Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 05/01/1982 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. Con effetto dal 1° febbraio 1981, gli stipendi annui lordi iniziali previsti dall'art. 16 della legge 3 aprile 1979, n. 101, per il personale di ruolo delle Aziende dipendenti dal Ministero [...] |
Art. 2. In prima applicazione del presente decreto, l'inquadramento del personale nelle categorie o livelli retributivi di cui al precedente art. 1 è disposto sulla base dell'anzianità di servizio, di [...] |
Art. 3. Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto su tutti gli elementi retributivi, ritenute e contributi, indicati negli articoli 153 e 154 della [...] |
Art. 4. I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra il trattamento economico determinato ai sensi del presente decreto e quello in godimento alla data del 31 gennaio 1981 in applicazione [...] |
Art. 5. Con effetto dal 31 gennaio 1981 sono soppressi i trattamenti economici transitori previsti dagli articoli 17, 34 e 41 della legge 3 aprile 1979, n. 101 |
Art. 6. Con effetto della data di entrata in vigore del presente decreto, al personale non di ruolo di cui alle leggi 14 dicembre 1965, n. 1376, e 9 gennaio 1973, n. 3, ed al decreto del Presidente [...] |
Art. 7. Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della legge 22 dicembre 1981, n. 797 |
§ 98.1.30845 - D.P.R. 5 gennaio 1982, n. 23.
Attribuzione di miglioramenti economici al personale delle Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
(G.U. 4 febbraio 1982, n. 34)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 9 della
Vista la
Vista la
Visto il
Visto l'accordo concernente, tra l'altro, il trattamento economico del personale postelegrafonico per il periodo 1° maggio 1979-31 dicembre 1981 concluso il 29 maggio 1981 tra il Governo e i rappresentanti della Federazione unitaria Cgil-Cisl-Uil, del Sindip-Dirstat e della Cisnal;
Vista la
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle poste e delle telecomunicazioni;
Decreta:
Con effetto dal 1° febbraio 1981, gli stipendi annui lordi iniziali previsti dall'art. 16 della
Categoria o livello retributivo |
Importo |
I |
L. 2.160.000 [1] |
II |
L. 2.680.000 |
III |
L. 3.200.000 |
IV |
L. 3.500.000 |
V |
L. 3.900.000 |
VI |
L. 4.300.000 |
VII |
L. 5.040.000 |
VIII |
L. 6.000.000 |
[1] L. 2.400.000 dopo sei mesi dalla data di assunzione.
In prima applicazione del presente decreto, l'inquadramento del personale nelle categorie o livelli retributivi di cui al precedente art. 1 è disposto sulla base dell'anzianità di servizio, di ruolo e non di ruolo comunque prestato alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, ivi compreso quello prestato presso le ex ricevitorie e gli uffici locali già ammesso a riscatto ai fini del trattamento di quiescenza, osservando le seguenti modalità e con riferimento alla posizione giuridica ed economica rivestita alla data del 31 gennaio 1981.
Nel caso in cui l'anzianità sia riferita a servizi di ruolo prestati in qualifiche cui corrisponde un'unica categoria o livello retributivo, si determina, sulla base dell'anzianità complessiva, il trattamento corrispondente ai nuovi stipendi annui lordi di cui al precedente art. 1, comprendendo nella progressione economica, da computare in base all'art. 16 della
Ove l'importo così determinato cada tra due classi o scatti, il dipendente, ferma restando l'attribuzione ad personam del trattamento stesso, si considera collocato nella classe o scatto di stipendio immediatamente inferiore. La frazione di biennio, corrispondente alla differenza tra detto stipendio ed il trattamento ad personam, è valutata per l'ulteriore progressione economica.
Qualora il servizio di ruolo complessivamente maturato sia invece riferibile a diverse posizioni, cui corrispondono più categorie o livelli retributivi:
a) si computa, anzitutto, l'anzianità riferita al più basso di tali livelli retributivi e sulla base dei nuovi stipendi di cui all'art. 1 si determina il relativo valore monetario, con i criteri di cui al precedente secondo comma, detraendo da questo l'importo iniziale del livello;
b) si trasferisce poi detto valore monetario nel livello superiore, sommandolo all'iniziale di quest'ultimo; all'anzianità corrispondente si aggiunge il periodo di servizio prestato nella posizione relativa a tale livello determinando, con le modalità di cui al secondo comma, lo stipendio corrispondente;
c) in presenza di ulteriori passaggi di livello si procede in modo analogo;
d) in sede di passaggio dal penultimo all'ultimo dei livelli retributivi presi in considerazione, oltre quello di cui alla precedente lettera b), lo stipendio si determina con le modalità previste dall'art. 18 della
Al personale delle ex carriere ausiliarie ed esecutive articolate in più qualifiche ed inquadrato, per effetto della
L'anzianità complessiva derivante dall'applicazione del presente articolo viene ridotta di un anno nella posizione iniziale di ruolo.
Nel caso che i passaggi a suo tempo intervenuti comportino l'attribuzione al dipendente di un livello retributivo inferiore a quello in precedenza valutato, vengono seguiti, per la determinazione del relativo trattamento economico, i criteri di cui sopra osservando la esatta successione cronologica dei vari passaggi.
I servizi prestati in posizione non di ruolo sono valutati con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, in ragione dell'1,25% annuo dello stipendio lordo iniziale delle corrispondenti categorie o livelli retributivi.
Le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto su tutti gli elementi retributivi, ritenute e contributi, indicati negli articoli 153 e 154 della
Non hanno invece effetto sulla determinazione delle misure orarie per prestazioni straordinarie a tempo ed a cottimo nonché dei compensi orari di intensificazione di cui al
I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra il trattamento economico determinato ai sensi del presente decreto e quello in godimento alla data del 31 gennaio 1981 in applicazione della
E' fatta salva l'integrale corresponsione dei benefici conseguenti alla progressione economica per anzianità maturata successivamente al 1° febbraio 1981.
Il dipendente mantiene ad personam il trattamento già in godimento qualora quello spettante dal 1° febbraio 1981 risulti di importo inferiore. In tale caso il dipendente si considera collocato nella classe di stipendio immediatamente inferiore, conservando ai fini della progressione economica la frazione di anzianità posseduta.
Con effetto dal 31 gennaio 1981 sono soppressi i trattamenti economici transitori previsti dagli articoli 17, 34 e 41 della
Con effetto della data di entrata in vigore del presente decreto, al personale non di ruolo di cui alle leggi 14 dicembre 1965, n. 1376, e 9 gennaio 1973, n. 3, ed al
Alla copertura della spesa derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede ai sensi della
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.