Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 79. Protezione civile |
Capitolo: | 79.2 interventi particolari |
Data: | 18/06/2010 |
Numero: | 3883 |
Sommario |
Art. 1. 1. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3870 del 21 aprile 2010, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per l'accesso al contributo di cui all'art. 1, comma [...] |
Art. 2. 1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3866 del 16 aprile 2010, le parole: «al 30 giugno 2010» sono sostituite con le seguenti: «al 31 luglio 2010» |
Art. 3. 1. In conseguenza della situazione di emergenza determinatasi a seguito degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito la regione Abruzzo, per garantire il necessario supporto allo [...] |
§ 79.2.915 - O.P.C.M. 18 giugno 2010, n. 3883.
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009.
(G.U. 2 luglio 2010, n. 152)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5 della
Visto l'art. 107 del
Visto il
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009, n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009, n. 3784 del 25 giugno 2009; n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009, n. 3832 e n. 3833 del 22 dicembre 2009, n. 3837 del 30 dicembre 2009, n. 3843 del 19 gennaio 2010, n. 3845 del 29 gennaio 2010, n. 3857 del 10 marzo 2010, n. 3859 del 12 marzo 2010, n. 3866 del 16 aprile 2010, n. 3870 del 21 aprile 2010, 3877 del 12 maggio 2010 e n. 3881 dell'11 giugno 2010;
Visto l'art. 1, comma 1, del
Visto il
Vista la nota del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 26 marzo 2010 e le note del Gabinetto del Ministro del 21 aprile e del 4 maggio 2010;
Vista la nota del sindaco dell'Aquila del 9 giugno 2010;
D'intesa con la regione Abruzzo;
Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Dispone:
1. All'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3870 del 21 aprile 2010, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Per l'accesso al contributo di cui all'art. 1, comma 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3778 del 6 giugno 2009, la comunicazione di inizio attività è presentata entro il termine perentorio del 31 dicembre 2010».
1. All'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3866 del 16 aprile 2010, le parole: «al 30 giugno 2010» sono sostituite con le seguenti: «al 31 luglio 2010».
2. All'art. 2, comma 1, primo periodo, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3877 del 12 maggio 2010, le parole: «al 30 giugno 2010» sono sostituite con le seguenti: «al 31 luglio 2010».
1. In conseguenza della situazione di emergenza determinatasi a seguito degli eventi sismici che il 6 aprile 2009 hanno colpito la regione Abruzzo, per garantire il necessario supporto allo svolgimento delle attività di competenza, il Provveditore interregionale alle opere pubbliche per il Lazio, l'Abruzzo e la Sardegna - Soggetto attuatore ai sensi dell'art. 4, comma 2, del
2. Tale contingente di personale può essere integrato, ove ritenuto necessario dal Soggetto attuatore e d'intesa con gli enti o le amministrazioni pubbliche interessate, da altre cinque unità di personale posto in posizione di comando o di distacco anche in deroga alle norme in materia di mobilità.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 229.890,00, si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 14, comma 5, del
La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.