aggiuntiva

     1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, è reso pubblico mediante ulteriori forme e modalità stabilite dal Ministro dei lavori pubblici. Le stesse forme e modalità sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.

     2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unità organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonché del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.

 

          Art. 13. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

 

ALLEGATO

 

     DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE

Procedimento

Unità organizzativa

Termine (giorni)

Note

Norme di riferimento

Pagamento emolumenti docenti corsi indetti dall'Amministrazione

Div. 5^

90

 

 

Sovvenzioni al personale in servizio e in quiescenza

Div. 5^

120

 

 

Rilascio attestati relativi a corsi indetti dall'Amministrazione

Div. 1^-Div. 2^

30

 

 

Rilascio attestati di servizio

Div. 4^

30

 

C.C.N.L. art. 21

Assenza per malattia

Div. 4^

90

 

C.C.N.L. art. 1

Permessi:

 

90

 

 

1) gravi motivi

 

 

 

C.C.N.L. art. 18

2) matrimonio

 

 

 

C.C.N.L. art. 18

3) esami o studio

 

 

 

C.C.N.L. art. 18; 150 ore D.P.R. 395/88

4) Legge 104/92

 

 

 

 

5) Maternità legge 1204/30.12.1971

 

 

 

L. 1204/30.12.1971

6) Congedo per dottorato di ricerca

 

 

 

L. 476/84 L. 398/89

7) Sindacali retribuiti e non retribuiti

 

 

 

D.P.C.M. 27.10.1994 n. 730

Collocamento in aspettativa per:

Div. 4^

90

 

D.P.R. n. 3/57

1) servizio militare

 

 

 

D.P.R. N. 686/57

2) richiamo alle armi

 

 

 

D.P.R. n. 171/91

3) motivi di famiglia

 

 

 

 

4) mandato sindacale

 

 

 

D.P.C.M. 27.10.1994 n. 730

5) mandato enti territoriali autarchici

 

 

 

 

6) ricongiungimento coniuge all'estero

 

 

 

 

Rilevazioni assenza ingiustificata

Div. 4^

60

 

 

Concessione distacco sindacale (dalla data di ricevimento del nulla-osta del Dipartimento della Funzione Pubblica)

Div. 4^

30

 

 

Mutamento di mansioni

Div. 4^

70

 

Art. 5 D.P.R. n. 44/90

Mutamento di mansioni per inidoneità fisica

Div. 4^

70

 

Art. 29 D.P.R. n. 26/87

Autorizzazione ad assumere incarichi

Div. I^

40

 

D.P.R. n. 3/57

Autorizzazione permessi straordinari per frequenza corsi di studio

Div. 4^

60

 

D.P.R. n. 385/87

Concorsi pubblici, prove selettive ex lege 56/87, Mobilità, Concorsi per Dirigenti

 

 

 

 

1) esame domande e nomina commissione esaminatrice

Div. 2^

90

 

D.P.R. n. 686/57 D.P.R. n. 1077/70

 

 

 

 

L.n. 482/68

2) adempimenti commissione esaminatrice

Div. 2^

180

 

D.P.R. n. 487/94

3) approvazione graduatorie, immissione in servizio e assegnazione sede vincitori

Div. 2^

90

 

 

Riammissioni in servizio

Div. 4^

270

 

D.P.R. n. 3/57 art. 132

Trasferimenti (mobilità interna)

Div. 4^

45

 

D.P.R. n. 3/57

 

 

 

 

D.P.R. 266/87

Cessazione rapporto pubblico impiego per:

Div. 4^

 

 

 

1) limiti di età

Div. 4^

150

 

 

2) dimissioni

Div. 4^

120

 

 

3) limiti di servizio

Div. 4^

120

 

 

4) decesso

Div. 4^

30

 

 

5) dispensa per motivi di salute

Div. 4^

180

 

 

6) passaggio ad altra Amministrazione

Div. 4^

90

 

 

Risoluzione rapporto di lavoro per inidoneità

Div. 4^

150

 

C.C.N.L. art. 21

Trattenimento in servizio del personale dirigente

Div. 2^

60

 

L. n. 37/90

Trattenimento in servizio degli impiegati

Div. 4^

90

 

D.Lgs. n. 503/92

Collocamento in posizione di comando

Div. 4^ - Div. 2^

90

 

D.P.R. n. 3/57

Collocamento in posizione di fuori ruolo

Div. 4^ - Div. 2^

120

 

D.P.R. n. 3/57

Trasferimento di ruolo (ex art. 200)

Div. 4^

90

 

D.P.R. n. 3/57

Trasferimento di ruolo (ex art. 199)

Div. 4^

180

 

D.P.R. n. 3/57

Rilascio dichiarazioni e certificazioni

Div. competente

30

 

 

Rilascio documenti riconoscimento

Div. 4^

10

 

D.P.R. 287/1967 n. 851

Rilascio tessere

Div. 4^

10

 

D.P.R. 6.8.74 n. 649

Autorizzazioni al rapporto part-time

Div. 4^

90

 

C.C.N.L. art. 15

Inquadramenti

Div. 4^

180

 

 

Riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio e per la concessione di equo indennizzo

Div. 4^

150

 

D.P.R. 20.4.1994 n. 349 D.P.R. n. 686/57

Liquidazione del trattamento di pensione provvisorio e defintivo ed emanazione di provvedimenti pensionistici:

 

 

 

 

emanazione provvedimento liquidazione pensione provvisoria

Div. 3^

30

 

D.P.R. n. 748/72

emanazione provvedimento definitivo di pensione

Div. 3^

60

 

D.P.R. n. 1092/73

 

 

 

 

L. n. 312/80

Riscatti e ricongiunzioni riconoscimento di servizio

Div. 3^

180

 

L. n. 29/79

 

 

 

 

D.P.R. 1092/73

 

 

 

 

L. 881/82

Liquidazione indennità varie

Div. 5^

90

 

 

Emissioni ordini accreditamento uffici decentrati e periferici per pagamento indennità

Div. 5^

60

 

 

Interventi assistenziali

Div. 5^

30

 

 

Pagamento spese di giudizio in dipendenza di vertenze con l'Amministrazione

Serv. Ispet.

