§ 79.3.8 - Legge 31 ottobre 1961, n. 1169.
Riordinamento dei ruoli del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:31/10/1961
Numero:1169


Sommario
Art. 1.      I ruoli organici del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi sono stabiliti dalle tabelle annesse alla presente legge
Art. 2.      Al direttore ginnico-sportivo ed al personale della carriera di concetto si applicano le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati [...]
Art. 3.      Il direttore ginnico-sportivo cura, attraverso l'insegnamento della educazione fisica e la sorveglianza sulle esercitazioni ginnico-sportive, la preparazione fisica [...]
Art. 4.      Il posto di direttore ginnico-sportivo è conferito mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i diplomati degli Istituti superiori di educazione fisica [...]
Art. 5.      Il personale della carriera di concetto dei servizi antincendi svolge, sotto la direzione del personale del ruolo tecnico della carriera direttiva dei servizi [...]
Art. 6.      Per l'ammissione ai concorsi per la nomina nella carriera di concetto, oltre ai requisiti generali stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 [...]
Art. 7.      I vice coadiutori, dopo aver frequentato un corso di formazione presso le Scuole centrali antincendi della durata di 3 mesi, completano il servizio di prova presso i [...]
Art. 8.      L'art. 2 della legge 14 marzo 1958, n. 251, è sostituito dal seguente
Art. 9.      Le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 ottobre 1947, n. 1254, circa la forza organica da tenersi in via transitoria presso il Corpo [...]
Art. 10.      Al personale della carriera di concetto è estesa la norma di cui all'art. 252 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, circa il procedimento e [...]
Art. 11.  [2]
Art. 12.      Il posto di direttore sanitario previsto dall'art. 4, primo comma, della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e compreso nel quadro 8 annesso al testo unico delle [...]
Art. 13.      Nella prima applicazione della presente legge, il posto nel ruolo di direttore ginnico-sportivo è conferito nel coefficiente 402 mediante concorso per titoli tra il [...]
Art. 14.      La Commissione esaminatrice del concorso di cui al precedente articolo è composta
Art. 15.      Nella prima applicazione della presente legge, e per la durata di un triennio, le promozioni alle qualifiche di ispettore capo e di ispettore generale, vengono conferite [...]
Art. 16.      Nella prima applicazione della presente legge e per la durata di un triennio i posti vacanti nelle varie qualifiche della carriera direttiva vengono attribuiti [...]
Art. 17.      Nella prima attuazione della presente legge i primi coadiutori, i coadiutori ed i coadiutori aggiunti del soppresso ruolo transitorio della carriera di concetto dei [...]
Art. 18.      Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la promozione a primo coadiutore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono [...]
Art. 19.      Al personale della carriera direttiva che, precedentemente alla immissione in carriera abbia prestato servizio quale ufficiale volontario in servizio continuativo, è [...]
Art. 20.      Per il personale della carriera di concetto inquadrato ai sensi del precedente art. 11 che, alla data del 1° luglio 1956, esercitava le funzioni di coadiutore [...]
Art. 21.      L'inquadramento degli ufficiali volontari previsto dall'art. 4 della legge 14 marzo 1958, n. 251, può essere effettuato anche nei confronti di coloro che, in servizio [...]
Art. 22.      Gli ufficiali volontari in servizio continuativo alla data del 1° luglio 1960 sono ammessi a partecipare ai concorsi per l'ammissione in carriera a prescindere dai [...]
Art. 23.      I posti recati in aumento dalle tabelle organiche annesse alla presente legge nella qualifica di ispettore generale riassorbono i posti in soprannumero conferiti nella [...]
Art. 24.      La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1960
Art. 25.      Alla spesa annua di lire 75.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio 1960-61, mediante riduzione dello stanziamento dello [...]


§ 79.3.8 - Legge 31 ottobre 1961, n. 1169. [1]

Riordinamento dei ruoli del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi.

(G.U. 17 novembre 1961, n. 285)

 

 

     Art. 1.

     I ruoli organici del personale della carriera direttiva e di concetto dei servizi antincendi sono stabiliti dalle tabelle annesse alla presente legge.

 

          Art. 2.

     Al direttore ginnico-sportivo ed al personale della carriera di concetto si applicano le norme del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge.

 

          Art. 3.

     Il direttore ginnico-sportivo cura, attraverso l'insegnamento della educazione fisica e la sorveglianza sulle esercitazioni ginnico-sportive, la preparazione fisica professionale dei vigili del fuoco.

