§ 79.2.696 - O.P.C.M. 3 ottobre 2008, n. 3707.
Disposizioni urgenti di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:03/10/2008
Numero:3707


Sommario
Art. 1.      1. L'assessore alla protezione civile, prevenzione e polizia locale della regione Lombardia è confermato, fino al 31 luglio 2009, nell'incarico di Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di [...]
Art. 2.      1. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative necessarie al definitivo superamento dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 31 ottobre 2002, è autorizzata la [...]
Art. 3.      1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione alla situazione di emergenza determinatasi nella regione Puglia per lo smaltimento dei [...]
Art. 4.      1. Tenuto conto delle ulteriori iniziative che il Commissario delegato porrà in essere ai sensi dell'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3704 del 17 settembre [...]
Art. 5.      1. All'art. 1, lettera b), 4 alinea, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3698 del 29 agosto 2008, le parole «euro 93.800.000» sono sostituite dalle parole «euro [...]
Art. 6.      1. In ragione delle maggiori attività svolte dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per fronteggiare l'emergenza rifiuti nel territorio della regione Campania e in relazione ad [...]
Art. 7.      1. L'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3701 del 5 settembre 2008 è così sostituito
Art. 8.      1. La lettera g) del comma 1 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3668 del 17 aprile 2008 è così sostituito «g) regio decreto del 25 luglio 1904, n. 523, [...]
Art. 9.      1. Per l'attivazione degli interventi previsti nel piano recante specifici interventi di protezione civile e di cui all'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3622 del 18 ottobre 2007, il [...]
Art. 10.      1. All'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3704 del 17 settembre 2008 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma «2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 [...]
Art. 11.      1. Il Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 2669/1997 e successive modifiche ed integrazioni, provvede, in regime ordinario ed in termini di somma [...]
Art. 12.      1. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3375 del 10 settembre 2004, le parole «entro sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della [...]
Art. 13.      1. All'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3675 del 28 maggio 2008, la parola: «Russo» è sostituita dalla parola: «Rosso»
Art. 14.      1. Tenuto conto che le attività svolte dei componenti della Commissione generale d'indirizzo, di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 [...]
Art. 15.      1. Nell'ambito delle iniziative necessarie ad un rapido ritorno nell'ordinario rispetto al contesto di criticità nel settore delle bonifiche e della tutela delle acque in atto nel territorio [...]
Art. 16.      1. L'art. 13 dell'ordinanza di protezione civile n. 3184 del 22 marzo 2002 è soppresso
Art. 17.      1 . Il Prefetto di Campobasso è nominato Commissario delegato per l'assunzione delle occorrenti iniziative straordinarie ed urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità di cui all'art. [...]
Art. 18.      1. I poteri del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3692/2008 e successive modifiche ed integrazioni, sono estesi anche [...]


§ 79.2.696 - O.P.C.M. 3 ottobre 2008, n. 3707.

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(G.U. 16 ottobre 2008, n. 243)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5, commi 2 e 3 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20 luglio 2007 con il quale è stato dichiarato, fino al 31 luglio 2008, lo stato di emergenza in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio del comune di Guidizzolo in provincia di Mantova il giorno 9 luglio 2007, l'ordinanza di protezione civile n. 3615 del 4 ottobre 2007, nonchè la nota del 18 settembre 2008 del Presidente della regione Lombardia;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2008, l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè la nota del Presidente della regione Molise del 1° settembre 2008;

     Viste le note del 15 maggio 2008 del Presidente della regione Puglia e del 4 e 5 giugno 2008, prot. 0/129/ST/gab e 01/132/st gab, del Capo di Gabinetto della regione Puglia, con le quali viene rappresentata la situazione di criticità in atto nella regione per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani del bacino di utenza LE2, e si chiede un finanziamento straordinario di euro 5 milioni;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3323 del 5 novembre 2003, n. 3361 dell'8 luglio 2004, n. 3492 del 30 gennaio 2006, n. 3552 del 17 novembre 2006, n. 3602 del 9 luglio 2007, n. 3669 del 17 aprile 2008 e n. 3704 del 2008, adottate per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il giorno 8 settembre 2003 nel territorio della provincia di Taranto, e la nota del 17 settembre 2008 del Presidente della regione Puglia - Commissario delegato;

     Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di «grande evento» relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007, n. 3642 del 2008 art. 15, n. 3652 del 2008, art. 6, n. 3663 del 2008, n. 3669 del 17 aprile art. 1, n. 3698 del 29 agosto 2008 e n. 3704 del 2008 nonchè la nota del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del 15 settembre 2008;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 luglio 2007 recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni dell'Italia centro-meridionale» e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007, e successive modificazioni ed integrazioni;

     Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed in particolare l'art. 19 del citato decreto-legge n. 90/2008 con il quale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2009 lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania;

     Viste le note del 19 e 27 novembre 2007 e del 28 maggio 2008 del Dipartimento dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero del-l'interno;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 luglio 2008, concernente la dichiarazione di «grande evento» in relazione alla visita nella città di Cagliari di Papa Benedetto XVI e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3701 del 5 settembre 2008;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 dicembre 2007, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei mesi di settembre, ottobre e novembre 2007 nei comuni della fascia Jonica della provincia di Messina e l'ordinanza di protezione civile n. 3668 del 17 aprile 2008, nonchè la nota del 3 settembre 2008 del Commissario delegato;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° febbraio 2008 recante la proroga dello stato d'emergenza in ordine ai gravi fenomeni eruttivi connessi all'attività vulcanica dell'Etna nel territorio della provincia di Catania ed agli eventi sismici concernenti la medesima area verificatisi nel mese di ottobre 2002, l'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3622 del 18 ottobre 2007, nonchè la nota del 15 settembre 2008 del Dipartimento di protezione civile della regione Siciliana;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2005, concernente la dichiarazione di «grande evento» nel territorio della provincia di Varese per i «Campionati del Mondo di ciclismo su strada 2008», l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3514 del 19 aprile 2006 e successive modificazioni ed integrazioni e la nota in data 8 settembre 2008 della provincia di Varese;

     Vista l'ordinanza di protezione civile n. 2669 del 1° ottobre 1997, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè la nota del Commissario delegato per i beni culturali del 27 agosto 2008;

     Visto l'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3375 del 10 settembre 2004 nonchè le note del 16 maggio e 1° luglio 2008 del sindaco di Mormanno in provincia di Cosenza;

     Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2008 recante la proroga, fino al 31 dicembre 2008, dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza delle grandi dighe di Figoi e Galano (Liguria), Muro Lucano (Basilicata), Muraglione, Montestigliano e Fosso Bellaria (Toscana) e l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3675 del 28 maggio 2008;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2005 recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento dei mondiali di nuoto «Roma 2009» nel territorio della provincia di Roma nonchè il successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri concernente l'estensione, al territorio della regione Lazio, della predetta dichiarazione di grande evento;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, recante «Disposizioni urgenti per lo svolgimento nel territorio della provincia di Roma dei mondiali di nuoto «Roma 2009», e successive modificazioni ed integrazioni;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 aprile 2008, con il quale è stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2008, lo stato di emergenza in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati nel litorale Domitio - Flegreo ed Agro Aversano della regione Campania, con limitazione degli ambiti derogatori alla sola normativa in materia ambientale;

     Viste le ordinanze di protezione civile n. 2425 del 18 marzo 1996, n. 2470 del 31 ottobre 1996, n. 2560 del 2 maggio 1997, n. 2714 del 20 novembre 1997, n. 2774 del 31 marzo 1998, n. 2948 del 25 febbraio 1999, n. 3011 del 21 ottobre 1999, n. 3031 del 21 dicembre 1999, n. 3032 del 21 dicembre 1999, n. 3060 del 2 giugno 2000, n. 3095 del 23 novembre 2000, n. 3100 del 22 dicembre 2000, n. 3111 del 12 marzo del 2001, n. 3119 del 27 marzo 2001, n. 3286 del 9 maggio 2003, n. 3485 del 22 dicembre 2005, n. 3536 del 28 luglio 2006, n. 3619 del 5 ottobre 2007, n. 3638 del 31 dicembre 2007, n. 3654 del 1° febbraio 2008, n. 3660 del 5 marzo 2008, n. 3675 del 28 maggio 2008, nonchè la nota del 16 settembre 2008 del Commissario delegato;

     Vista l'ordinanza di protezione civile n. 3184 del 22 marzo 2002 recante disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonchè in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Puglia, nonchè le note del 21 gennaio 15 maggio e 17 settembre 2008 del Commissario delegato - Presidente della regione Puglia;

     Vista la nota del 28 maggio 2008 con cui l'APAT - Dipartimento nucleare rischio tecnologico e industriale rappresenta la grave situazione determinatasi nel comune di Castelmauro in provincia di Campobasso per la presenza di un deposito di rifiuti radioattivi segnalando la necessità di intraprendere iniziative volte al superamento della predetta situazione di criticità, nonchè la nota del 1° ottobre del Capo di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 4 luglio 2008, concernente la dichiarazione, fino al 30 giugno 2009, in relazione alla situazione di grave pericolo in atto nell'area archeologica di Pompei;

     Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3692 dell'11 luglio 2008 e n. 3696 del 4 agosto 2008, nonchè la nota del 24 settembre 2008 del Ministero per i beni e le attività culturali;

     Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. L'assessore alla protezione civile, prevenzione e polizia locale della regione Lombardia è confermato, fino al 31 luglio 2009, nell'incarico di Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3615 del 4 ottobre 2007, e provvede, in regime ordinario ed in termini d'urgenza, all'attuazione ed al completamento, delle iniziative già programmate per il superamento del contesto critico inerente alle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio del comune di Guidizzolo in provincia di Mantova il giorno 9 luglio 2007.

