§ 79.4.a - Legge 14 marzo 1958, n. 251.
Modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, concernente i requisiti di ammissione nei ruoli dalla carriera direttiva dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.4 prevenzione degli incendi
Data:14/03/1958
Numero:251


Sommario
Art. 1.      L'art. 9 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è sostituito dal seguente
Art. 2.  [2]
Art. 3.  [3]
Art. 4.      Gli ufficiali volontari in possesso di laurea, in servizio continuativo da almeno sei mesi, ritenuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione, sono inquadrati con [...]


§ 79.4.a - Legge 14 marzo 1958, n. 251. [1]

Modifica degli articoli 9 e 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, concernente i requisiti di ammissione nei ruoli dalla carriera direttiva dei servizi antincendi ed il collocamento a riposo del personale statale dei servizi antincendi.

(G.U. 5 aprile 1938, n. 83).

 

 

     Art. 1.

     L'art. 9 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è sostituito dal seguente:

     "L'ammissione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi antincendi avviene mediante pubblico concorso per esami.

     Gli aspiranti a posti di ispettore in prova, oltre a possedere i requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, devono, altresì, essere in possesso dei seguenti requisiti:

     1) diploma di laurea in ingegneria conseguita in una Università italiana;

     2) età che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, non deve essere superiore agli anni 30, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni; tale limite non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35;

     3) avere assolto agli obblighi di leva;

     4) statura non inferiore a metri 1,65;

     5) piena incondizionata idoneità fisica.

     All'accertamento della idoneità fisica procede, prima degli esami scritti, una Commissione medica, composta dall'ispettore sanitario dei servizi antincendi, presidente, e da due medici da nominarsi dal Ministro.

     Il giudizio della Commissione medica è definitivo.

     I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro, ispettori in prova e comandati a frequentare, presso le Scuole centrali antincendi, un corso a carattere teorico-pratico della durata di sei mesi, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguono la nomina ad ispettore e sono iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso stesso.

     Coloro i quali non sono dichiarati idonei sono ammessi, per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora riconosciuti non idonei, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato un'indennità pari a due mensilità del trattamento goduto durante il corso.

     Il giudizio sulle prove di fine corso è devoluto ad una Commissione presieduta da un prefetto di 1 classe in servizio presso il Ministero dell'interno e composta dal comandante delle Scuole centrali antincendi e dai docenti del corso.

     Un funzionario amministrativo della carriera direttiva, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, con qualifica di consigliere di 1 o 2 classe, esercita le funzioni di segretario".

 

          Art. 2. [2]

     L'art. 11 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, è sostituito dal seguente:

     "Il personale della carriera direttiva dei servizi antincendi cessa dal servizio ed è convocato a riposo d'ufficio quando abbia raggiunto i seguenti limiti di età:

Ispettore generale capo e ispettore generale

anni

65

Ispettore capo

"

64

Ispettore superiore

"

62

Primo ispettore

"

58

Ispettore

"

55

 

     Il personale della carriera di concetto del ruolo ad esaurimento dei servizi antincendi che, al 30 giugno 1956, rivestiva la qualifica di ufficiale, cessa dal servizio ed è collocato a riposo quando abbia raggiunto i seguenti limiti di età:

Coadiutore principale

anni

62

Primo coadiutore

"

58

Coadiutore, coadiutore aggiunto e vice coadiutore

"

55

 

     Per il trattamento di quiescenza, ordinario o privilegiato, valgono le norme in vigore per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

     La liquidazione della pensione è effettuata in base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e nella legge 11 luglio 1956, n. 734 e successive modificazioni"

 

          Art. 3. [3]

     I vincitori dei concorsi a posti di ispettore in prova del ruolo tecnico della carriera direttiva dei servizi antincendi che abbiano obblighi di servizio militare di leva, possono, a domanda, essere lasciati dal Ministero della difesa in congedo illimitato provvisorio, in attesa dell'inizio del corso a carattere teorico pratico previsto dall'art. 9 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, quale risulta sostituito dall'art. 1 della presente legge. Dallo stesso Ministero della difesa sono dispensati dalla prestazione del servizio militare di leva, quando abbiano compiuto nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco un periodo di servizio della durata di quindici mesi.

     Gli ispettori della carriera direttiva del personale tecnico del servizio antincendi, nominati tali dopo aver superato il corso teorico pratico di cui al comma precedente, possono, a domanda, conseguire la nomina a sottotenente di complemento dell'Esercito.

     Il provvedimento è adottato su proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per l'interno.

     Gli interessati non prestano servizio di prima nomina.

 

          Art. 4.

     Gli ufficiali volontari in possesso di laurea, in servizio continuativo da almeno sei mesi, ritenuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione, sono inquadrati con decreto del Ministro per l'interno, nella qualifica di ispettori del ruolo tecnico antincendi della carriera direttiva.

     Gli ufficiali volontari, in possesso del diploma di scuola media di secondo grado, in servizio continuativo da almeno dei mesi, ritenuti meritevoli dal Consiglio di amministrazione, sono inquadrati in soprannumero, con decreto del Ministro per l'interno, nella qualifica di coadiutori se primi ufficiali e di coadiutori aggiunti se secondi ufficiali nel ruolo ad esaurimento antincendi della carriera di concetto.

     Ai fini del trattamento di quiescenza, il personale di cui al presente articolo può riscattare il servizio prestato quale ufficiale volontario in servizio continuativo con le modalità previste dal decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.


[1] Abrogata dall'art. 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L. 31 ottobre 1961, n. 1169.

[3] Articolo così sostituito dall'art. unico della L. 27 ottobre 1966, n. 945.