§ 57.7.426 - D.L. 28 maggio 1981, n. 255.
Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:28/05/1981
Numero:255


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa di lire 1.703 miliardi per l'anno finanziario 1981 relativa:
Art. 2.      Il personale non docente delle università, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano e delle opere universitarie in servizio alla data del 1° luglio 1979, in possesso [...]
Art. 3.      A decorrere dal 1° gennaio 1979 gli assegni di studio di cui all'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, le borse [...]
Art. 4.      Fermo restando quanto previsto dall'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il regolamento previsto al secondo comma dello stesso articolo dovrà anche [...]
Art. 5.      Il primo comma dell'art. 95 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è sostituito come segue:
Art. 6.      Il personale direttivo della scuola, esonerato dal servizio ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ovvero perché chiamato, in ragione del suo [...]
Art. 7.      Ai fini dell'attribuzione dei benefici derivanti dall'applicazione dei decreti presidenziali di cui all'art. 1 del presente decreto si applicano le disposizioni previste dall'art. 172 della [...]
Art. 8. 
Art. 9.      All'onere di lire 1.703 miliardi derivante dall'attuazione del presente decreto nell'anno finanziario 1981, si provvede per lire 1.663 miliardi mediante riduzione del fondo iscritto al cap. 6856 [...]
Art. 10.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in [...]


§ 57.7.426 - D.L. 28 maggio 1981, n. 255. [1]

Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la corresponsione di miglioramenti economici al personale della scuola di ogni ordine e grado, compresa l'Università.

(G.U. 2 giugno 1981, n. 149)

 

     Art. 1.

     E' autorizzata la spesa di lire 1.703 miliardi per l'anno finanziario 1981 relativa:

     a) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 30 luglio 1980 tra il Governo e i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL - CISL - UIL e CISAPUNI e successivamente sottoscritti anche dai rappresentanti della CONFSAL-SNALS per la corresponsione al personale delle Università, degli istituti di istruzione universitaria, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano dei miglioramenti economici indicati nel decreto medesimo;

     b) all'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi per il triennio contrattuale 1979-81 intervenuti il 16 gennaio 1981 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL - CISL - UIL ed i sindacati scuola confederali ed i sindacati autonomi (SNALS - CONFSAL) e, a parte, con i rappresentanti della Federazione nazionale CISNAL - scuola per la corresponsione al personale ispettivo, direttivo, docente e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato dei miglioramenti economici indicati nel decreto medesimo, nonché del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione delle intese di integrazione dei predetti accordi per l'estensione degli stessi miglioramenti al personale direttivo e docente dei Conservatori di musica, delle Accademie di belle arti e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza;

     c) all'attribuzione dei benefici di cui ai successivi articoli del presente decreto.

 

          Art. 2.

     Il personale non docente delle università, degli osservatori astronomici, astrofisici, vulcanologici e vesuviano e delle opere universitarie in servizio alla data del 1° luglio 1979, in possesso delle qualifiche e dei requisiti di cui ai primi tre commi dell'art. 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312, può essere inquadrato, a domanda, nella qualifica funzionale immediatamente superiore con le stesse modalità previste nel suddetto articolo, anzichè per effetto di quanto disposto dagli articoli 80 e 85 della predetta legge. Il medesimo personale in servizio alla data del 13 luglio 1980 è, a domanda, inquadrato secondo i criteri stabiliti dal quarto comma dell'art. 4 della medesima legge, con la decorrenza ivi prevista, ove alla predetta data abbia maturato la qualifica intermedia. A tali fini gli inquadramenti derivanti dall'applicazione del primi tre commi dell'art. 4 della suddetta legge saranno effettuati con decorrenza non anteriore al 1° luglio 1979 mentre quelli derivanti dall'applicazione dell'art. 4, quarto comma, della stessa legge con le decorrenze previste dalla norma medesima [2] .

     Tra i destinatari dell'art. 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, si considerano anche i dipendenti appartenenti alle carriere tecniche esecutive e di concetto strutturate su due oppure su una sola qualifica che entro la data del 13 luglio 1980 avrebbero raggiunto, in base alla progressione economica prevista dal precedente ordinamento, un parametro di stipendio non inferiore a quello stabilito per le qualifiche intermedie delle carriere amministrative tipiche e semprechè lo sviluppo economico delle suddette carriere tecniche prevedesse all'apice un parametro non inferiore a quello terminale delle carriere tipiche corrispondenti.