60

 

Art. 91 c.p.c.

 

 

 

 

R.D. 1161/33

 

 

 

 

L. 103/79

Designazione componenti organi amministrazione, sindaci e revisori dei conti società ed ed enti

Div. I^

60

 

 

Nomina componenti organi amministrazione, sindaci e revisori dei conti enti vigilati

Div. I^

60

 

 

Nomina componenti commissioni, gruppi di lavoro etc.

Div. I^

60

 

 

Esame bilanci previsione, consuntivi e variazioni bilancio enti vigilati

Div. I^

60

 

L. 70/75

Esame e parere verifiche amministrativo-contabili enti vigilati

Div. I^

90

 

 

Contratti di locazione passiva

Div. I^

90

Tale termine decorre dall'acquisizione della documentazione richiesta dal Ministero delle Finanze

 

 

     SEGRETARIATO GENERALE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Procedimento

Unità organizzativa

Termine (giorni)

Note

Norme di riferimento

Edilizia abitativa programmazione straordinaria

Div. VI

360

 

Art. 2 D.L. 9/82 conv. in L. 94/82

Programmi straordinari di edilizia residenziale

Div. V

360

 

Art. 4 D.L. 9/82 conv. in L. 94/82

Prestiti CECA per la costruzione o acquisto di alloggi sociali

Div. VII

460

 

D.M. 385/81

Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati

Div. VII

120

 

Art. 10 L. 13/89

Stanziamenti legislativi per finanziamento di programmi straordinari per acquisto e costruzione di alloggi da assegnare agli sfrattati

Div. II

300

 

Art. 4 D.L. 12/85 conv. in L. 118/85

 

 

 

 

Art. 5 D.L. 708/85 conv. in L. 899/85

Edilizia agevolata - programmi straordinari attuati dal CER

Div. II

400

 

Art. 7 bis D.L. 12/85 conv. in L. 118/75 Art.22 L. 67/88

Accertamento dei requisiti soggettivi per l'edilizia agevolata

Div. I

90

 

Art. 8 L. 1179/65

 

 

 

 

Art. 2 D.P.R. 1035/72 Art. 20 e 21 L. 457/78 Art. 21 L. 179/92

Concessione di contributi per la costruzione, ampliamento o recupero di immobili destinati a sede di comunità terapeutiche

Div. VI

300

 

Art. 23 L. 162/90 D.M. 30.10.90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 128 D.P.R. 309/)90

Interventi per l'edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata - programmazione ordinaria

Div. VII

720

Il termine indicato presuppone il rispetto di tutti i termini delle fasi endoprocedimentali; tuttavia, non essendo soggetta a sanzione la regione che non rispetti i tempi per localizzare e scegliere i soggetti attuatori, i 360 giorni necessari a detta fase programmatoria possono risultare di gran lunga superati.

D.P.R. 2/59 L. 231/62 D.P.R. 655/64

L. 60/63 D.P.R. 1036/72

L. 513/77 L. 457/78 e succ. mod. e int.

Concessione di contributi per pagamento interessi sui mutui contratti da imprese, cooperative ed enti pubblici

Div. III

300

 

Art. 72 L. 867/71

Art. 16 L. 166/75

Art. 10 L. 513/77

Interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale per le esigenze più urgenti anche in relazioni a pubbliche calamità

Div. III

120

 

Art. 3 lett. q) L. 457/78

Iniziative di ricerca, studi e sperimentazione nel settore dell'edilizia residenziale

Div. V

360

 

Art. 2 lett. f) L. 457/78

Raccolta documentazione della normativa tecnico scientifica italiana ed europea concernente il settore dell'edilizia residenziale pubblica e pubblicazione delle ricerche

Div. IV

360

 

Art. 8 L. 457/78

 

     ISPETTORATO GENERALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SICUREZZA STRADALE

Procedimento

Unità organizzativa

Termine (giorni)

Note

Norme di riferimento

Omologazione e approvazione di dispositivi segnaletici o di regolazione del traffico

Area tecnica 1 Area amm.va 1

180

 

D.L.vo 285/92

Sperimentazione di nuovi dispositivi segnaletici e di regolazione del traffico

Area tecnica 1 Area amm.va 1

60

 

D.L.vo 285/92

Autorizzazioni alle imprese costruttrici di segnaletica stradale

Area tecnica 1

120

 

D.L.vo 285/92

Nulla-osta per lo svolgimento di competizioni automobilistiche su strada

Area tecnica 1

30

 

D.L.vo 285/92

Ripartizione e trasferimento di somme derivanti dai proventi contravvenzionali per previdenza e assistenza dei corpi di polizia stradale, carabinieri e guardia di finanza

Area amm.va 1

30

 

D.L.vo 285/92

Erogazione dei fondi alle società concessionarie di autostrade a copertura dei minori entroiti derivanti dalla riduzione dei pedaggi autostradali corrisposti dalle imprese di autotrasporto di cose per conto terzi, cooperative, ecc.

