§ 79.3.44 - Legge 21 marzo 2001, n. 75.
Potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:21/03/2001
Numero:75


Sommario
Art. 1.  Potenziamento della dotazione organica nel profilo professionale di vigile del fuoco.
Art. 2.  Copertura finanziaria.


§ 79.3.44 - Legge 21 marzo 2001, n. 75. [1]

Potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

(G.U. 29 marzo 2001, n. 74)

 

 

     Art. 1. Potenziamento della dotazione organica nel profilo professionale di vigile del fuoco.

     1. Al fine di fronteggiare le urgenti necessità di servizio, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è incrementata di ulteriori trecentocinquantatre posti nel profilo professionale di vigile del fuoco.

     2. Alla copertura del 25 per cento dei posti di cui al comma 1, si provvede utilizzando la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso per titoli, riservato ai vigili iscritti nei quadri del personale volontario, bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 agosto 2000, n. 246. Alla copertura dei rimanenti posti si provvede, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 609, utilizzando la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso pubblico, per esami, a centottantaquattro posti nel profilo professionale di vigile del fuoco, quinta qualifica funzionale, nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetto con decreto direttoriale in data 6 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 24 del 27 marzo 1998.

     3. Le assunzioni derivanti dall'aumento delle dotazioni organiche di cui al presente articolo restano escluse dalla programmazione delle assunzioni e, in ogni caso, non sono conteggiate ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del personale in servizio previsto dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

 

          Art. 2. Copertura finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 valutati complessivamente in lire 12.988 milioni per l'anno 2001 ed in lire 19.996 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

     2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.