 

          Art. 4.

     Il posto di direttore ginnico-sportivo è conferito mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i diplomati degli Istituti superiori di educazione fisica previsti dalla legge 7 febbraio 1958, n. 88, e coloro che siano forniti di titolo corrispondente conseguito secondo d'ordinamento anteriore alla legge stessa

 

          Art. 5.

     Il personale della carriera di concetto dei servizi antincendi svolge, sotto la direzione del personale del ruolo tecnico della carriera direttiva dei servizi antincendi, compiti tecnico-amministrativi e provvede agli adempimenti che ad esso vengono affidati.

     Nell'espletamento dei propri compiti ha la responsabilità della corretta applicazione delle leggi e dei regolamenti.

 

          Art. 6.

     Per l'ammissione ai concorsi per la nomina nella carriera di concetto, oltre ai requisiti generali stabiliti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sono prescritti i seguenti requisiti particolari:

     a) diploma di geometra o perito tecnico industriale;

     b) età che, alla data di scadenza del termine stabilito dal bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, non deve essere superiore agli anni 30, salvo le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni: tale limite non potrà in nessun caso eccedere gli anni 35;

     c) aver assolto agli obblighi di leva;

     d) statura non inferiore a metri 1,65;

     e) piena ed incondizionata idoneità fisica.

     All'accertamento dell'idoneità fisica procede, prima degli esami scritti una Commissione medica, composta da un impiegato della carriera direttiva del ruolo medici del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a quella di medico provinciale capo, designato dal predetto Dicastero e da due medici da nominarsi dal Ministro per l'interno.

     Il giudizio della Commissione medica è definitivo.

     A parità di merito e di requisiti i sottufficiali, vigili scelti e vigili sia permanenti che volontari, in servizio continuativo nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, hanno la precedenza ai fini della nomina nella carriera di cui al primo comma.

 

          Art. 7.

     I vice coadiutori, dopo aver frequentato un corso di formazione presso le Scuole centrali antincendi della durata di 3 mesi, completano il servizio di prova presso i Corpi dei vigili del fuoco, ai quali sono assegnati al termine del corso stesso.

 

          Art. 8.

     L'art. 2 della legge 14 marzo 1958, n. 251, è sostituito dal seguente:

     "Il personale del ruolo tecnico della carriera direttiva dei servizi antincendi cessa dal servizio ed è collocato a riposo di ufficio quando abbia raggiunto i seguenti limiti di età:

 

Ispettore generale capo e ispettore generale

anni

65

Ispettore capo

"

64

Ispettore superiore

"

62

Primo ispettore

"

58

Ispettore

"

55

 

     Il personale della carriera di concetto dei servizi antincendi cessa dal servizio ed è collocato a riposo d'ufficio quando abbia raggiunto i seguenti limiti di età:

 

Coadiutore principale

anni

62

Primo coadiutore

"

58

Coadiutore, coadiutore aggiunto e vice coadiutore

"

55

 

     Per il trattamento di quiescenza, ordinario o privilegiato, valgono le norme in vigore per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.

     La liquidazione della pensione è effettuata in base alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, e nella legge 11 luglio 1956, n. 734, e successive modificazioni"

 

          Art. 9.

     Le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 ottobre 1947, n. 1254, circa la forza organica da tenersi in via transitoria presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono abrogate anche per quanto riguarda gli ufficiali volontari in servizio continuativo.

 

          Art. 10.

     Al personale della carriera di concetto è estesa la norma di cui all'art. 252 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, circa il procedimento e le sanzioni disciplinari.

 

          Art. 11. [2]

 

          Art. 12.

     Il posto di direttore sanitario previsto dall'art. 4, primo comma, della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e compreso nel quadro 8 annesso al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è soppresso.

     Le attribuzioni attualmente affidate da disposizioni legislative o regolamentari all'ispettore sanitario saranno espletate da un funzionario della carriera direttiva del ruolo medici del Ministero della sanità, con qualifica non inferiore a quella di medico provinciale capo, da nominarsi di volta in volta, con decreto del Ministero dell'interno su designazione del Ministero della sanità.

 

Norme transitorie

 

          Art. 13.

     Nella prima applicazione della presente legge, il posto nel ruolo di direttore ginnico-sportivo è conferito nel coefficiente 402 mediante concorso per titoli tra il personale di ruolo dei servizi antincendi appartenente al ruolo della carriera direttiva ed al ruolo ad esaurimento della carriera di concetto, che rivesta la qualifica di ispettore o di coadiutore ed abbia compiuto complessivamente almeno 12 anni di effettivo servizio nella rispettiva carriera e sia in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 4.