Area tecnica 2

60

 

L. 611 dell'11.12.96

Contenzioso in materia di circolazione e sicurezza stradale

Area amm.va 1 Area amm.va 2

90

 

D.L.vo 285/92

Attività contrattuale

Area amm.va 1

30

 

 

Limitazione circolazione stradale piccole isole

Area amm.va 2

120

 

D.L.vo 285/92

Risposte a pareri, quesiti e interrogazioni

Tutte le aree per competenza

30

 

D.L.vo 285/92

Pareri su disegni e proposte di legge

"

30

 

 

Limitazione alla circolazione deimezzi pesanti nei giorni festivi

Area tecnica 2

75

 

D.L.vo 285/92

Classificazione amm.va delle strade statali

Area tecnica 2

180

 

D.L.vo 285/92

Rimborso indennizzi d'usura per mezzi d'opera

Area tecnica 2

30

 

D.L.vo 285/92

Attività contabile di liquidazione contratti

Area amm.va 1

60

 

 

Esclusione per esigenze di circolazione di determinate categorie di veicoli dalle autostrade

Area tecnica 2

90

 

D.L.vo 285/92

 

     UFFICIO SPECIALE DEL GENIO CIVILE PER IL TEVERE E L'AGRO ROMANO

Procedimento

Unità organizzativa

Termine (giorni)

Note

Norme di riferimento

Richieste di fondi per pagamento servizio di piena e di tutela idraulica

Ufficio Tevere

60

 

 

Rilascio di concessioni e autorizzazioni allo scarico dei reflui

Ufficio Tevere

240

 

L. 16.4.73 n. 171 D.P.R. 20.9.73 n. 962

Concessione spazio acque con pontili, gru, molo, bilancione da pesca, scalo alaggio e varo natanti porticcioli turistici

Ufficio Tevere

365

 

L. 5.3.63 n. 366

Concessione elettrodotti

Ufficio Tevere

90

 

R.D. 11.12.1933 n. 1775

Certificazione acque pubbliche

Ufficio Tevere

60

 

R.D. 11.12.1933 n. 1775

 

     ALBO NAZIONALE COSTRUTTORI

Procedimento

Unità organizzativa

Termine (giorni)

Note

Norme di riferimento

Istanza di iscrizione o modifiche di iscriziione di competenza regionale - commissioni regionali - per l'A.N.C. - revisioni iscrizioni

Provv. OO.PP. (fino a 3 miliardi)

240

 

Art. 2 L. 57/62

Istanze di iscrizione all'A.N.C. o di modifiche di iscrizioni di competenza del Comitato Centrale A.N.C. - revisioni iscrizioni

Div. 2^ - Ispettorato A.N.C.

240

 

Art. 2 L. 57/62

Ricorsi avverso delibere Comitato Regionale A.N.C.

Div. 2^ - Ispettorato A.N.C.

90

 

Art. 8 L. 57/62

Ricorsi avverso delibere Comitato Centrale A.N.C.

Div. 2^ - Ispettorato A.N.C.

90

 

Art. 6 L. 57/62

 

     CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Procedimento

Unità organizzativa

Termine (giorni)

Note

Norme di riferimento

Parere su affari non previsti dall'art. 7 legge n. 1/1978 (progetti e contratti concernenti esecuzione di opere pubbliche di cui all'art. 1 della legge 1/1978)

Pres. Gen.le Pres. Sezione

45

 

L. n. 1/1978

Pareri su argomenti di grande rilevanza tecnico-scientifica rientranti nelle competenze del Consiglio Superiore quali ad es. aggiornamenti di capitolati speciali, tipo, emanazione aggiornamenti normativa tecnica e formulazione delle istruttorie

Pres. Gen.le Pres. Sezione

45

 

 

 

     PROVVEDITORIATI ALLE OPERE PUBBLICHE E MAGISTRATI ALLE ACQUE E PER IL PO (indicazione dei tempi necessari per l'espletamento dell'iter procedimentale eslcusivamente presso i Provveditorati ed i Magistrati)

Procedimento

Unità organizzativa

Termine (giorni)

Note

Norme di riferimento

Collocamento in posizione di comando e proroga

Ufficio amm.vo

30

 

D.P.R. 10.1.57 n. 3

Rilascio tessere riconoscimento

Ufficio amm.vo

30

 

 

Esame riserve od opposizione ad ordine di servizio

Capo dell'istituto

60

 

 

Contrattazione decentrata (dall'esame richiesta di convocazione alla trasmissione verbale al Ministero)

Capo dell'istituto

90

 

Art. 10 D.L.gs 29/93 C.C.N.L. 3.3.95 art. 8

Determinazione ritardi e permessi da recuperare

Ufficio amm.vo

30

 

Legge 23.12.95 n. 724 art. 22 3° comma e circ. Min. Funzione Pubbl. 24.2.95 n. 7

Comunicazione al Ministero ed al dipendente di assenza ingiustificata

Uffcio amm.vo

30

 

D.L.gs 29/1993 art. 59

Assenza per malattia:

