§ 77.5.59 – L. 18 dicembre 1960, n. 1561.
Norme relative all'indennità di anzianità spettante agli impiegati privati.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.5 indennità
Data:18/12/1960
Numero:1561


Sommario
Art. 1.      L'indennità di anzianità dovuta ai sensi dell'art. 10, penultimo comma, del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, [...]
Art. 2.      Il computo dell'indennità è effettuato secondo le norme dell'art. 2121 del codice civile
Art. 3.      Sono salve le condizioni di miglior favore derivanti da convenzioni individuali o da contratti collettivi
Art. 4.      Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano integralmente ai rapporti di impiego instaurati ma non risolti prima dell'entrata in vigore della presente legge
Art. 5.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana


§ 77.5.59 – L. 18 dicembre 1960, n. 1561.

Norme relative all'indennità di anzianità spettante agli impiegati privati.

(G.U. 29 dicembre 1960, n. 318).

 

     Art. 1.

     L'indennità di anzianità dovuta ai sensi dell'art. 10, penultimo comma, del regio decreto-legge 13 novembre 1924, n. 1825, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, deve essere corrisposta in misura non inferiore all'importo di tante mensilità di retribuzione per quanti sono gli anni di servizio prestati. Le frazioni di anno verranno conteggiate per dodicesimi, computandosi come mese intero le frazioni di mese superiori a 15 giorni.

 

          Art. 2.

     Il computo dell'indennità è effettuato secondo le norme dell'art. 2121 del codice civile.

 

          Art. 3.

     Sono salve le condizioni di miglior favore derivanti da convenzioni individuali o da contratti collettivi.

 

          Art. 4.

     Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano integralmente ai rapporti di impiego instaurati ma non risolti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 5.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.