 

          Art. 14.

     La Commissione esaminatrice del concorso di cui al precedente articolo è composta:

     da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente;

     da due docenti dell'Istituto superiore di educazione fisica di Roma;

     da due impiegati della carriera direttiva dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione.

     Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera direttiva in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, con qualifica di consigliere.

 

          Art. 15.

     Nella prima applicazione della presente legge, e per la durata di un triennio, le promozioni alle qualifiche di ispettore capo e di ispettore generale, vengono conferite per merito comparativo tra il personale che abbia prestato servizio nella qualifica inferiore per un periodo di tempo pari almeno alla metà di quello minimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

 

          Art. 16.

     Nella prima applicazione della presente legge e per la durata di un triennio i posti vacanti nelle varie qualifiche della carriera direttiva vengono attribuiti esclusivamente con promozioni per merito comparativo.

     Ai sensi del precedente comma potrà essere scrutinato tutto il personale che abbia raggiunto una permanenza nella qualifica inferiore a quella da attribuire pari almeno alla metà di quella minima prevista dalla vigente legislazione.

 

          Art. 17.

     Nella prima attuazione della presente legge i primi coadiutori, i coadiutori ed i coadiutori aggiunti del soppresso ruolo transitorio della carriera di concetto dei servizi antincendi sono inquadrati nella corrispondente qualifica del ruolo tecnico della carriera di concetto, di cui al precedente art. 1, conservando l'anzianità acquisita nel ruolo di appartenenza.

 

          Art. 18.

     Nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la promozione a primo coadiutore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo, al quale sono ammessi gli impiegati inquadrati ai sensi del precedente articolo, quando abbiano compiuto complessivamente tre anni di effettivo servizio nella qualifica di coadiutore o in quella corrispondente del soppresso ruolo transitorio.

 

          Art. 19.

     Al personale della carriera direttiva che, precedentemente alla immissione in carriera abbia prestato servizio quale ufficiale volontario in servizio continuativo, è estesa la norma di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della legge 14 marzo 1958, n. 251, circa il riscatto del servizio prestato in tale qualifica, con le modalità previste dal decreto legge 7 aprile 1948, numero 262.

 

          Art. 20.

     Per il personale della carriera di concetto inquadrato ai sensi del precedente art. 11 che, alla data del 1° luglio 1956, esercitava le funzioni di coadiutore principale, coadiutore e coadiutore aggiunto si applicano, per quanto riguarda i limiti di età e di servizio per il collocamento a riposo d'ufficio, le norme gli cui alla legge 16 febbraio 1958, n. 46.

 

          Art. 21.

     L'inquadramento degli ufficiali volontari previsto dall'art. 4 della legge 14 marzo 1958, n. 251, può essere effettuato anche nei confronti di coloro che, in servizio continuativo alla data di entrata in vigore della legge predetta, abbiano compiuto il periodo minimo di sei mesi di servizio continuativo in data posteriore a quella dell'entrata in vigore della legge stessa.

     Qualora l'ammontare netto mensile dello stipendio attribuito agli ufficiali volontari inquadrati nei ruoli tecnici dei servizi antincendi, ai sensi dell'art. 4 della legge 14 marzo 1958, n. 251, e del precedente comma, risulti inferiore all'ammontare mensile netto dello stipendio corrisposto anteriormente all'inquadramento stesso, la differenza è conservata quale assegno personale non pensionabile e non assoggettabile a ritenuta alcuna da riassorbirsi con i successivi aumenti di stipendi a qualsiasi titolo.

 

          Art. 22.

     Gli ufficiali volontari in servizio continuativo alla data del 1° luglio 1960 sono ammessi a partecipare ai concorsi per l'ammissione in carriera a prescindere dai limiti di età.

 

          Art. 23.

     I posti recati in aumento dalle tabelle organiche annesse alla presente legge nella qualifica di ispettore generale riassorbono i posti in soprannumero conferiti nella qualifica stessa per effetto della legge 19 ottobre 1959, n. 928.

 

          Art. 24.

     La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1960.

 

          Art. 25.

     Alla spesa annua di lire 75.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà, per l'esercizio 1960-61, mediante riduzione dello stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio medesimo, concernente il fondo destinato a sopperire agli oneri di carattere ordinario dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Tabelle.

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.

[2] Articolo abrogato dall'art. 39 della L. 15 novembre 1973, n. 734.