Ufficio amm.vo

90

 

C.C.N.L. 3.3.95

comunicazione alla D.P.T. ed al Ministero

 

 

 

art. 21

Congedo ordinario

Ufficio amm.vo

15

 

C.C.N.L. 3.3.95 art. 16

Permessi retribuiti

ufficio amm.vo

60

 

C.C.N.L. 3.3.95 art. 18

150 ore per motivi di studio

Ufficio amm.vo

30

 

D.P.R. 23.8.88 n. 395 art. 3

Congedo straordinario per motivi di studio senza assegni

Ufficio amm.vo

30

 

L. 13.8.84 n. 476

Aspettativa per servizio militare predisposizione decreto di concessione e ripresa di servizio

Ufficio amm.vo

60

 

D.P.R. 10.1.57 n. 3

Cariche elettive

Ufficio amm.vo

30

 

L. 27.12.85 n. 816

Tossicodipendenti

 

30

 

D.P.R. 17.1.90 n. 44

Assistenza handicappati

Ufficio amm.vo

30

 

L. 5.2.92 n. 104

 

 

 

 

L. 27.10.93 n. 423

Donazione sangue

Ufficio amm.vo

15

 

L. 13.7.1967 n. 584

Trattamento economico accessorio predisposizione atti a decorrere dall'effettiva disponibilità di fondi

Ufficio amm.vo

60

 

D.P.R. 30.5.72 n. 748 C.C.N.L. 3.3.95 art. 34

Attestati di servizio e certificazioni

Ufficio amm.vo

15

 

D.P.R. 10.1.1957 n. 3

Formazione ed aggiornamento personale: istruttoria e comunicazione richieste

Ufficio amm.vo

30

 

D.L.gs 3.2.93 n. 29

Procedimenti disciplinari

Ufficio amm.vo

60

 

D.L.gs 29/93 art. 59 C.C.N.L. 3.3.95

Avviamento al lavoro

Ufficio amm.vo

120

 

L. 28.2.87 n. 56

Assunzione non vedenti per chiamata diretta: richiesta al Ministero

Ufficio amm.vo

60

 

L. 113 - 1985

Progetti finalizzati

Ufficio amm.vo

30

 

D.P.R. 266/1987

 

 

 

 

D.P.R. 44/1990

Mobilità

Ufficio amm.vo

30

 

D.M. Funz. Pubb.

 

 

 

 

15/06/95

Collocamento fuori ruolo

Ufficio amm.vo

30

 

Leggi varie

Part-time

Ufficio amm.vo

60

 

C.C.N.L. 3.3.95 art. 15

Trasferimento al altra sede

Ufficio amm.vo

45

 

D.P.R. 10.1.57 n. 3

Trasferimento di ruolo ad altra Amministrazione

Ufficio amm.vo

45

 

D.P.R. 10.1.57 n. 3 art. 199 e 200

Passaggio di ruolo interno all'Amministrazione

Ufficio amm.vo

45

 

Leggi varie

Distacchi sindacali

Ufficio amm.vo

30

 

D.P.C.M. 27.10.94 n. 770

Permessi sindacali

Ufficio amm.vo

15

 

D.P.C.M. 27.10.94 n. 770

Aspettative e permessi non retribuiti

Ufficio amm.vo

30

 

D.P.C.M. 27.10.94 n. 770

Assemblea del personale

Ufficio amm.vo

10

 

D.P.R. 266/87

Sciopero

Ufficio amm.vo

15

 

Costituzione art. 39

Collocamento a riposo

Ufficio amm.vo

30

 

D.P.R: 10.1.57 n. 3

Dimissioni - permanenza in servizio oltre il limite di età

Ufficio amm.vo

45

 

D.P.R. 10.1.57 n. 3 LL. 421/92 e 28.2.90 n. 37

Rapporti informativi

Ufficio amm.vo

60

 

D.P.R. 10.1.57 n. 3 D.P.R. 686/57

Affidamento incarichi

Ufficio amm.vo

60

 

D.P.R. n. 3/1957

Liquidazione e pagamento fatture spese minute (entro L. 120.000) dall'acquisizione della documentazione utile a norma delle vigenti disposizioni per procedere alla liquidazione ovvero dall'effettiva disponibilità dei fondi assegnati all'ufficio decentrato

Ufficio amm.vo

30

 

D.P.R. 30.11.79 n. 718

Liquidazione e pagamento fatture spese di funzionamento dall'acquisizione della documentazione utile a norma delle vigenti disposizioni per procedere alla liquidazione ovvero dall'effettiva disponibilità dei fondi assegnati all'ufficio decentrato

Ufficio amm.vo

60

 

D.P.R. 30.11.79 n. 718

Compensi a membri organi collegiali dalla datadi disponibilità dei fondi

Ufficio amm.vo

60

 

L. 1/1978, L. 57/1962, D.P.R. 655/1964; D.P.R. 344/1994

Liquidazione e pagamento indennità di missione dalla data di disponibilità dei fondi

Ufficio amm.vo

90

 

L. 836/1973

Parere comitato tecnico amministrativo o comitato tecnico magistratura Venezia

Ufficio amm.vo

120

 

D.P.R. 1534/1955

Commissione regionale prezzi: pubblicazione tabelle approvate e diffusione

Ufficio tecnico

30

 

Circ. LL.PP. 505/1978

Revisione tecnica-amministrativa del certificato di collaudo

Ufficio tecnico

90

 

R.D. 350/1895

Revisione tecnica-amministrativa del certificato di regolare esecuzione

Ufficio tecnico

60

 

R.D. 350/1895

Approvazione certificato di collaudo o di regolare esecuzione della data di disponibilità dei fondi

Ufficio amm.vo

45

 

R.D. 350/1895

Visto di congruità su parcelle per incarichi professionali

Ufficio tecnico

45

 

Leggi varie

Visto di congruità su preventivi di altre amministrazioni statali per lavori

Ingegnere Capo

60

 

Leggi varie

Istanza di iscrizione, di modifica, di recupero all'A.N.C.

