Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 57. Istruzione |
Capitolo: | 57.7 personale |
Data: | 07/05/1948 |
Numero: | 1253 |
Sommario |
Art. 1. La tabella A, relativa al ruolo organico del personale delle segreterie universitarie, allegata alla legge 6 luglio 1940, n. 1038, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella allegata [...] |
Art. 2. [2] |
Art. 2 bis. [3] |
Art. 3. Disposizioni transitorie |
Art. 3 bis. [6] |
Art. 3 ter. [7] |
Art. 4. Nei primi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori dell'8° dei ruoli di gruppo A [...] |
Art. 4 bis. [10] |
Art. 5. E' annualmente iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dal 1° luglio 1948 e fino al 31 dicembre 1950, l'importo dei miglioramenti di trattamento economico [...] |
Art. 6. Il personale non di ruolo che, alla data del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1253, trovisi in servizio presso le segreterie delle Università o dei relativi istituti, biblioteche ed uffici, [...] |
Art. 7. Dalla data di pubblicazione del presente decreto è vietata qualsiasi assunzione, a qualsiasi titolo, di personale comunque non di ruolo presso le segreterie delle Università e degli Istituti [...] |
Art. 8. Al personale considerato dimissionario ai sensi del precedente art. 6 non compete alcun trattamento di licenziamento. |
Art. 9. [13] |
Art. 9 bis. [14] |
Art. 9 ter. [15] |
Art. 10. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1948. |
§ 57.7.98 - D.Lgs. 7 maggio 1948, n. 1253. [1]
Riordinamento dei ruoli del personale delle segreterie universitarie.
(G.U. 28 ottobre 1948, n. 252)
La tabella A, relativa al ruolo organico del personale delle segreterie universitarie, allegata alla
Gli attuali direttori amministrativi di terza classe conservano, a titolo personale, la qualifica presentemente loro attribuita. Le funzioni inerenti, col diritto di usare la relativa qualifica, possono, inoltre, essere attribuite, con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, ad uno dei segretari capi di prima classe in servizio presso Università o Istituti di istruzione universitaria ai quali non si trovi assegnato un direttore amministrativo.
Il Ministro per la pubblica istruzione può comandare presso l'Amministrazione centrale, con compiti ispettivi, non più di due ragionieri capi di prima classe. Altri due impiegati di ragioneria possono essere comandati presso l'Amministrazione centrale per i servizi dell'istruzione superiore.
Il trattamento economico del personale di cui al precedente comma graverà sugli stanziamenti di bilancio dell'Amministrazione centrale del Ministero della pubblica istruzione.
Il Ministro per la pubblica istruzione, ai sensi del
Art. 3. Disposizioni transitorie
I posti che, in applicazione del
Ai concorsi predetti può partecipare anche il personale di ruolo e non di ruolo degli Istituti di cui all'art. 1, n. 2, ed al titolo 2° del citato testo unico e delle Amministrazioni statali, che sia fornito dei titoli e requisiti prescritti e che si trovi in servizio da almeno tre anni all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, presso i suindicati Istituti ed Amministrazioni statali. Il personale medesimo può conseguire la nomina per non oltre l'ottavo dei posti messi a concorso.
Per l'ammissione al concorso per posti nel ruolo di gruppo A è richiesto il possesso di diploma di laurea. Il concorso si svolgerà per titoli e per esami.
Per l'ammissione al concorso per posti nel ruolo di gruppo B è richiesto il possesso del diploma di ragioniere o di uno dei titoli di cui all'art. 16, lettera b) del
Per l'ammissione al concorso per posti nel ruolo di gruppo C è richiesto il possesso del diploma di scuola media di 1° grado. Per altro, al concorso stesso potrà essere ammesso anche il personale che, per almeno un quinquennio, abbia lodevolmente esercitato funzioni non inferiori a quelle proprie del ruolo cui appartengono i posti da conferire. Il concorso si svolgerà per titoli.
L'anzianità di servizio prevista ai fini del presente articolo è ridotta di due anni per i dipendenti non di ruolo che siano mutilati o invalidi di guerra, ex combattenti, reduci, partigiani e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, semprechè essi abbiano i requisiti prescritti [5] .
Per l'ammissione ai concorsi di cui al presente articolo si prescinde dal limite di età.
