Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.2 interventi particolari |
Data: | 12/05/2010 |
Numero: | 3877 |
Sommario |
Art. 1. 1. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, venga richiesto il subentro dello [...] |
Art. 2. 1. In ragione delle particolari problematiche connesse con l'esigenza di evitare ogni soluzione di continuità nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione e di ricostruzione degli [...] |
Art. 3. 1. All'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3832 del 22 dicembre 2009, le parole: «euro 8.410,06» sono sostituite dalle seguenti: «euro 11.160,16» |
Art. 4. 1. In ragione della prosecuzione delle attività di ricostruzione nei territori di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 [...] |
Art. 5. 1. Il Ministero della difesa è autorizzato a prorogare fino al 30 giugno 2010 l'impiego di personale già destinato, ai sensi dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri [...] |
Art. 6. 1. Al fine di assicurare il contenimento della spesa a carico del Fondo per la protezione civile, in deroga all'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni [...] |
Art. 7. 1. Al fine di una più corretta risoluzione delle problematiche tecnico-scientifiche relative alla ricostruzione, in particolare dei centri storici, la struttura tecnica di missione si avvale del [...] |
Art. 8. 1. Con riferimento alle determinazioni dei compenti enti locali per assicurare nella fase dell'emergenza la migliore sistemazione alloggiativa alla popolazione rimasta priva di abitazione a [...] |
Art. 9. 1. Dopo il comma 1 dell'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009 è aggiunto il seguente comma: «2. Il rimborso di cui al comma 1 è riconosciuto [...] |
Art. 10. 1. In ragione delle rappresentate difficoltà tecnico-operative connesse all'espletamento delle complesse e numerose attività affidate all'Agenzia del territorio dalla normativa emergenziale [...] |
Art. 11. 1. Gli enti locali di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e la provincia dell'Aquila, sono [...] |
§ 79.2.904 - O.P.C.M. 12 maggio 2010, n. 3877.
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.
(G.U. 21 maggio 2010, n. 117)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della
Visto l'art. 107 del
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866 del 16 aprile 2010 e n. 3870 del 21 aprile 2010;
Visto l'art. 1, comma 1, del
Visto l'art. 6, comma 2, lettere a) e b) del sopra citato decreto-legge, nonchè gli articoli 151, comma 7 e 227 del
Visto il decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 2009 recante: «Proroga del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2010 degli enti locali;
Considerato che, in conseguenza delle gravose attività amministrative in cui è stata impegnata la provincia dell'Aquila per fronteggiare l'emergenza, si rende necessario prorogare di sessanta giorni, il termine per l'approvazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario 2009;
Viste le note del Sottosegretario di Stato al Ministero dell'interno e della provincia dell'Aquila del 21 aprile 2010;
Visto il
Viste le note della Prefettura di Ascoli Piceno del 24 febbraio e del 2 marzo 2010;
Viste le note del vice commissario delegato - Sindaco del Comune dell'Aquila del 19 e 21 aprile 2010;
Vista la nota del gabinetto del Ministro dell'interno del 29 marzo 2010;
Vista la nota dell'Ufficio legislativo del Ministero della difesa del 22 aprile 2010;
Viste le note dell'Ufficio legislativo- economia del Ministero dell'economia e delle finanze del 26 e del 30 aprile 2010;
Vista la nota dell'Agenzia del territorio del 6 maggio 2010;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Dispone:
1. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, del
1. In ragione delle particolari problematiche connesse con l'esigenza di evitare ogni soluzione di continuità nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione e di ricostruzione degli immobili colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 in cui è impegnata la provincia dell'Aquila, la stessa è autorizzata, in deroga a quanto stabilito dagli articoli 151, comma 7 e 227 del
1. All'art. 7, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3832 del 22 dicembre 2009, le parole: «euro 8.410,06» sono sostituite dalle seguenti: «euro 11.160,16».
1. In ragione della prosecuzione delle attività di ricostruzione nei territori di cui all'art. 1, comma 2, del
1. Il Ministero della difesa è autorizzato a prorogare fino al 30 giugno 2010 l'impiego di personale già destinato, ai sensi dell'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3754 del 9 aprile 2009 e dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3857 del 10 marzo 2010, nel limite di 350 unità, alla vigilanza ed alla protezione degli insediamenti ubicati nei territori dei comuni di cui all'art. 1 della medesima ordinanza n. 3754 del 2009.
2. Nel costo degli interventi di cui al comma 1, stimato in euro 2.109.492, sono comprese le spese di funzionamento dei mezzi, per l'utilizzo dei materiali impiegati e per le prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese in deroga alla vigente normativa, nel limite massimo di 75 ore mensili pro-capite.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del
1. Al fine di assicurare il contenimento della spesa a carico del Fondo per la protezione civile, in deroga all'art. 92 del
1. Al fine di una più corretta risoluzione delle problematiche tecnico-scientifiche relative alla ricostruzione, in particolare dei centri storici, la struttura tecnica di missione si avvale del supporto tecnico-scientifico del Consorzio interuniversitario ReLUIS. Tale attività è ricompresa nell'ambito delle convenzioni già sottoscritte e delle disponibilità massime allo scopo già finalizzate.
1. Con riferimento alle determinazioni dei compenti enti locali per assicurare nella fase dell'emergenza la migliore sistemazione alloggiativa alla popolazione rimasta priva di abitazione a causa del sisma del 6 aprile 2009 mediante la consegna di moduli abitativi provvisori (MAP), l'uso dei citati moduli continua ad essere autorizzato anche nelle more del completamento delle ordinarie procedure per il rilascio del certificato di collaudo e di agibilità, nel rispetto sostanziale dei requisiti di sicurezza ed igienico-sanitari anche in deroga al decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975.
1. Dopo il comma 1 dell'art. 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3797 del 30 luglio 2009 è aggiunto il seguente comma: «2. Il rimborso di cui al comma 1 è riconosciuto anche ai soggetti debitamente autorizzati impiegati nelle operazioni di soccorso alle popolazioni colpite dagli eventi sismici, i cui beni siano stati distrutti o danneggiati per situazioni riconducibili all'avvenuto impiego nelle aree interessate dagli eventi sismici, tenuto conto degli eventuali concorrenti indennizzi assicurativi».
1. In ragione delle rappresentate difficoltà tecnico-operative connesse all'espletamento delle complesse e numerose attività affidate all'Agenzia del territorio dalla normativa emergenziale adottata per fronteggiare gli eventi sismici del 6 aprile 2009, ed al fine di assicurare il completamento delle attività finalizzate al riconoscimento dell'indennità di provvisoria occupazione o di espropriazione in relazione alle numerose aree interessate dal progetto C.A.S.E. e dai progetti M.A.P., M.U.S.P. e M.E.P., nonchè in relazione agli interventi finalizzati a risolvere le accresciute esigenze di operatività dell'aeroporto dei parchi in località Preturo (L'Aquila) di cui all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3766 dell'8 maggio 2009, il termine di sei mesi previsto dall'art. 2, comma 6, del
1. Gli enti locali di cui all'art. 1, comma 2, del
2. Agli enti locali di cui al primo comma, che non hanno rispettato il patto di stabilità interno 2009, non si applicano le sanzioni previste dagli articoli 61, comma 10, e 77-bis, commi 20 e 21, del
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
[1] Comma così modificato dall'art. 2 della