Segreteria A.N.C.

150

 

Legge 57/10.2.1962 artt. 12-18-25

Revisione iscrizione all'A.N.C.

Segreteria A.N.C.

120

 

Legge 57/1962 art. 6

Rilascio certificati di iscrizione all'A.N.C. non richiesti a vista

Segreteria A.N.C.

15

 

Legge 57/62 art. 17 Legge 768/15-11-86 art. 7

Richiesta di notizie o di atti da enti o privati riguardo alle iscrizioni all'A.N.C.

Segreteria A.N.C.

30

 

Legge 57/1962 art. 10

Richieste di elenchi di imprese iscritte all'A.N.C. ai fini di demolizione opere abusive

Segreteria A.N.C.

30

 

Legge 47/1985

Ufficio relazioni con il pubblico: accesso formale ai documenti amministrativi

Ufficio amm.vo

30

 

Legge 24/1990 art. 25

Verifica di istanze di intervento

Ingegnere Capo

60

 

Leggi varie

Subappalti in ambito di cottimi

Ingegnere Capo

30

 

Legge n. 406/91 e Legge 109/94 art. 34

Subappalti in ambito di contratti

Ufficio amm.vo

60

 

Legge 406/91 e Legge 109/94 art. 34

Pioppicoltura

Ingegnere Capo

180

 

R.D. 18.6.1936 n. 1338

Concessione aree demaniali lacuali di durata inferiore a sei anni e canone minore di L. 1.500.000

Ingegnere Capo

360

 

R.D. 1.12.1895 N. 726

Concessione aree demaniali fluviali

Ingegnere Capo

150

 

R.D. 25.7.1904 n. 523

Estrazione di inerti degli alvei

Ingegnere Capo

360

 

R.D. 1.12.1895 n. 726

Autorizzazioni di polizia idraulica

Ingegnere Capo

120

 

R.D. 25.7.1904 n. 523

Delimitazioni aree e spiagge demaniali lacuali (istruttoria e verbale)

Ingegnere Capo

180

 

R.D. 1.12.1895 n. 726 R.D. 25.7.1904 n. 523

Delimitazioni pertinenze demaniali fluviali

Capo dell'Istituto

180

 

R.D. 25.7.1904 n. 523 L. 10.10.1962 n. 1484 art. 5

Progettazione di interventi di ordinaria manutenzione dalla comunicazione dell'approvazione del programma

Ingegnere Capo

90

 

D.M. 29.5.1895

Progettazione di interventi di straordinaria manutenzione dalla comunicazione dell'approvazione del programma entro l'importo di L. 2 miliardi

Ingegnere Capo

150

 

D.M. 29.5.1895

Progettazione di nuove opere e strarodinaria manutenzione dalla comunicazione dell'approvazione del programma entro L. 20 miliardi

Ingegnere Capo

240

 

D.M. 29.5.1895

Emissione decreto di approvazione progetti interventi di ordinazia e straordinaria manutenzione, nonché nuove opere, dalla stipula del contratto o dal verbale di gara

Ufficio amm.vo

30

 

Leggi varie

Emissione decreto di approvazione progetti interventi in economia e/o cottimo dalla trasmissione del progetto o del verbale di gara

Ufficio amm.vo

30

 

Leggi varie

Indizione della gara dalla comunicazione del capo dell'istituto

Ufficio amm.vo

30

 

Leggi varie

Registrazione, notifica e pubblicazione disciplinare di concessione grande derivazione

Ingegnere Capo

90

 

R.D. 11.12.1933 n. 1775

Registrazione, notifica e pubblicazione disciplinare di concessione area demaniale fluviale o lacuale

Ingegnere Capo

90

 

R.D. 1.12.1895 n. 726

Sopralluoghi per verifica impianti depurazione e trattamento da realizzare entro la conterminazione lagunare

Sezione antinquinamento

45

 

Legge 16.4.1973 n. 171 D.P.R. 20.9.73 n. 962 Legge 31.5.1995 n206

Analisi di laboratorio

Sezione antinquinamento

30

 

Legge 16.4.1973 n. 171 D.P.R. 20.9.1973 n. 962

Rilascio di concessioni e autorizzazioni allo scaarico dei reflui

Sezione antinquinamento

180

di cui 60 nulla-osta provvisorio

Legge 5.3.1963 n. 366 Legge 31.5.1995 n. 206

Concessione spazio acque ad uso ormeggio natanti

Ufficio salvaguardia di Venezia del Magistrato alle Acque

120

di cui 30 nulla-osta provvisorio

Legge 5.3.1963 n. 366 artt. 3-6-29

Concessione spazio acqueo con pontili, gru, molo, bilancione dapesca, scalo alaggio e varo natanti - porticcioli turistici