Per l'espletamento dei concorsi medesimi si osservano le disposizioni dell'art. 14 della
I funzionari di ruolo di gruppo B (grado 7°) che esercitino in atto presso gli uffici di segreterie delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria ed abbiano esercitato ininterrottamente, per non meno di cinque anni, le funzioni di direttore amministrativo, potranno conseguire, ove tale servizio sia stato qualificato ottimo e sia riconosciuto opportuno nell'interesse dell'Amministrazione, la nomina a direttore amministrativo di terza classe (grado 7°), conservando tale qualifica ai sensi del precedente art. 2.
Le assegnazioni al grado 7° del gruppo A, di cui al presente articolo, saranno conferite a posti in soprannumero da riassorbirsi non prima di cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
I vincitori dei concorsi interni, indetti e regolarmente espletati durante l'amministrazione militare alleata, per la nomina a posti di ruolo di grado iniziale nelle segreterie universitarie, semprechè risultino tra i vincitori dei concorsi di cui al precedente articolo, conseguiranno la nomina in ruolo, con decorrenza, ai soli effetti giuridici, dalla stessa data dell'ingresso in ruolo dei vincitori dei concorsi espletati per le segreterie universitarie nel 1947, in base all'art. 1 del
Per le promozioni del personale di cui al presente articolo saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art. 6, comma terzo, del
Nei primi due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i periodi di anzianità di grado normalmente richiesti per l'avanzamento ai gradi superiori dell'8° dei ruoli di gruppo A e B ed al 10° di gruppo C, di cui all'annessa tabella, sono ridotti di un anno e mezzo.
Sono analogamente ridotti di un anno e mezzo i periodi di anzianità previsti per la promozione al grado 8° del gruppo A, 95 del gruppo B ed 11° del gruppo C, di cui alla tabella predetta.
La riduzione di anzianità prevista dai precedenti commi non si applica al personale che abbia già fruito di analogo beneficio in precedenti promozioni e di essa non si potrà fruire per conseguire più di una promozione.
Entro il termine di cui al precedente comma, il personale nominato nei ruoli dei gruppi A e B, proveniente rispettivamente dai concorsi speciali espletati in attuazione dell'art. 13 della
Nei confronti di coloro che riusciranno vincitori dei concorsi indetti a norma dell'art. 3, i periodi minimi per la promozione ai gradi fino all'8° del gruppo A, 9° del gruppo B ed 11° del gruppo C, sono ridotti di un anno e mezzo [9] .
Per l'ammissione ai concorsi pubblici di cui alla
E' annualmente iscritto nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dal 1° luglio 1948 e fino al 31 dicembre 1950, l'importo dei miglioramenti di trattamento economico apportati in dipendenza delregio
Detto importo è commisurato, in via presuntiva, ad una spesa media di L. 325.000 annue per ciascuna unità del personale non di ruolo di cui al precedente comma. L'erogazione delle somme a tale titolo dovute a ciascuna Università od Istituto d'istruzione universitaria viene effettuata per semestre anticipato, salvo conguaglio da farsi, nella successiva liquidazione, in rapporto alla spesa effettivamente sostenuta da ciascun Ateneo per le unità che abbiano prestato effettivo servizio durante il semestre precedente.
Ai fini del conguaglio di cui al precedente comma potrà provvedersi, con decreto del Ministro per il tesoro, alle integrazioni di stanziamento che risultassero ancora necessarie per saldare il fabbisogno per il titolo di cui trattasi. Le somme che risultassero eccedenti il fabbisogno stesso costituiranno economie di bilancio.
Il personale non di ruolo che, alla data del
I vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 3 che non raggiungano, entro il termine stabilito, le sedi di servizio cui sono assegnati, saranno considerati dimissionari.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto è vietata qualsiasi assunzione, a qualsiasi titolo, di personale comunque non di ruolo presso le segreterie delle Università e degli Istituti d'istruzione universitaria.
Può essere trattenuto in servizio finchè non siano venute a cessare le cause che ne determinarono l'assunzione e, in ogni caso, non oltre il 31 dicembre 1952, il personale non di ruolo assunto con qualifica diversa da quella parificabile alla qualifica di avventizio di prima, seconda e terza categoria di cui al regio
Al personale considerato dimissionario ai sensi del precedente art. 6 non compete alcun trattamento di licenziamento.
