Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 10. Assistenza e servizi sociali |
Capitolo: | 10.3 emigrazione e immigrazione |
Data: | 27/07/2004 |
Numero: | 242 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni generali |
Art. 2. Sistemi informativi |
Art. 3. Collegamenti telematici |
Art. 4. Regole tecniche |
Art. 5. Accesso alle informazioni |
Art. 6. Trasmissione dei dati e dei documenti |
§ 10.3.136 - D.P.R. 27 luglio 2004, n. 242.
Regolamento per la razionalizzazione e la interconnessione delle comunicazioni tra Amministrazioni pubbliche in materia di immigrazione.
(G.U. 18 settembre 2004, n. 220)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della
Visto l'articolo 34, comma 2, della
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 9 febbraio e del 19 aprile 2004;
Udito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 2003;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 luglio 2004;
Sulla proposta del Vicepresidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, per l'innovazione e le tecnologie e del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente regolamento:
Art. 1. Definizioni generali
1. Nel presente regolamento, si intende per:
a) «testo unico»: il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al
b) «regolamento»: il regolamento recante norme di attuazione del predetto testo unico, emanato con
c) «RUPA»: la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15 della
Art. 2. Sistemi informativi
1. I sistemi informativi automatizzati già realizzati o in fase di realizzazione presso le amministrazioni pubbliche, da utilizzare nelle attività previste dai procedimenti di cui al testo unico e al regolamento, sono:
a) l'anagrafe annuale informatizzata per il lavoro subordinato, tenuta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell'articolo 21 del testo unico;
b) i sistemi informativi automatizzati finalizzati alla costruzione del Sistema informativo del lavoro e della borsa del lavoro, derivanti dall'accordo Stato- regioni-autonomie locali dell'11 luglio 2002, dall'articolo 1, comma 2, lettera b), n. 4), della
c) l'archivio informatizzato della rete mondiale visti, tenuto dal Ministero degli affari esteri;
d) l'anagrafe tributaria, tenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle Agenzie fiscali;
e) l'archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari, tenuto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 41 del regolamento;
f) il casellario giudiziale, il casellario dei carichi pendenti e l'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, di cui al
g) l'archivio informatizzato dei permessi di soggiorno, tenuto dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza;
h) l'archivio informatizzato per l'emersione-legalizzazione di lavoro irregolare, tenuto dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, ai sensi dell'articolo 33 della
i) il casellario nazionale d'identità, tenuto dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza;
l) l'archivio informatizzato dei richiedenti asilo, tenuto dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;
m) l'archivio informatizzato dei rifugiati, tenuto dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione;
n) il sistema anagrafico integrato Indice nazionale delle anagrafi (INA) - Sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA) del Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali.
2. Ai fini della razionalizzazione del trattamento e dello scambio delle informazioni relative ai procedimenti di cui al testo unico e al regolamento, sono istituiti e tenuti dal Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo. A tali archivi accedono le pubbliche amministrazioni interessate, individuate con decreto del Ministro dell'interno.
3. Gli archivi di cui al comma 2 sono interconnessi con i sistemi informativi di cui al comma 1 e con quelli delle regioni, delle province autonome e degli enti locali e possono essere aggiornati tramite le modalità tecniche ai sensi del presente regolamento.
4. Gli archivi indicati al comma 1, lettere g), h), l), m), e al comma 2 costituiscono il sistema informativo in materia di ingresso, soggiorno e uscita dal territorio nazionale, di immigrazione e di asilo, per l'attuazione unitaria dei procedimenti previsti dal testo unico e dal regolamento, anche a supporto degli adempimenti dello sportello unico di cui all'articolo 22 del testo unico.
5. Al fine di assicurare il monitoraggio dell'attività di acquisizione, certificazione e visura di dati e documenti memorizzati nel sistema informativo di cui al comma 4, ciascuna postazione avente accesso al sistema è soggetta a previa registrazione con annotazioni dei dati identificativi dell'utente. I dati personali, concernenti l'identificazione degli utenti e le operazioni di accesso e consultazione degli archivi sono utilizzabili per fini di sicurezza del sistema e di accertamento di eventuali illeciti, nel rispetto del principio dell'articolo 11 del
6. Ai fini del testo unico e del regolamento, ciascuna amministrazione menzionata nei commi 1, 2 e 3 è responsabile, per i sistemi informativi e gli archivi di propria competenza, delle procedure e delle tecnologie informatiche utilizzate; dei dati e dei documenti raccolti, elaborati e gestiti nei propri archivi, diffusi o scambiati con i soggetti del testo unico e del regolamento; della sicurezza e dei servizi di accesso dei propri sistemi informatici, nel rispetto del
Art. 3. Collegamenti telematici
1. I sistemi informativi e gli archivi di cui all'articolo 2, commi 1, 2 e 3, sono interconnessi in rete per consentire l'attuazione dei procedimenti del testo unico e del regolamento, nel rispetto delle competenze e delle responsabilità delle amministrazioni interessate.
2. I sistemi informativi e gli archivi automatizzati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2 sono interconnessi tra di loro e con quelli di altre amministrazioni pubbliche e di altri utenti, per l'accesso ai dati, ai documenti ed agli archivi stessi, attraverso i servizi della RUPA e della rete internazionale della pubblica amministrazione, secondo le effettive possibilità tecniche, nel rispetto della normativa in vigore e con le limitazioni da essa previste.
3. I collegamenti con gli uffici consolari sono realizzati tramite la rete mondiale visti del Ministero degli affari esteri o la rete internazionale della pubblica amministrazione.
4. Per l'attuazione dei procedimenti amministrativi di cui al testo unico e al regolamento, allo scopo di completamento e di verifica delle informazioni memorizzate, i sistemi informativi di cui all'articolo 2 possono cooperare con gli archivi automatizzati di altre amministrazioni pubbliche centrali e territoriali e possono trasmettere dati al sistema informativo sanitario relativi all'anagrafe degli assistiti, osservando i principi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al
Art. 4. Regole tecniche
1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
Art. 5. Accesso alle informazioni
1. Gli archivi informatizzati di cui all'articolo 2 sono accessibili in via telematica, secondo i principi stabiliti nelle regole tecniche di cui all'articolo 4.
2. Le modalità tecniche applicative per la consultazione degli archivi informatizzati e per l'accesso ai sistemi informativi di ciascuna amministrazione statale, ai fini del presente regolamento, ove non diversamente stabilito, sono definite con decreto dirigenziale, emanato dall'amministrazione competente, sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione ed il Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 6. Trasmissione dei dati e dei documenti
1. La trasmissione di dati e documenti, necessari all'attuazione dei procedimenti del testo unico e del regolamento, avviene nel rispetto del
2. Le specifiche tecniche ed operative per lo scambio dei dati e documenti tra i sistemi informativi di cui all'articolo 2 sono definite convenzionalmente tra le amministrazioni pubbliche interessate, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 4.