§ 79.2.835 - O.P.C.M. 22 dicembre 2009, n. 3833.
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:22/12/2009
Numero:3833


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato per le attività di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, [...]
Art. 2.      1. Dal 1° febbraio 2010 il Sindaco del comune di L'Aquila è nominato Vice-Commissario vicario del Commissario delegato per la ricostruzione e per tutti gli interventi di assistenza alla [...]
Art. 3.      1. Per assicurare un adeguato supporto tecnico ed operativo, nonchè di coordinamento istituzionale per lo svolgimento delle attività previste dalla presente ordinanza e per le esigenze derivanti [...]
Art. 4.      1. La Struttura tecnica di missione supporta il Commissario delegato nella definizione delle strategie di ricostruzione e rilancio dell'area colpita dagli eventi sismici della regione Abruzzo, [...]
Art. 5.      1. La Struttura tecnica di missione è composta fino ad un massimo di quindici unità da personale proveniente da pubbliche amministrazioni e/o da enti pubblici poste in posizione di comando o [...]
Art. 6.      1. Il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo per gli interventi inclusi nel piano di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con [...]
Art. 7.      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4 e 5 quantificati in 3,5 milioni di euro, si fa fronte con le risorse disponibili di cui all'art. 7, comma 1 del citato decreto-legge [...]
Art. 8.      1. L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3826 del 27 novembre 2009 è abrogata


§ 79.2.835 - O.P.C.M. 22 dicembre 2009, n. 3833.

Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile.

(G.U. 24 dicembre 2009, n. 299)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286 del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 recante la dichiarazione dello stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici predetti;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, n. 3754 del 9 aprile 2009, n. 3755 del 15 aprile 2009, n. 3757 del 21 aprile 2009, n. 3758 del 28 aprile 2009, n. 3760 del 30 aprile 2009, n. 3761 del 1° maggio 2009, n. 3763 del 4 maggio 2009, n. 3766 dell'8 maggio 2009, n. 3769 del 15 maggio 2009, n. 3771 e n. 3772 del 20 maggio 2009 e n. 3778, n. 3779 e n. 3780 del 6 giugno 2009, n. 3781 e n. 3782 del 17 giugno 2009 e n. 3784 del 25 giugno 2009, n. 3789 e n. 3790 del 9 luglio 2009, n. 3797 del 30 luglio 2009, n. 3803 del 15 agosto 2009, n. 3805 del 3 settembre 2009, n. 3806 del 14 settembre 2009, n. 3808 del 15 settembre 2009, n. 3810 del 21 settembre 2009, n. 3811 del 22 settembre 2009, n. 3813 del 29 settembre 2009, n. 3814 del 2 ottobre 2009, n. 3817 del 16 ottobre 2009, n. 3820 del 12 novembre 2009, n. 3822 del 25 novembre 2009, n. 3826 e n. 3827 del 27 novembre 2009;

     Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, con cui si dispone che i provvedimenti ivi previsti sono adottati con ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri emanata ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti di carattere fiscale e finanziario;

     Visto l'art. 4, comma 2, del suddetto decreto-legge, che attribuisce al Presidente della regione Abruzzo la qualifica di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi di ripristino degli immobili pubblici danneggiati dagli eventi sismici;

     Visti gli articoli 2, comma 12-bis e 14, comma 5-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che attribuiscono ai comuni interessati dagli eventi, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo, sentito il Presidente della provincia e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, il compito di predisporre la pianificazione del territorio comunale, nonchè di predisporre i piani di ricostruzione del centro storico delle città, definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica e la riqualificazione dell'abitato;

     Visto il decreto-legge recante norme urgenti per la cessazione dello stato d'emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile, approvato nel Consiglio dei Ministri del 17 dicembre 2009;

     Ritenuto che l'attuazione degli obiettivi di ricostruzione e di rilancio del territorio richiedono un supporto tecnico ed amministrativo di carattere straordinario, un forte coordinamento tra tutti i soggetti istituzionali coinvolti;

