§ 79.2.410 - O.P.C.M. 29 dicembre 2005, n. 3487.
Disposizioni urgenti per la messa in sicurezza dell'autodromo «Enzo e Dino Ferrari» di Imola.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:29/12/2005
Numero:3487


Sommario
Art. 1.      1. Il sindaco di Imola è nominato Commissario delegato per fronteggiare la situazione di criticità citata in premessa. A tal fine il commissario delegato pianifica i necessari interventi [...]
Art. 2.      1. Il commissario delegato trasmette trimestralmente al dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi [...]


§ 79.2.410 - O.P.C.M. 29 dicembre 2005, n. 3487.

Disposizioni urgenti per la messa in sicurezza dell'autodromo «Enzo e Dino Ferrari» di Imola.

(G.U. 7 marzo 2006, n. 55)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Considerato che l'autodromo «Enzo e Dino Ferrari» ospiterà, nella prossima primavera, l'importante manifestazione relativa al campionato mondiale automobilistico di «Formula 1» e che detto evento, che coinvolgerà un numero significativo di spettatori, costituisce per il nostro Paese un riconoscimento a livello mondiale;

     Considerato, inoltre, che per rendere funzionale detta struttura è indispensabile procedere, con urgenza, alla realizzazione di un quadro di interventi attinenti, in particolare, alla messa in sicurezza delle vie per l'accesso e per il deflusso dei presenti in caso di incidente rilevante o di calamità naturale durante lo svolgimento degli eventi sportivi, nonchè all'adeguamento sismico delle strutture che ospitano i Box, i Paddock e gli Uffici di Direzione la cui costruzione è avvenuta prima del 1983 ed in tempi diversi;

     Considerato, altresì, che detto impianto si trova in un'area adiacente la riva destra del torrente Santerno, mentre la viabilità principale ed il centro della città sono ubicati sulla riva sinistra, sicchè si rende opportuno procedere, in relazione all'incremento di presenze in occasione della manifestazione, alla realizzazione di opere per la canalizzazione degli accessi ed il controllo delle aree per gli spettatori, al fine di adeguare l'impianto ai vigenti standards di sicurezza;

     Visti gli esiti delle riunioni tenutesi in data 21 giugno e 17 novembre 2005, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, con i rappresentanti delle amministrazioni interessate che hanno definito un condivisibile percorso amministrativo e finanziario;

     Considerato che sussiste una diffusa situazione di crisi suscettibile di determinare pregiudizi alla collettività interessata, sicchè occorre adottare, in via preventiva, ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare situazioni di pericolo e danni a persone o a cose;

     Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile in prevenzione ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi necessari ad assicurare condizioni di fruibilità in termini di sicurezza dell'autodromo in questione;

     Acquisita l'intesa della regione Emilia-Romagna sulla base della nota del 30 novembre 2005;

     Su proposta del Capo del dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Il sindaco di Imola è nominato Commissario delegato per fronteggiare la situazione di criticità citata in premessa. A tal fine il commissario delegato pianifica i necessari interventi finalizzati all'eliminazione di situazioni di pericolo, ponendo in essere i conseguenti atti volti alla realizzazione degli interventi medesimi, ricorrendo alle procedure di urgenza previste dall'ordinamento giuridico vigente.

     2. Per l'espletamento degli interventi di cui al comma 1, il commissario delegato si avvale del direttore del S.I.I.T. - settore infrastrutture Lazio, Abruzzo e Sardegna, in qualità di soggetto attuatore, cui è affidato il compito di promuovere e curare le occorrenti procedure di affidamento, avvalendosi della collaborazione degli uffici tecnici statali e regionali, degli enti locali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

     3. Per il conseguimento degli obiettivi di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato si avvale di una struttura all'uopo istituita composta da personale dipendente dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - S.I.I.T. - settore infrastrutture Lazio, Abruzzo e Sardegna, nel limite massimo di tre unità, cui potranno essere corrisposti gli emolumenti accessori previsti dalla normativa vigente in materia.

     4. Per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, è assegnato alla regione Emilia-Romagna il complessivo importo di euro 894.000,00 annui per quindici anni, ai sensi della delibera CIPE del 29 marzo 2006, n. 75, nell'ambito delle residue risorse finanziarie disponibili a valere sui limiti di impegno di cui all'art. 13 della legge 1° agosto 2002, n. 166, così come rifinanziata dalla legge n. 350 del 2003 [1].

     5. Le risorse finanziarie di cui al comma 4 sono trasferite su un'apposita contabilità speciale, all'uopo istituita, intestata al commissario delegato con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

 

     Art. 2.

     1. Il commissario delegato trasmette trimestralmente al dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonchè, al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

     2. Il dipartimento della protezione civile, è estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma così sostituito dall'art. 13 della O.P.C.M. 2 maggio 2006, n. 3520.