Al rimanente personale non di ruolo che cessi dal servizio ai sensi dei precedenti articoli 6 e 7 compete il trattamento di licenziamento stabilito nei regolamenti interni delle Università ed Istituti cui appartengono. Per altro detto trattamento non può eccedere i limiti di quello stabilito, per il medesimo titolo, nei confronti dei dipendenti statali non di ruolo di corrispondente categoria.
Il Ministro per la pubblica istruzione ha facoltà di trattenere nella posizione di comando presso l'Amministrazione centrale, fino a tutto il 31 dicembre 1952, gli impiegati di gruppo B e C del ruolo delle segreterie universitarie che trovavansi, alla data del 31 dicembre 1947, in servizio presso l'Amministrazione medesima ai sensi dell'art. 29 del
Il personale di cui al
L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà alle Università e agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati durante il periodo che viene valutato ai sensi del precedente comma.
Le Amministrazioni universitarie restituiranno agli interessati i contributi accantonati su conti individuali eventualmente previsti dai rispettivi ordinamenti interni.
Il servizio non di ruolo prestato nelle Amministrazioni universitarie anteriormente alla nomina nei ruoli statali può essere riscattato secondo le disposizioni vigenti, ai fini del trattamento di quiescenza, per l'intera sua effettiva durata, verso pagamento di un contributo di riscatto pari al 6 per cento dello stipendio e della retribuzione spettante alla data della domanda. Se la domanda è presentata dopo la cessazione dal servizio il contributo è calcolato sull'ultimo stipendio e sull'ultima retribuzione.
I servizi non di ruolo che vengono riscattati per intero ai sensi del presente articolo non danno luogo a liquidazione di indennità per cessazione del rapporto di impiego; e qualora tale indennità sia stata corrisposta, deve essere recuperata all'atto del riscatto.
L'Istituto nazionale della previdenza sociale rimborserà allo Stato ed agli interessati gli eventuali contributi rispettivamente versati per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia, per il periodo riscattato per intero ai sensi del presente articolo.
Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1948.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
E' abrogata qualsiasi disposizione incompatibile con quelle del presente decreto.
Tabella A
Ruolo organico del personale delle segreterie universitarie
Gruppo A |
||
Grado |
Qualifica |
Numero dei posti |
5° |
Direttore amministrativo di 1a classe |
5 |
6° |
Direttore amministrativo di 2a classe |
16 |
7° |
Segretario capo di 1a classe |
20 |
8° |
Segretario capo di 2a classe |
27 |
9° |
Primo segretario |
39 |
10° |
Segretario |
65 |
11° |
Vice segretario |
|
|
|
172 |
Gruppo B |
||
Grado |
Qualifica |
Numero dei posti |
7° |
Ragioniere capo di 1a classe |
9 |
8° |
Ragioniere capo di 2a classe |
22 |
9° |
Primo ragioniere |
30 |
10° |
Ragioniere |
45 |
11° |
Vice ragioniere |
|
|
|
106 |
Grado |
Qualifica |
Numero dei posti |
Gruppo C [16] |
||
9° |
Archivista capo |
24 |
10° |
Primo archivista |
64 |
11° |
Archivista |
130 |
12° |
Applicato |
355 |
13° |
Alunno d'ordine |
117 |
|
|
690 |
[1] Ratificato, con modificazioni, dalla
[2] Articolo così sostituito dalla legge di ratifica.
[3] Articolo inserito dalla legge di ratifica.
[4] Comma così sostituito dalla legge di ratifica.
[5] Comma così sostituito dalla legge di ratifica.
[6] Articolo inserito dalla legge di ratifica.
[7] Articolo inserito dalla legge di ratifica.
[8] Comma così sostituito dalla legge di ratifica.
[9] Comma aggiunto dalla legge di ratifica.
[10] Articolo inserito dalla legge di ratifica.
[11] Comma così sostituito dalla legge di ratifica.
[12] Comma così sostituito dalla legge di ratifica.
[13] Articolo così sostituito dalla legge di ratifica.
[14] Articolo inserito dalla legge di ratifica.
[15] Articolo inserito dalla legge di ratifica.
[16] Gruppo così modificato dalla legge di ratifica.