     Ritenuto che, anche durante ed ai fini dell'attuazione degli obiettivi di ricostruzione e di rilancio del territorio, è necessario dare continuità e compiutezza alle attività operative di valutazione del danno e dei rischi residui conseguenti agli eventi sismici del 6 aprile 2009, nonchè di assistenza alle popolazioni ed ai territori colpiti, già poste in essere dal Commissario delegato nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009;

     Considerato che per conseguire tali finalità non risulta sufficiente un semplice rafforzamento delle strutture tecniche delle singole autorità locali coinvolte;

     Ritenuto che, al fine di adempiere con efficacia ed efficienza ai compiti di cui alla richiamata normativa è indispensabile costituire una struttura che supporti il Commissario delegato nelle fasi della ricostruzione anche al fine di assicurare l'espletamento di tutte le attività di natura amministrativa e di necessario raccordo tra tutti i soggetti coinvolti nella ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi nella provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009;

     Ritenuto che, per assicurare l'adeguato supporto tecnico-amministrativo è necessario altresì costituire una "Struttura tecnica di missione" di elevata ed indiscutibile professionalità, di cui possa avvalersi il Presidente della regione Abruzzo quale Commissario delegato per la ricostruzione nelle aree terremotate;

     D'intesa con la regione Abruzzo;

     Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

     Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Il Presidente della regione Abruzzo, Commissario delegato per le attività di cui all'art. 4, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assume le funzioni di Commissario delegato per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, a decorrere dal 1° febbraio 2010 e per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri e le deroghe di cui alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate per superare il contesto emergenziale e prosegue gli interventi di primo soccorso e di assistenza in favore delle popolazioni colpite dai medesimi eventi, ad esclusione degli interventi per il completamento del progetto C.A.S.E. e dei moduli abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP).

     2. Il Commissario delegato nominato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 aprile 2009 cessa dall'incarico alla data del 31 gennaio 2010 ed entro il 28 febbraio 2010 fornisce al Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo ed al Ministero dell'economia e delle finanze lo stato degli interventi realizzati ed in corso di realizzazione, la situazione contabile di tutte le entrate e le spese, ivi compreso l'ammontare dei fondi trasferiti ai comuni per fronteggiare l'emergenza e l'elenco dei contratti in scadenza al 31 gennaio 2010 e che devono essere prorogati per assicurare l'assistenza alla popolazione, indicando la provenienza dei fondi, i soggetti beneficiari e la tipologia della spesa, nonchè la situazione analitica dei debiti derivanti dalle obbligazioni per le funzioni attribuite al Presidente della regione Abruzzo.

     2-bis. Al fine del coordinamento degli interventi di ricostruzione, entro il 31 marzo 2010 i sindaci dei comuni interessati trasmettono al Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti già incaricati ai sensi dell'art. 7, commi 4 e 5, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, l'elenco delle domande per i contributi ed i finanziamenti di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) ed e), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, pervenute alla data del 28 febbraio 2010 e dei provvedimenti di concessione, nonchè dei contributi effettivamente erogati. I sindaci trasmettono, altresì, trimestralmente un aggiornamento sulle richieste in corso di istruttoria. Il Commissario delegato comunica al Ministero dell'economia e delle finanze un prospetto riepilogativo dei dati entro e non oltre il 30 aprile 2010 e, successivamente, entro 15 giorni dalla ricezione degli aggiornamenti [1].

     3. Per il completamento del progetto C.A.S.E. e dei moduli abitativi provvisori (MAP) e scolastici (MUSP) di cui all'art. 2 del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, restano ferme le competenze attribuite al Dipartimento della protezione civile.

     4. L'attività svolta dalla Direzione di comando e controllo - DICOMAC, di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3753 del 6 aprile 2009, viene rilevata, a partire dal 1° febbraio 2010, da una struttura operativa, di coordinamento e raccordo anche con le istituzioni statali, le amministrazioni locali ed i diversi enti pubblici e privati, appositamente istituita dal Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo, che assume la responsabilità della prosecuzione, ove necessario, o della progressiva chiusura delle attività connesse all'emergenza ancora in atto. A tal fine il personale del Dipartimento della protezione civile, già operante nell'ambito della Di.Coma.C., organizzato in una struttura di missione all'uopo costituita dal capo del Dipartimento della protezione civile, provvede, ove necessario e non oltre il 28 febbraio 2010, al trasferimento delle attività in corso allo stesso Commissario delegato, affiancando la struttura dal medesimo individuata [2].

