§ 57.7.98 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1253.
Riordinamento dei ruoli del personale delle segreterie universitarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:57. Istruzione
Capitolo:57.7 personale
Data:07/05/1948
Numero:1253


Sommario
Art. 1.      La tabella A, relativa al ruolo organico del personale delle segreterie universitarie, allegata alla legge 6 luglio 1940, n. 1038, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella allegata [...]
Art. 2.  [2]
Art. 2 bis.  [3]
Art. 3.  Disposizioni transitorie
Art. 3 bis.  [6]
Art. 3 ter.  [7]
Art. 4.      Nei primi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori dell'8° dei ruoli di gruppo A [...]
Art. 4 bis.  [10]
Art. 5.      E' annualmente iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dal 1° luglio 1948 e fino al 31 dicembre 1950, l'importo dei miglioramenti di trattamento economico [...]
Art. 6.      Il personale non di ruolo che, alla data del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, trovisi in servizio presso le segreterie delle Università o dei relativi istituti, biblioteche ed uffici, [...]
Art. 7.      Dalla data di pubblicazione del presente decreto è vietata qualsiasi assunzione, a qualsiasi titolo, di personale comunque non di ruolo presso le segreterie delle Università e degli Istituti [...]
Art. 8.      Al personale considerato dimissionario ai sensi del precedente art. 6 non compete alcun trattamento di licenziamento.
Art. 9.  [13]
Art. 9 bis.  [14]
Art. 9 ter.  [15]
Art. 10.      Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1948.


§ 57.7.98 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1253. [1]

Riordinamento dei ruoli del personale delle segreterie universitarie.

(G.U. 28 ottobre 1948, n. 252)

 

     Art. 1.

     La tabella A, relativa al ruolo organico del personale delle segreterie universitarie, allegata alla legge 6 luglio 1940, n. 1038, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto vistata dal Ministro per la pubblica istruzione e dal Ministro per il tesoro.

 

          Art. 2. [2]

     Gli attuali direttori amministrativi di terza classe conservano, a titolo personale, la qualifica presentemente loro attribuita. Le funzioni inerenti, col diritto di usare la relativa qualifica, possono, inoltre, essere attribuite, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, ad uno dei segretari capi di prima classe in servizio presso Università o Istituti di istruzione universitaria ai quali non si trovi assegnato un direttore amministrativo.

     Il Ministro per la pubblica istruzione può comandare presso l'Amministrazione centrale, con compiti ispettivi, non più di due ragionieri capi di prima classe. Altri due impiegati di ragioneria possono essere comandati presso l'Amministrazione centrale per i servizi dell'istruzione superiore.

     Il trattamento economico del personale di cui al precedente comma graverà sugli stanziamenti di bilancio dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.

 

          Art. 2 bis. [3]

     Il Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, integrato dall'art. 17 del decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, è autorizzato a collocare fuori ruolo con proprio decreto un direttore amministrativo del ruolo del personale delle segreterie universitarie, destinandolo a prestare servizio presso l'Istituto superiore orientale di Napoli con le funzioni di direttore amministrativo dell'Istituto stesso, ai sensi della legge 6 luglio 1940, n. 1038, e del regio decreto 25 febbraio 1937, n. 439.

 

          Art. 3. Disposizioni transitorie

     I posti che, in applicazione del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, risulteranno disponibili per il grado iniziale dei singoli ruoli, saranno conferiti mediante concorsi, ai quali potranno partecipare, osservate le modalità prescritte dalle disposizioni vigenti, coloro che all'atto dell'entrata in vigore del decreto citato si trovino in servizio di ruolo o non di ruolo ed abbiano esercitato le funzioni inerenti ai posti suddetti per almeno tre anni presso le segreterie delle Università - o dei relativi istituti, biblioteche ed uffici - o degli Istituti di istruzione universitaria di cui all'art. 1, n. 1, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, e siano forniti dei prescritti titoli e requisiti [4] .