Ufficio salvaguardia di Venezia del Magistrato alle Acque

200

di cui 60 nulla-osta provvisorio

Legge 5.3.1966 n. 366

Concessione spazio acqueo lagunare ad uso allevamento mitili e simili

Ufficio salvaguardia di Venezia del Magistrato alle Acque

180

di cui 90 nulla-osta provvisorio

Legge 5.3.1963 n. 366 art. 7/10

Legge 16.4.1973 n. 171 art. 9

Legge 8.10.1976 n. 690 art. 1 ter

 

     DIREZIONE GENERALE DELLE OPERE MARITTIME

Procedimento

Unità organizzativa

Termine (giorni)

Note

Norme di riferimento

Provvedimento di esecuzione di sentenza o lodo arbitrale, comprensivo di liquidazione e pagamento

Div.I - Div. II

90

 

R.D. n. 2440/23

R.D. n. 827/24

D.P.R. n. 1063/62

Provvedimento di definizione transattiva di vertenze

Div. I - Div. II

270

 

R.D. n. 2440/23

 

 

 

 

R.D. n. 827/24

 

 

 

 

L. n. 86/86

Provvedimento di riconoscimento di procura a riscuotere somme in dipendenza della esecuzione di lavori

Div. I - Div. II

30

 

L. n. 2248/1865 art. 339

 

 

 

 

Art. 2 ter L. 203/91

Provvedimento di riconoscimento di cessione di crediti maturati in dipendenza dell'esecuzione di lavori

Div. I - Div. II

30

 

R.D. 2248/865 art. 339

 

 

 

 

Art. 2 ter L. 203/91 R.D. 2440/23

Decreto di finanziamento di perizie relative a lavori in economia di somma urgenza

Div. I - Div. II

30

 

R.D. 350/1895

 

 

 

 

D.P.R. 423/80

 

 

 

 

L. 86/86

Approvazione di progetto

 

180

 

 

Approvazione di variante o suppletiva contenete atto di sottomissione o aggiuntivo:

Div. I - Div. II

180

 

 

a) istruttoria presso la direzione generale;

 

 

 

 

b) parere competente organi consultivi;

 

 

 

 

c) stipula atto di contratto sottomissione o aggiuntivo

 

 

 

 

d) approvazione atto di contratto di sottomissione o aggiuntivo e approvazione contestuale del progetto esecutivo o della perizia di variante e/o suppletivo

Div. I - Div. II

180

 

 

Provvedimento ministeriale per la definizione in via amministrativa in corso d'opera delle controversie sorte in dipendenza dell'esecuzione dei lavori, dall'invio degli atti da parte dell'ufficio periferico

Div. I - Div. II

90

 

R.D. n. 350/1895 D.P.R. n. 1063/62

Provvedimento di definizione in via amministrativa delle controversie dopo approvazione contabilità finale

Div. I - Div. II

365

 

R.D. n. 350/1895 D.P.R. n. 1063/62

 

     DIREZIONE GENERALE DEL COORDINAMENTO TERRITORIALE

Procedimento

Unità organizzativa

Termine (giorni)

Note

Norme di riferimento

Procedimento di localizzazione delle opere di interesse statale

1° Ufficio Tecnico Provveditorati alle O.PP. competenti per territorio

75

Il termine indicato è valido nel caso in cui si raggiunga la determinazione positiva in sede di conferenza di servizi. Lo stesso termine risulta di complessivi giorni 105 nell'ipotesi in cui occorra sottoporre al Consiglio dei Ministri la proposta di

determinazione adottata dalla conferenza di servizi, ai sensi del comma 4 dell'art. 81 DPR 616/77, di procedere in difformità dagli strumenti urbanistici. Detti termini non contemplano l'intervallo di tempo necessario per la pronuncia del Consiglio dei

Ministri. Infine, in caso di parere contrario del comune interessato relativamente ad un'opera che sia conforme al PRG, i tempi necessari risultano di complessivi 135 giorni inclusi quelli occorrenti per la prinuncia del Consiglio dei Ministri (30 gg), ai

sensi dell'art. 17 com. 3bis della legge n. 127/1997.

Art. 81 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 come modificato dal DPR 18.04.1994 n. 383 e successive modifiche.

 

     SERVIZIO TECNICO CENTRALE - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI

Procedimento

Unità organizzativa

Termine (giorni)

Note

Norme di riferimento

Dichiarazione avvenuto deposito documentazione per produzione in sede dichiarata di elementi prefabbricati

Segr. Gen. e Div. Comp.

90

I termini indicati non comprendono quelli eventuali del Consiglio Superiore dei LL.PP. per gli affari da sottoporre al Consiglio stesso

L. n. 1086/71 D.M. 3.12.87

Autorizzazione per produzione di prefabbricati di serie controllata

Segr. Gen. e Div. Comp.

150

I termini indicati non comprendono quelli eventuali del Consiglio Superiore dei LL.PP. per gli affari da sottoporre al Consiglio stesso

L. n. 1086/71 D.M. 3.12.87

Rilascio certificato di idoneità statica sistemi di prefabbricazione

Segr. Gen. e Div. Comp.

180

I termini indicati non comprendono quelli eventuali del Consiglio Superiore dei LL.PP. per gli affari da sottoporre al Consiglio stesso

L. n. 64/4

Dichiarazione avvenuto deposito documentazione controlli su produzione acciai da c.a. e per carpenterie; prima richiesta di qualificazione

Segr. Gen. e Div. Comp.

