Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.8 personale |
Data: | 27/10/1966 |
Numero: | 945 |
Sommario |
Art. unico. L'articolo 3 della legge 14 marzo 1958, n. 251, è sostituito dal seguente |
§ 46.8.33c - Legge 27 ottobre 1966, n. 945. [1]
Integrazione dell'art. 3 della legge 14 marzo 1958, n. 251, riguardante la valutazione del servizio prestato dagli ufficiali della carriera direttiva dei servizi antincendi ai fini del servizio militare di leva.
(G.U. 16 novembre 1966, n. 287).
L'articolo 3 della
"I vincitori dei concorsi a posti di ispettore in prova del ruolo tecnico della carriera direttiva dei servizi antincendi che abbiano obblighi di servizio militare di leva, possono, a domanda, essere lasciati dal Ministero della difesa in congedo illimitato provvisorio, in attesa dell'inizio del corso a carattere teorico pratico previsto dall'art. 9 della
Gli ispettori della carriera direttiva del personale tecnico del servizio antincendi, nominati tali dopo aver superato il corso teorico pratico di cui al comma precedente, possono, a domanda, conseguire la nomina a sottotenente di complemento dell'Esercito.
Il provvedimento è adottato su proposta del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per l'interno.
Gli interessati non prestano servizio di prima nomina".
[1] Abrogata dall'art. 24 del