     Ai concorsi predetti può partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo degli Istituti di cui all'art. 1, n. 2, ed al titolo 2° del citato testo unico e delle Amministrazioni statali, che sia fornito dei titoli e requisiti prescritti e che si trovi in servizio da almeno tre anni all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, presso i suindicati Istituti ed Amministrazioni statali. Il personale medesimo può conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso.

     Per l'ammissione al concorso per posti nel ruolo di gruppo A è richiesto il possesso di diploma di laurea. Il concorso si svolgerà per titoli e per esami.

     Per l'ammissione al concorso per posti nel ruolo di gruppo B è richiesto il possesso del diploma di ragioniere o di uno dei titoli di cui all'art. 16, lettera b) del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395. Il concorso si svolgerà per titoli e per esami.

     Per l'ammissione al concorso per posti nel ruolo di gruppo C è richiesto il possesso del diploma di scuola media di 1° grado. Per altro, al concorso stesso potrà essere ammesso anche il personale che, per almeno un quinquennio, abbia lodevolmente esercitato funzioni non inferiori a quelle proprie del ruolo cui appartengono i posti da conferire. Il concorso si svolgerà per titoli.

     L'anzianità di servizio prevista ai fini del presente articolo è ridotta di due anni per i dipendenti non di ruolo che siano mutilati o invalidi di guerra, ex combattenti, reduci, partigiani e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, semprechè essi abbiano i requisiti prescritti [5] .

     Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal limite di età.

     Per l'espletamento dei concorsi medesimi si osservano le disposizioni dell'art. 14 della legge 6 luglio 1940, n. 1038.

 

          Art. 3 bis. [6]

     I funzionari di ruolo di gruppo B (grado 7°) che esercitino in atto presso gli uffici di segreterie delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria ed abbiano esercitato ininterrottamente, per non meno di cinque anni, le funzioni di direttore amministrativo, potranno conseguire, ove tale servizio sia stato qualificato ottimo e sia riconosciuto opportuno nell'interesse dell'Amministrazione, la nomina a direttore amministrativo di terza classe (grado 7°), conservando tale qualifica ai sensi del precedente art. 2.

     Le assegnazioni al grado 7° del gruppo A, di cui al presente articolo, saranno conferite a posti in soprannumero da riassorbirsi non prima di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

 

          Art. 3 ter. [7]

     I vincitori dei concorsi interni, indetti e regolarmente espletati durante l'amministrazione militare alleata, per la nomina a posti di ruolo di grado iniziale nelle segreterie universitarie, semprechè risultino tra i vincitori dei concorsi di cui al precedente articolo, conseguiranno la nomina in ruolo, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data dell'ingresso in ruolo dei vincitori dei concorsi espletati per le segreterie universitarie nel 1947, in base all'art. 1 del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27.

     Per le promozioni del personale di cui al presente articolo saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 6, comma terzo, del decreto legislativo Luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 301.

 

          Art. 4.

     Nei primi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori dell'8° dei ruoli di gruppo A e B ed al 10° di gruppo C, di cui all'annessa tabella, sono ridotti di un anno e mezzo.

     Sono analogamente ridotti di un anno e mezzo i periodi di anzianità previsti per la promozione al grado 8° del gruppo A, 95 del gruppo B ed 11° del gruppo C, di cui alla tabella predetta.

     La riduzione di anzianità prevista dai precedenti commi non si applica al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di essa non si potrà fruire per conseguire più di una promozione.

     Entro il termine di cui al precedente comma, il personale nominato nei ruoli dei gruppi A e B, proveniente rispettivamente dai concorsi speciali espletati in attuazione dell'art. 13 della legge 20 dicembre 1937, n. 2317, e da quelli di cui all'art. 10 della legge 6 luglio 1940, n. 1038, sarà considerato, agli effetti giuridici, in servizio dal 16 aprile 1939, se appartenente al gruppo amministrativo, e dal 1° aprile 1939, se appartenente al gruppo di ragioneria, e ciò agli effetti della promozione effettiva al grado 8° del gruppo A ed al grado 9° del gruppo B [8] .