90

I termini indicati non comprendono quelli eventuali del Consiglio Superiore dei LL.PP. per gli affari da sottoporre al Consiglio stesso

L. n. 1086/71 D.M. 14.2.1992

Dichiarazione avvenuto deposito documentazione controlli su produzione di acciai da c.a., c.a.p. e per carpenterie; controlli successivi alla qualificazione iniziale

Segr. Gen. e Div. Comp.

90

I termini indicati non comprendono quelli eventuali del Consiglio Superiore dei LL.PP. per gli affari da sottoporre al Consiglio stesso

L. n. 1086/71 D.M. 14.2.92

Riconoscimento di equivalenza per controlli produzione di acciai da c.a., c.a.p. e per carpenterie da parte di Paesi C.E.E.

Segr. Gen. e Div. Comp.

150

 

Legge n. 1086/1

Rilascio autorizzazione ai laboratori prove materiali da costruzione

Segr. Gen. e Div. Comp.

630

 

Legge n. 1086/71

Quesiti

Segr. Gen. e Div. Comp.

45

 

 

 

     DIREZIONE GENERALE DELLA DIFESA DEL SUOLO

Procedimento

Unità organizzativa

Termine (giorni)

Note

Norme di riferimento

Autorizzazione provvisoria all'inizio dei lavori delle concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche e alla costruzione di elettrodotti superiori a 220 KW

Uff. Terr. Area-1

320

1 - Al procedimento partecipano il funzionario designato del Provveditorato OO.PP. competente per il territorio ed il Consiglio Superiore dei LL.PP.

Art. 13 T.U. 1775/33

 

 

 

2 - Di cui 120 gg. per adempimenti di soggetti diversi dalla Amministrazione dei Lavori Pubblici

 

Rinnovo di concessioni di grande derivazione

Funzionario designato dal Provveditorato OO.PP. competente per territorio

450

1 - Alla fase istruttoria partecipano anche il Servizio Idrografico Nazionale, il Magistrato alle Acque di Venezia ed il Magistrato per il Po di Parma

Art. 28 T.U. 1775/33

a) fase istruttoria

 

 

 

 

 

 

 

2 - Di cui 150 gg. per adempimenti di soggetti diversi dalla Amministrazione LL.PP.

 

b) fase decisoria

Uff.Terr.Area - 1-

300

1 - Alla fase decisoria partecipa anche il funzionario designato del Provvediotrato OO.PP. competente per territorio ed il C.S. LL.PP.

 

 

 

 

2 - di cui 180 gg. per adempimenti di soggetti diversi dalla Amministrazione dei Lavori Pubblici

 

Autorizzazione alle cessioni di utenza relativa a concessione di grande derivazione

Uff.Terr.Area - 1-

250

1 - Al procedimento partecipa anche il funzionario designato del Provveditorato OO.PP. competente per territorio

Art. 20 T.U. 1775/33

 

 

 

2 - di cui 180 gg. per adempimenti di soggetti diversi dalla Amministrazione dei Lavori Pubblici

 

Autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio di elettrodotti superiori a 220 KW

Uff.Terr.Area - 1-

400

Al procedimento partecipa anche il funzionario designato del Provveditorato OO.PP. competente per territorio, la Direzione Generale del Coordinamento Territoriale ed il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Artt. 108 e segg. T.U. 1775/33

 

 

 

2 - di cui 120 gg. per adempimenti di soggetti diversi dalla Amministrazione LL.PP.

 

Collaudo linee elettriche

 

200

1 - Al procedimento partecipano la Commissione di collaudo ed il funzionario designato del Provveditorato Oo.PP. competente per territorio

Art. 25 Regolamento 1285/20

 

 

 

2 - La Commissione di collaudo opererà dopo tre anni dalla messa in esercizio della linea

 

Procedimenti acquisizione al Demanio, sdemaliazzazione concessione di aree di sedime demaniale

Uff. Terr. Area

300

 

 

Concessioni estrazioni di inerti dai tratti di alveo dei corsi d'acqua ricadenti nelle competenze dello Stato

Funzionario designato dal Provv. OO.PP. competente per territorio

200

1 - Al procedimento partecipano anche gli uffici terr.li della Dir.Gen.Difesa Suolo

 

Formazione elenchi suppletivi di acque pubbliche

Uff.Terr-Area

600

Di cui 180 gg. per adempimenti di soggetti diversi dalla Amm.ne LL.PP.

Art. 1 T.U. 1775/33

Concessioni grandi derivazioni acque pubbliche e varianti sostanziali

Funzionario designato dal Provv. OO.PP. competente per territorio

800

1 - Alla fase istruttoria partecipano anche l'Ufficio Territoriale di Area della Difesa Suolo, il Servizio Idrografico Nazionale, il Magistrato alle Acque di Venezia e il Magistrato per il Po di Parma

 

 

 

 

2 - di cui 300 gg. per gli adempimenti di soggetti diversi dall'Amministrazione dei LL.PP.