     5. Per l'espletamento dei propri compiti il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo opera con le risorse pubbliche e private a vario titolo destinate alla ricostruzione delle zone interessate dal sisma del 6 aprile 2009, che affluiscono sulla contabilità speciale attualmente intestata al presidente della regione, ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 aprile 2009, n. 3755. A tal fine, le risorse depositate sui conti correnti bancari e/o postali sono riversate dal titolare del deposito sulla suddetta contabilità speciale, previa certificazione dei competenti uffici di bilancio, che verificano, altresì, le relative rendicontazioni. Dalla data del 1° febbraio 2010, le somme rivenienti da donazioni ed atti di liberalità destinati al Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo affluiscono sulla predetta contabilità speciale [3].

     6. [La contabilità speciale già aperta ai sensi dell'art. 15, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3782 del 17 giugno 2009 rimane in essere fino all'esaurimento delle risorse su di essa appostate. L'utilizzo delle risorse presenti nella predetta contabilità avviene sotto il coordinamento del Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo] [4].

     7. I vice commissari nominati ai sensi degli articoli 1 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3761 del 1° maggio 2009 e ai sensi dell'art. 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3763 del 6 maggio 2009 cessano dall'incarico alla data del 31 gennaio 2010.

     8. Fermo restando quanto previsto dall'art. 5, per l'espletamento dei propri compiti il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo può avvalersi, nell'ambito delle risorse umane e strumentali già disponibili, degli uffici della regione Abruzzo, al cui personale può essere riconosciuto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, fino ad un massimo di 70 ore mensili pro-capite, nel rispetto della vigente disciplina di contenimento complessivo delle spese di personale. Al personale di cui il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo si avvale che appartiene alle qualifiche dirigenziali può essere riconosciuta una maggiorazione fino al 30% della retribuzione, aumentata sino al 50% nel caso in cui allo stesso personale sono attribuite funzioni di responsabile di ufficio o di struttura ad esso assimilabile.

 

     Art. 2.

     1. Dal 1° febbraio 2010 il Sindaco del comune di L'Aquila è nominato Vice-Commissario vicario del Commissario delegato per la ricostruzione e per tutti gli interventi di assistenza alla popolazione ed è autorizzato ad aprire un'apposita contabilità speciale [5].

     2. Il Sindaco del comune di L'Aquila, avvalendosi anche della Struttura di missione di cui all'art. 4, predispone, d'intesa con il Presidente della regione Abruzzo - Commissario delegato ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sentito il Presidente della Provincia e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale, le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato nonchè l'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo e la ricostruzione del centro storico, ai sensi dell'art. 2, comma 12-bis e dell'art. 14, comma 5-bis, del citato decreto-legge.

     3. La ripianificazione del territorio di cui al comma 2 tiene conto degli insediamenti abitativi realizzati con il progetto C.A.S.E., che il Vice-Commissario vicario gestisce a far data dal 1° febbraio 2010, fermo restando il completamento degli stessi in capo al Dipartimento della protezione civile mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie all'uopo stanziate.

     4. In particolare il Vice-Commissario vicario assicura continuità alle attività poste in essere ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, consentendo al Dipartimento della protezione civile il completamento delle attività inerenti alla realizzazione dei moduli abitativi provvisori (MAP) e dei moduli ad uso scolastico provvisorio (MUSP) nella città dell'Aquila.

     5. I sindaci di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, assicurano, d'intesa con il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo, sentito il Presidente della Provincia e d'intesa con quest'ultimo nelle materie di sua competenza, la ripianificazione del territorio comunale, tenuto conto del completamento delle attività inerenti la realizzazione dei MAP e dei MUSP nel proprio territorio a cura del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito della ripianificazione del medesimo territorio, definendo le linee di indirizzo strategico per assicurarne la ripresa socio-economica, la riqualificazione dell'abitato e garantendo un'armonica ricostituzione del tessuto urbano abitativo e produttivo e ricostruzione del centro storico di cui all'art. 2, comma 12-bis e all'art. 14, comma 5-bis, del sopra citato decreto-legge.