     Nei confronti di coloro che riusciranno vincitori dei concorsi indetti a norma dell'art. 3, i periodi minimi per la promozione ai gradi fino all'8° del gruppo A, 9° del gruppo B ed 11° del gruppo C, sono ridotti di un anno e mezzo [9] .

 

          Art. 4 bis. [10]

     Per l'ammissione ai concorsi pubblici di cui alla legge 6 luglio 1940, n. 1038, che saranno banditi entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto si prescinde dal limite di età nei confronti di coloro che, alla data predetta, abbiano esercitato per almeno due anni presso le Università e gli Istituti universitari di cui all'art. 1, n. 1, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, funzioni inerenti ai posti messi a concorso.

 

          Art. 5.

     E' annualmente iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dal 1° luglio 1948 e fino al 31 dicembre 1950, l'importo dei miglioramenti di trattamento economico apportati in dipendenza delregio decreto-legge 24 settembre 1936, n. 1719, e successive disposizioni, alle misure degli emolumenti del personale non di ruolo che, alla data del presente decreto, si trovi in servizio presso le segreterie delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria con qualifica parificabile a quella di avventizio di 1ª, 2ª e 3ª categoria di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100.

     Detto importo è commisurato, in via presuntiva, ad una spesa media di L. 325.000 annue per ciascuna unità del personale non di ruolo di cui al precedente comma. L'erogazione delle somme a tale titolo dovute a ciascuna Università od Istituto d'istruzione universitaria viene effettuata per semestre anticipato, salvo conguaglio da farsi, nella successiva liquidazione, in rapporto alla spesa effettivamente sostenuta da ciascun Ateneo per le unità che abbiano prestato effettivo servizio durante il semestre precedente.

     Ai fini del conguaglio di cui al precedente comma potrà provvedersi, con decreto del Ministro per il tesoro, alle integrazioni di stanziamento che risultassero ancora necessarie per saldare il fabbisogno per il titolo di cui trattasi. Le somme che risultassero eccedenti il fabbisogno stesso costituiranno economie di bilancio.

 

          Art. 6.

     Il personale non di ruolo che, alla data del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, trovisi in servizio presso le segreterie delle Università o dei relativi istituti, biblioteche ed uffici, o degli Istituti di istruzione universitaria, il quale non partecipi ai concorsi di cui al precedente art. 3 o, partecipandovi, non consegue il collocamento, ai sensi del decreto citato, nei ruoli stabiliti dall'annessa tabella, può essere trattenuto in servizio finchè non siano venute a cessare le cause che ne determinarono l'assunzione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1952 [11] .

     I vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 3 che non raggiungano, entro il termine stabilito, le sedi di servizio cui sono assegnati, saranno considerati dimissionari.

 

          Art. 7.

     Dalla data di pubblicazione del presente decreto è vietata qualsiasi assunzione, a qualsiasi titolo, di personale comunque non di ruolo presso le segreterie delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria.

     Può essere trattenuto in servizio finchè non siano venute a cessare le cause che ne determinarono l'assunzione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1952, il personale non di ruolo assunto con qualifica diversa da quella parificabile alla qualifica di avventizio di prima, seconda e terza categoria di cui al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100 [12] .

 

          Art. 8.

     Al personale considerato dimissionario ai sensi del precedente art. 6 non compete alcun trattamento di licenziamento.

     Al rimanente personale non di ruolo che cessi dal servizio ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7 compete il trattamento di licenziamento stabilito nei regolamenti interni delle Università ed Istituti cui appartengono. Per altro detto trattamento non può eccedere i limiti di quello stabilito, per il medesimo titolo, nei confronti dei dipendenti statali non di ruolo di corrispondente categoria.