Art. 5 e segg. T.U. 1775/33

b) fase decisoria

Uff.Terr.Area - 1-

300

1 - Alla fase decisoria partecipa anche il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

 

Varianti non sostanziali alle concessioni di grande derivazione

Funzionario designato del Provv.to alle OO.PP. competente per territorio

900

1 - Alla fase istruttoria partecipano anche l3Ufficio territoriale di Area della Difesa Suolo, il Servizio Idrografico Nazionale, il Magistrato alle Acque di Venezia ed il Magistrato per il Po di Parma

Art. 49 T.U. 1775/33

 

 

 

2 - di cui 300 gg. per adempimenti di soggetti diversi dalla Amministrazione Lavori Pubblici

 

b) fase decisoria

Uff.Terr.Area - 1-

350

1 - Alla fase decisoria partecipa anche il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

 

 

     DIREZIONE GENERALE DELL'EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI

Procedimento

Unità organizzativa

Termine (giorni)

Note

Norme di riferimento

Cooperative edilizie forze armate e di polizia promesse di contributi

Div. I

60

 

Art. 7 L. n. 492/75

Approvazione contratti cessione e locazione alloggi cooperative

Div. I

90

 

Art. 111 T.U. n. 1165/38

Cooperative edilizie fruenti contributo erariale concesso da Ministero Lavori Pubblici autorizzazione cancellazione ipoteca alloggi

Div. I

30

 

Art. 146 T.U. n. 1165/38

Cooperative edilizie fruenti contributo erariale concesso dal Ministero Lavori Pubblici autorizzazione svincolo prelievo fondi manutenzione

Div. I

60

 

T.U. n. 1165/38

Autorizzazione edilizia scolastica in deroga ai limiti previsti al punto 2.1 del D.M. 18.12.1975

Div. IV

45

 

D.M. 18.12.1975

Nulla osta all'alienazione e variazione d'uso agli edifici scolastici realizzati ai sensi della Legge 645/1954 e successive modifiche

Div. IV

60

 

Legge 645/1954

Concessione contributi danni di guerra nelle regioni a regime speciale

Div. III

30

Con legge 30.12.1991, n. 412 "Disposizioni in materia di finanza pubblica" art. 2, è cessata la concessione di contributi ed indennizzi per danni di guerra a decorrere dall'anno finanziario 1992

Legge n. 958/58

Legge n. 610/66

Deroghe edilizia antisismica

Div. III

180

 

Art. 12 L. 64/74

Interventi richiesti dalle Amministrazioni Provinciali

Div. III

90

 

Legge n. 57/88 art. 17

Erogazione ratei per convenzioni o per decreti di trasferimento lavori in corso

Ufficio Attuazione D.L.vo 96/93

120

 

Art. 5 L. 64/86 - Art. 9, comma 4, D.L.vo 96/93

Proroga convenzioni

Uffici Tecnici III - IV

120

 

Art. 5 L. 64/86

Chiusura convenzioni/trasferimenti opere completate

Uffici Tecnici III - IV

180

 

Art. 5 L. 64/86

 

 

 

 

Art. 9 D.L.vo 96/93

Erogazioni per lavori in gestione diretta e non trasferiti

Ufficio Attuazione D.L.vo 96/93

150

 

D.L.vo 96/93

Approvazione collaudo e rev. prezzi opere in gestione diretta

Uffici Tecnici III - IV

180

 

D.L.vo 96/93

Erogazioni su richiesta concessionari

Ufficio Attuazione D.L.vo 96/93

45

 

D.L.vo 96/93 Disciplinare di concessione OO.PP. Casmez

Chiusura rapporti di concessione

Uffici Tecnici III - IV

300

 

D.L.vo 96/93 Disciplinare di concessione OO.PP. Casmez

Stipula atto aggiuntivo lavori in gestione diretta non trasferiti

Divisione VI

120

 

R.D. 350/1895

 

 

 

 

D.P.R. 1063/62

 

 

 

 

R.D. 440/23

 

 

 

 

R.D. 827/24

Approvazione perizie di variante opere non trasferite

Uffici Tecnici III - IV

150

 

R.D. 350/1895

 

 

 

 

D.P.R. 1063/62

Presa d'atto varianti non sostanziali opere trasferite

Uffici Tecnici III - IV

150

 

Art. 5, L. 64/86 Delibera CIPE 8,4,87 n. 157

Approvazione perizie di variante sostanziale (estendimento) opere trasferite

Uffici Tecnici III - IV

210

 

Art. 5, L. 64/86 Delibera CIPE 13,3,95 R.D. 350/1865

 

 

 

 

D.P.R. 1063/62

Risoluzione amministrativa di riserve

Divisione VI

365

 

R.D. 350/1895

 

 

 

 

D.P.R. 1063/62

Pagamento parcelle (per incarichi, liberi professionisti e avvocatura)

Ufficio Attuazione D.L.vo 96/93

90

 

Norme varie caso per caso

Riconoscimento riduzione crediti per somministrazioni idriche

Ufficio Tecnico IV

60

 

Art. 10, comma 5, D.L. n. 244/95, convertito in L. 341/95

Esecuzione di sentenze o di lodi arbitrali

Divisione VI

80

 

D.L.vo 96/93

 

 

 

 

R.D. 2440/23

 

 

 

 

R.D. 827/24

 

 

 

 

D.P.R. 1063/62

Rimborsi ai concessionari per esiti di contenzioso

Ufficio Attuazione D.L.vo 96/93

180

 

D.L.vo 96/93 Disciplinare di concessione OO.PP. Casmez

Transazioni

Divisione VI

270

 

D.L.vo 96/93

 

 

 

 

R.D. 2440/23

 

 

 

 

R.D. 827/24

 


[1] Abrogato dall'art. 1 del D.P.C.M. 11 novembre 2011, n. 225.