     2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il Commissario delegato si avvale della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

     3. Il Commissario delegato è altresì autorizzato ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3615 del 4 ottobre 2007.

 

     Art. 2.

     1. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative necessarie al definitivo superamento dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 31 ottobre 2002, è autorizzata la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario al personale della struttura del Commissario delegato - Presidente della regione Molise di cui all'art. 9, comma 6, dell'ordinanza di protezione civile n. 3253/2002 e successive modifiche ed integrazioni, nel limite massimo di 30 ore mensili pro-capite, oltre i limiti previsti dalla vigente legislazione, fino al termine dello stato d'emergenza.

 

     Art. 3.

     1. Il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione alla situazione di emergenza determinatasi nella regione Puglia per lo smaltimento dei rifiuti nel bacino di utenza LE2, è autorizzato a trasferire - a titolo di anticipazione sulle risorse che saranno rese disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze - dal Fondo per la protezione civile, che presenta le occorrenti disponibilità, il finanziamento complessivo di euro 5 milioni. Il suddetto finanziamento sarà trasferito sulla contabilità speciale intestata al Commissario delegato, sulla base delle effettive esigenze finanziarie della gestione debitamente rappresentate.

 

     Art. 4.

     1. Tenuto conto delle ulteriori iniziative che il Commissario delegato porrà in essere ai sensi dell'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3704 del 17 settembre 2008, il termine del 30 settembre 2008 previsto dall'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3669 del 17 aprile 2008, è prorogato al 31 gennaio 2009.

 

     Art. 5.

     1. All'art. 1, lettera b), 4 alinea, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3698 del 29 agosto 2008, le parole «euro 93.800.000» sono sostituite dalle parole «euro 93.850.371».

 

     Art. 6.

     1. In ragione delle maggiori attività svolte dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco per fronteggiare l'emergenza rifiuti nel territorio della regione Campania e in relazione ad eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana e di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3606 del 28 agosto 2007 e successive modificazioni ed integrazioni, è assegnato un contributo di euro 2.000.000,00 al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno.

     2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede:

     quanto a euro 500.000,00 a carico del Fondo della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che presenta le occorrenti disponibilità;

     quanto a euro 1.500.000,00 a carico delle risorse poste nella disponibilità della missione finanziaria di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705 del 18 settembre 2008.

     3. In relazione alle maggiori esigenze connesse all'emergenza dei rifiuti nella regione Campania, la struttura di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3687 del 2 luglio 2008 è integrata con due unità di personale appartenenti alla pubblica amministrazione, alle quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, della medesima ordinanza.

 

     Art. 7.

     1. L'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3701 del 5 settembre 2008 è così sostituito:

     «Art. 4.

     1. Agli oneri relativi all'attuazione della presente ordinanza si provvede con uno stanziamento pari a 100.000,00 euro nonchè con le risorse finanziarie disponibili sul bilancio del comune di Cagliari.

     2. Sono inoltre ammissibili a rimborso le spese effettuate dai soggetti attuatori e debitamente autorizzate dal Commissario delegato, a valere sulle risorse di cui al comma 1.

     3. Sulla base di apposita documentazione attestante le spese sostenute le risorse di cui al comma 1 sono trasferite:

     quanto a euro 50.000,00 al bilancio del comune di Cagliari;

     quanto a euro 50.000,00 all'Ente Diocesi di Cagliari».

 

     Art. 8.

     1. La lettera g) del comma 1 dell'art. 4 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3668 del 17 aprile 2008 è così sostituito «g) regio decreto del 25 luglio 1904, n. 523, articoli 57 e 93».

 

     Art. 9.

     1. Per l'attivazione degli interventi previsti nel piano recante specifici interventi di protezione civile e di cui all'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3622 del 18 ottobre 2007, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzato a trasferire le risorse finanziarie di cui al comma 2 del sopra citato art. 2 alla Regione Siciliana - Dipartimento regionale di protezione civile.

 

     Art. 10.

