§ 79.2.915 - O.P.C.M. 18 giugno 2010, n. 3883.
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:18/06/2010
Numero:3883


Sommario
Art. 1.      1. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3870 del 21 aprile 2010, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per l'accesso al contributo di cui all'art. 1, comma [...]
Art. 2.      1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3866 del 16 aprile 2010, le parole: «al 30 giugno 2010» sono sostituite con le seguenti: «al 31 luglio 2010»
Art. 3.      1. In conseguenza della situazione di emergenza determinatasi a seguito degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito la regione Abruzzo, per garantire il necessario supporto allo [...]


§ 79.2.915 - O.P.C.M. 18 giugno 2010, n. 3883.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.

(G.U. 2 luglio 2010, n. 152)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866 del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010, 3877 del 12 maggio 2010 e n. 3881 dell'11 giugno 2010;

     Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

     Visto il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, recante disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile;

     Vista la nota del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 26 marzo 2010 e le note del Gabinetto del Ministro del 21 aprile e del 4 maggio 2010;

     Vista la nota del sindaco dell'Aquila del 9 giugno 2010;

     D'intesa con la regione Abruzzo;

     Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3870 del 21 aprile 2010, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per l'accesso al contributo di cui all'art. 1, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 del 6 giugno 2009, la comunicazione di inizio attività è presentata entro il termine perentorio del 31 dicembre 2010».

 

     Art. 2.

     1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3866 del 16 aprile 2010, le parole: «al 30 giugno 2010» sono sostituite con le seguenti: «al 31 luglio 2010».

     2. All'art. 2, comma 1, primo periodo, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3877 del 12 maggio 2010, le parole: «al 30 giugno 2010» sono sostituite con le seguenti: «al 31 luglio 2010».

 

     Art. 3.

     1. In conseguenza della situazione di emergenza determinatasi a seguito degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito la regione Abruzzo, per garantire il necessario supporto allo svolgimento delle attività di competenza, il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna - Soggetto attuatore ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è autorizzato, in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 35 del 2001 ed all'art. 11 del C.C.N.L. del comparto Ministero 2006-2009, a stipulare contratti di diritto privato di durata limitata allo stato d'emergenza, nel limite di cinque unità di personale (di cui tre unità di personale tecnico specializzato appartenente all'area C - area terza ai sensi del C.C.N.L. comparto Ministeri 2006/2009 - e due unità di personale tecnico specializzato appartenente all'area B - area seconda ai sensi del C.C.N.L. comparto Ministeri 2006-2009), individuate attraverso selezione pubblica.

     2. Tale contingente di personale può essere integrato, ove ritenuto necessario dal Soggetto attuatore e d'intesa con gli enti o le amministrazioni pubbliche interessate, da altre cinque unità di personale posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alle norme in materia di mobilità.

     3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 229.890,00, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.