 

          Art. 9. [13]

     Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di trattenere nella posizione di comando presso l'Amministrazione centrale, fino a tutto il 31 dicembre 1952, gli impiegati di gruppo B e C del ruolo delle segreterie universitarie che trovavansi, alla data del 31 dicembre 1947, in servizio presso l'Amministrazione medesima ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238.

 

          Art. 9 bis. [14]

     Il personale di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, che anteriormente alla sua immissione nei ruoli statali abbia prestato alle dipendenze delle Amministrazioni universitarie servizio di ruolo che non dava diritto ad alcun trattamento di quiescenza a carico delle Amministrazioni stesse, neanche sotto forma assicurativa, potrà, su domanda, chiedere la valutazione per intero di detto servizio previo pagamento di un contributo, per ciascun anno valutato pari al 3 per cento dello stipendio assegnato all'atto dell'immissione in ruolo.

     L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà alle Università e agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati durante il periodo che viene valutato ai sensi del precedente comma.

     Le Amministrazioni universitarie restituiranno agli interessati i contributi accantonati su conti individuali eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti interni.

 

          Art. 9 ter. [15]

     Il servizio non di ruolo prestato nelle Amministrazioni universitarie anteriormente alla nomina nei ruoli statali può essere riscattato secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza, per l'intera sua effettiva durata, verso pagamento di un contributo di riscatto pari al 6 per cento dello stipendio e della retribuzione spettante alla data della domanda. Se la domanda è presentata dopo la cessazione dal servizio il contributo è calcolato sull'ultimo stipendio e sull'ultima retribuzione.

     I servizi non di ruolo che vengono riscattati per intero ai sensi del presente articolo non danno luogo a liquidazione di indennità per cessazione del rapporto di impiego; e qualora tale indennità sia stata corrisposta, deve essere recuperata all'atto del riscatto.

     L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà allo Stato ed agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia, per il periodo riscattato per intero ai sensi del presente articolo.

 

          Art. 10.

     Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1948.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

     E' abrogata qualsiasi disposizione incompatibile con quelle del presente decreto.

 

 

     Tabella A

     Ruolo organico del personale delle segreterie universitarie

 

Gruppo A

Grado

Qualifica

Numero dei posti

Direttore amministrativo di 1a classe

5

Direttore amministrativo di 2a classe

16

Segretario capo di 1a classe

20

Segretario capo di 2a classe

27

Primo segretario

39

10°

Segretario

65

11°

Vice segretario

 

 

 

172

Gruppo B

Grado

Qualifica

Numero dei posti

Ragioniere capo di 1a classe

9

Ragioniere capo di 2a classe

22

Primo ragioniere

30

10°

Ragioniere

45

11°

Vice ragioniere

 

 

 

106

Grado

Qualifica

Numero dei posti

Gruppo C [16]

Archivista capo

24

10°

Primo archivista

64

11°

Archivista

130

12°

Applicato

355

13°

Alunno d'ordine

117

 

 

690

 


[1] Ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1950, n. 224. Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo così sostituito dalla legge di ratifica.

[3] Articolo inserito dalla legge di ratifica.

[4] Comma così sostituito dalla legge di ratifica.

[5] Comma così sostituito dalla legge di ratifica.

[6] Articolo inserito dalla legge di ratifica.

[7] Articolo inserito dalla legge di ratifica.

[8] Comma così sostituito dalla legge di ratifica.

[9] Comma aggiunto dalla legge di ratifica.

[10] Articolo inserito dalla legge di ratifica.

[11] Comma così sostituito dalla legge di ratifica.

[12] Comma così sostituito dalla legge di ratifica.

[13] Articolo così sostituito dalla legge di ratifica.

[14] Articolo inserito dalla legge di ratifica.

[15] Articolo inserito dalla legge di ratifica.

[16] Gruppo così modificato dalla legge di ratifica.