     1. All'art. 7 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3704 del 17 settembre 2008 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma «2. Per le medesime finalità di cui al comma 1 il Presidente della provincia di Varese può autorizzare il personale della provincia ad effettuare prestazioni di lavoro straordinario in deroga agli articoli 4, 5, 14, 15 e 17, del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto regioni-autonomie locali dal 1° aprile 1999 e successive modificazioni e integrazioni e agli articoli 26 e 27 del Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dirigenziale, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio provinciale».

 

     Art. 11.

     1. Il Commissario delegato ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza di protezione civile n. 2669/1997 e successive modifiche ed integrazioni, provvede, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, all'espletamento delle iniziative necessarie alla definitiva messa in sicurezza del «Ponte delle Torri», nel territorio del comune di Spoleto, interessato dalla crisi sismica iniziata il giorno 26 settembre 1997.

     2. Agli oneri conseguenti all'attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse ancora disponibili sulla contabilità speciale n. 1029 intestata al Commissario delegato.

     3. Per le maggiori esigenze del Centro regionale di protezione civile ubicato nel comune di Foligno, il responsabile del medesimo Centro è autorizzato ad avvalersi di un'unità di personale in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile con oneri a carico di quest'ultimo, appositamente individuata dal Capo del Dipartimento medesimo.

 

     Art. 12.

     1. All'art. 5, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3375 del 10 settembre 2004, le parole «entro sessanta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza ed ultimati nei successivi dodici mesi» dalle seguenti «entro ventiquattro mesi a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza ed ultimati nei successivi ventiquattro mesi».

 

     Art. 13.

     1. All'art. 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3675 del 28 maggio 2008, la parola: «Russo» è sostituita dalla parola: «Rosso».

     2. All'art. 12 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3704 del 17 settembre 2008, la parola: «settembre» è sostituita dalla parola: «ottobre».

 

     Art. 14.

     1. Tenuto conto che le attività svolte dei componenti della Commissione generale d'indirizzo, di cui all'art. 3, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3489 del 29 dicembre 2005, sono svolte nell'ambito dei propri compiti istituzionali, ed in ragione della indisponibilità di risorse finanziarie, il comma 2 del sopra citato art. 3 è soppresso.

 

     Art. 15.

     1. Nell'ambito delle iniziative necessarie ad un rapido ritorno nell'ordinario rispetto al contesto di criticità nel settore delle bonifiche e della tutela delle acque in atto nel territorio della regione Campania, il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3654 del 1° febbraio 2008, e successive modifiche ed integrazioni, provvede alla sottoscrizione di appositi negozi di accertamento delle pregresse situazioni creditorie e debitorie con effetti estintivi delle pretese e delle eventuali controversie in corso, nonchè alla successiva riscossione od al pagamento, anche a titolo di parziale anticipazione, di quanto riconosciuto.

 

     Art. 16.

     1. L'art. 13 dell'ordinanza di protezione civile n. 3184 del 22 marzo 2002 è soppresso.

 

     Art. 17.

     1 . Il Prefetto di Campobasso è nominato Commissario delegato per l'assunzione delle occorrenti iniziative straordinarie ed urgenti a tutela della pubblica e privata incolumità di cui all'art. 126-bis del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e comunque finalizzate al trasporto, messa in sicurezza dei fusti contenenti rifiuti radioattivi ubicati nel comune di Castelmauro (Campobasso) e bonifica dell'area interessata.

     2. Per gli adempimenti di cui al comma 1, che sono dichiarati indifferibili ed urgenti e di pubblica utilità, il Commissario delegato provvede avvalendosi delle seguenti risorse finanziarie:

     quanto a euro 750.000,00 a carico del Fondo della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri che presenta le occorrenti disponibilità;

     quanto a euro 750.000,00 a carico del bilancio della regione Molise.

     3. Le risorse di cui al comma 2 sono trasferite su un apposita contabilità speciale all'uopo istituita.

     4. Per le finalità di cui al comma 1 il Commissario delegato predispone entro quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente ordinanza di protezione civile un apposito piano da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     5. Al termine degli interventi di cui al comma 1 il Commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla regione Molise una dettagliata relazione corredata della rendicontazione delle somme spese.

     6. Al fine di garantire la piena e immediata operatività degli interventi da porre in essere da parte del Commissario delegato, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è tenuto ad assicurare ogni utile collaborazione e l'immediato rilascio dei pareri, autorizzazioni e provvedimenti di competenza.

 

     Art. 18.

     1. I poteri del Commissario delegato di cui all'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3692/2008 e successive modifiche ed integrazioni, sono estesi anche alle attività ed ai luoghi ricadenti nella competenza territoriale della Sovrintendenza di Napoli e Pompei strettamente correlati al superamento della situazione di emergenza in atto nell'area archeologica di Pompei.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.