     6. Al fine di assicurare ogni efficace sinergia nelle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Presidente della Provincia dell'Aquila continua a svolgere le funzioni di soggetto attuatore già assegnate con le ordinanze di protezione civile indicate in premessa, nonchè per tutti gli interventi di competenza dell'ente Provincia.

 

     Art. 3.

     1. Per assicurare un adeguato supporto tecnico ed operativo, nonchè di coordinamento istituzionale per lo svolgimento delle attività previste dalla presente ordinanza e per le esigenze derivanti dalla fase della ricostruzione, il Commissario delegato per la ricostruzione è autorizzato a costituire, con apposito provvedimento, una Struttura tecnica di missione, composta da non più di trenta unità di personale di cui quindici unità già previste dall'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009.

     2. Il Commissario delegato per la ricostruzione - Presidente della regione Abruzzo si avvale di una Commissione tecnico scientifica nominata con proprio decreto e composta dai cinque esperti di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3784 del 25 giugno 2009, dal medesimo designati con il compito di prestare alta consulenza nella risoluzione dei problemi amministrativi, finanziari, contabili, nonchè attinenti ai beni culturali e di garanzia della trasparenza e della legalità, che sorgono nel corso delle attività poste in essere dalla Struttura tecnica di missione [6].

     3. La Commissione di cui al comma 2 si avvale, a sua volta, di una segreteria cui afferiscono un numero di unità non superiore a tre prescelte dallo stesso Commissario, anche fra esterni all'amministrazione.

 

     Art. 4.

     1. La Struttura tecnica di missione supporta il Commissario delegato nella definizione delle strategie di ricostruzione e rilancio dell'area colpita dagli eventi sismici della regione Abruzzo, adiuvandolo per le funzioni di sintesi e di coordinamento, nonchè di garanzia della trasparenza e della conformità alla normativa vigente delle attività da svolgere in collaborazione con i diversi soggetti pubblici e privati che sono coinvolti nei processi propri della ricostruzione, nonchè per fornire il necessario supporto tecnico-amministrativo ai soggetti istituzionali coinvolti.

     2. In particolare, la Struttura tecnica di missione svolge funzioni di assistenza al Commissario per:

     la ricognizione delle risorse finanziarie complessive disponibili per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma;

     l'istruttoria di atti di programmazione delle risorse e di pianificazione degli interventi sul territorio;

     l'istruttoria e proposta sul piano economico, giuridico e territoriale dei singoli progetti pubblici e dei progetti integrati di ambito;

     la tracciabilità, monitoraggio e trasparenza degli interventi;

     il monitoraggio dell'attuazione degli interventi, anche sotto il profilo finanziario e procedurale nonchè individuazione delle criticità e delle relative soluzioni.

     3. Nell'ambito delle attività della ricostruzione, per i profili attinenti ai centri storici, la Struttura tecnica di missione coadiuva i comuni che lo richiedono.

     4. Con provvedimento del Commissario delegato per la ricostruzione è nominato il coordinatore della Struttura tecnica di missione, al quale è riconosciuto il trattamento economico già in godimento con la maggiorazione del 50% della retribuzione di posizione.

 

     Art. 5.

     1. La Struttura tecnica di missione è composta fino ad un massimo di quindici unità da personale proveniente da pubbliche amministrazioni e/o da enti pubblici poste in posizione di comando o distacco, previo assenso degli interessati, anche in deroga alla vigente normativa generale in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con permanenza a carico delle amministrazioni di appartenenza degli oneri relativi al trattamento fondamentale. Le restanti unità possono essere assunte con contratti a tempo determinato in deroga agli articoli 35 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. L'utilizzo del personale comandato e del personale estraneo alla pubblica amministrazione avviene con modalità di durata annuale e comunque non oltre alla durata dello stato di emergenza.

     1-bis. Nel limite massimo di spesa di euro 315.000,00 annui, gli incarichi di seconda fascia possono essere conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5, 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 165/2001, sino al 31 dicembre 2011 [7].