     Ai soli fini dell'applicazione dei benefici di cui all'art. 4, primo, secondo, terzo e quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, le percorrenze nelle carriere del personale tecnico sono equiparate a quella del personale amministrativo [3] .

     La domanda di cui al precedente primo comma dovrà essere presentata al rettore o direttore dell'istituzione universitaria presso la quale l'interessato presta servizio entro trenta giorni dall'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente l'identificazione delle qualifiche e dei profili professionali previsti dall'art. 80 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

          Art. 3.

     A decorrere dal 1° gennaio 1979 gli assegni di studio di cui all'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, le borse di studio prorogate ai sensi dell'art. 23, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808 e dall'articolo unico della legge 19 febbraio 1979, n. 54, nonché i contratti di cui all'art. 5 del succitato decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, nella legge 30 novembre 1973, n. 766, sono maggiorati di L. 500.000 annue lorde.

     Detta maggiorazione si applica anche per le borse di studio del Consiglio nazionale delle ricerche di cui all'art. 58 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e per quelle indicate nell'art. 7, ottavo comma, della legge 21 febbraio 1980, n. 28.

 

          Art. 4.

     Fermo restando quanto previsto dall'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, il regolamento previsto al secondo comma dello stesso articolo dovrà anche prevedere che una quota dei proventi derivanti dalle prestazioni di contratti e convenzioni venga destinata ad un fondo comune di ateneo da ripartire fra il personale non docente dell'ateneo stesso non compreso fra i destinatari del terzo comma del medesimo art. 66.

 

          Art. 5.

     Il primo comma dell'art. 95 della legge 11 luglio 1980, n. 312, è sostituito come segue:

     "L'indennità di cui alla legge 16 maggio 1974, n. 200, e all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, compete soltanto al personale dei policlinici universitari a gestione diretta ed a quello delle cliniche universitarie convenzionate indicato nelle relative convenzioni".

     E' abrogato il secondo comma dell'art. 95 della legge 11 luglio 1980, n. 312 [4] .

 

          Art. 6.

     Il personale direttivo della scuola, esonerato dal servizio ai sensi dell'art. 54 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, ovvero perché chiamato, in ragione del suo ufficio, a far parte di commissioni di esami di Stato, mantiene il diritto a percepire, per i periodi di esonero, l'indennità di cui all'art. 54 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

     Per tali periodi l'indennità medesima è corrisposta, altresì, in relazione all'effettivo esercizio della direzione della istituzione scolastica, al docente che, a norma dell'art. 3, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sostituisce il capo di istituto.

     Il disposto di cui al primo comma si applica anche al personale ispettivo tecnico periferico.

 

          Art. 7.

     Ai fini dell'attribuzione dei benefici derivanti dall'applicazione dei decreti presidenziali di cui all'art. 1 del presente decreto si applicano le disposizioni previste dall'art. 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

 

          Art. 8. [5]

     Per il personale collocato a riposo con decorrenza successiva al 1° febbraio 1981, la pensione viene liquidata sulla base dell'intero beneficio derivante dal riconoscimento delle anzianità.

     Il personale cessato dal servizio nel corso di vigenza del triennio contrattuale 1979-81, decorrente dal 1° gennaio 1979 per il personale non docente delle università, compresi gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i professori incaricati esterni, e dal 1° aprile 1979 per il personale della scuola, si considera inquadrato nei nuovi livelli retributivi, ai soli fini del trattamento di quiescenza, secondo i criteri stabiliti per il personale in servizio alla data del 1° febbraio 1981 e con riferimento all'anzianità maturata sino alla data di cessazione dal servizio. La pensione viene riliquidata sulla base dell'intero beneficio derivante dal riconoscimento delle anzianità.

     Sul nuovo trattamento di pensione determinato ai sensi del precedente comma, da corrispondere con effetto dal 1° febbraio 1981, è effettuato il conguaglio con le somme percepite a titolo di pensione, ivi compreso l'acconto pensionabile.

 

          Art. 9.

     All'onere di lire 1.703 miliardi derivante dall'attuazione del presente decreto nell'anno finanziario 1981, si provvede per lire 1.663 miliardi mediante riduzione del fondo iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo e per lire 40 miliardi mediante riduzione dello stanziamento del cap. 4010 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione per lo stesso anno finanziario.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 10.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. unico della L. 24 luglio 1981, n. 391.

[2]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[3]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[4]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[5]  Articolo così sostituito dalla legge di conversione.