     2. Al personale della Struttura tecnica di missione, appartenente ai ruoli di pubbliche amministrazioni, può essere riconosciuto un compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso fino ad un massimo di 70 ore mensili pro-capite. Al personale dirigenziale applicato presso la Struttura tecnica di missione, ferma rimanendo la permanenza del trattamento economico fondamentale a carico dell'amministrazione di appartenenza, è riconosciuta la maggiorazione del 30% della retribuzione di posizione in godimento.

     3. Al personale di cui al comma 2, ove non residente nella regione Abruzzo, è altresì corrisposto il trattamento di missione dal luogo della sede di lavoro dell'amministrazione di appartenenza, fino al 31 marzo 2010.

     4. Il contingente di personale assunto con contratto di collaborazione coordinata e coordinativa ai sensi dell'art. 10, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 15 aprile 2009, n. 3755 e dell'art. 4, comma 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2009, n. 3757, opera presso la struttura del Commissario delegato Presidente della regione Abruzzo senza soluzione di continuità a decorrere dal 1° febbraio 2010. Per le attività di assistenza alloggiativa alla popolazione ed in particolare per quanto attiene le attività connesse ai progetti CASE e MAP, il vice-Commissario di cui all'art. 2, comma 1, è autorizzato ad avvalersi di tale contingente, fino ad un massimo di 21 unità di personale [8].

     5. [Il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo è altresì autorizzato ad avvalersi del consulente e del contingente di personale di cui all'art. 6, commi 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3772 del 19 maggio 2009] [9].

 

     Art. 6.

     1. Il Commissario delegato - Presidente della regione Abruzzo per gli interventi inclusi nel piano di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, ed il Vice-Commissario vicario per gli interventi di sua competenza nel territorio del comune dell'Aquila si avvalgono del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche competente per territorio quale soggetto attuatore, che può provvedere, ove necessario, con le deroghe riconosciute allo stesso Commissario.

     2. Il Commissario delegato, completa gli interventi urgenti di ripristino di cui all'art. 4, comma 1, lettera b), del richiamato decreto-legge n. 39/2009 con relativi oneri posti a carico delle risorse di cui all'art. 14, comma 1, del medesimo decreto-legge, avvalendosi del Provveditorato interregionale alle opere pubbliche, quale soggetto attuatore.

 

     Art. 7.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 3, 4 e 5 quantificati in 3,5 milioni di euro, si fa fronte con le risorse disponibili di cui all'art. 7, comma 1 del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, che a tal fine vengono versate sulla contabilità speciale del Commissario delegato per la ricostruzione di cui all'art. 1, comma 5, della presente ordinanza [10].

     2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 1 comma 8 si fa fronte a valere sulle risorse di cui all'articolo 14, comma 5, del decreto-legge n. 39/2009 [11].

 

     Art. 8.

     1. L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3826 del 27 novembre 2009 è abrogata.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma inserito dall'art. 15 della O.P.C.M. 10 marzo 2010, n. 3857.

[2] La Struttura operativa di cui al presente comma è stata soppressa dall'art. 1 della O.P.C.M. 23 marzo 2012, n. 4013.

[3] Comma così modificato dall'art. 7 della O.P.C.M. 10 marzo 2010, n. 3857.

[4] Comma abrogato dall'art. 10 della O.P.C.M. 17 settembre 2010, n. 3898.

[5] Comma così modificato dall'art. 1 della O.P.C.M. 29 gennaio 2010, n. 3845.

[6] Comma così modificato dall'art. 11 della O.P.C.M. 21 aprile 2010, n. 3870.

[7] Comma inserito dall'art. 13 della O.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 3950.

[8] Comma così modificato dall'art. 1 della O.P.C.M. 29 gennaio 2010, n. 3845.

[9] Comma abrogato dall'art. 1 della O.P.C.M. 23 marzo 2012, n. 4013.

[10] Comma così modificato dall'art. 7 della O.P.C.M. 10 marzo 2010, n. 3857.

[11] Comma già modificato dall'art. 7 della O.P.C.M. 10 marzo 2010, n. 3857 e così ulteriormente modificato dall'art. 12 della O.P.C.M. 30 giugno 2011, n. 3950.