§ 79.2.241 - O.P.C.M. 5 novembre 2004, n. 3379.
Disposizioni urgenti di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:05/11/2004
Numero:3379


Sommario
Art. 1.      1. Nell'ambito della situazione emergenziale di cui alla ordinanza di protezione civile n. 3223 del 25 giugno 2003, e successive modificazioni, diretta a fronteggiare i fenomeni di dissesto che [...]
Art. 2.      1. Per l'espletamento delle attività connesse alla realizzazione degli interventi e delle opere di ricostruzione, inerenti al comune di San Giuliano di Puglia, l'ing. Claudio Rinaldi - soggetto [...]
Art. 3.      1. Per il soddisfacimento delle esigenze conseguenti ai maggiori e nuovi compiti derivanti dall'approvazione del piano di ricostruzione del comune di S. Giuliano di Puglia, e al fine di [...]
Art. 4.      1. Il termine del 30 settembre 2004, previsto dall'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3342 del 5 marzo 2004, è prorogato fino al termine dello stato d'emergenza e [...]
Art. 5.      1. La regione Basilicata, nell'ambito delle proprie competenze, può provvedere a soddisfare le eventuali esigenze residuali di assistenza, anche economica in favore delle famiglie che hanno [...]
Art. 6.      1. Ferma restando la possibilità di continuare ad applicare ed utilizzare le normative tecniche allegate all'ordinanza di protezione civile n. 3274 del 2003 e successive modificazioni, nei [...]
Art. 7.      1. Al fine di consentire il celere superamento dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonchè in materia di bonifica e risanamento ambientale dei [...]
Art. 8.      1. In ragione dei maggiori compiti conferiti al commissario delegato - prefetto Catenacci dalle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare l'emergenza rifiuti in atto nella regione [...]
Art. 9.      1. Il sindaco di Venezia - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3089 del 4 ottobre 2000, e successive modificazioni, nell'espletamento dei compiti affidatigli, ed [...]
Art. 10.      1. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3377, del 22 settembre 2004, è aggiunto il seguente periodo: «Al predetto personale è corrisposta una [...]


§ 79.2.241 - O.P.C.M. 5 novembre 2004, n. 3379.

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(G.U. 16 novembre 2004, n. 269)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 dicembre 2003, concernente la proroga, fino al 31 dicembre 2004, dello stato di emergenza nel territorio del comune di La Spezia a seguito dei dissesti idrogeologici verificatisi in località Marinasco;

Vista l'ordinanza del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 3223 del 25 giugno 2003 recante: «Disposizioni urgenti per fronteggiare i fenomeni di dissesto che hanno interessato la località Marinasco-Strà, nel comune di La Spezia»;

Visto l'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3328 del 27 novembre 2003, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile», con la quale l'ex provveditore alle opere pubbliche per la Liguria è stato nominato soggetto attuatore per l'emergenza di cui sopra;

Viste le note del 15 aprile, 7 giugno, 6 e 19 luglio del 27 ottobre e 3 novembre 2003, del prefetto di La Spezia - Commissario delegato;

Viste le note del 1° giugno, 16 e 23 settembre 2004, del soggetto attuatore - Direttore dei servizi integrati infrastrutture e trasporti Lombardia - Liguria;

Viste le note del 23 aprile e 15 settembre 2004 del Dipartimento dei trasporti infrastrutture e protezione civile della regione Liguria;

Ravvisata la necessità di procedere celermente alla realizzazione delle necessarie opere relative al dissesto di Marinasco nei tempi previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2003;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 ottobre 2002, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine ai gravi eventi sismici verificatisi il 31 ottobre 2002 nel territorio della provincia di Campobasso;

Visto l'art. 20-bis del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative», con il quale gli stati d'emergenza concernenti gli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle regioni Molise e Puglia, sono stati prorogati fino aI 31 dicembre 2005;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3253 del 29 novembre 2002, n. 3279 del 10 aprile 2003 e n. 3300 dell'11 luglio 2003, concernenti: «Disposizioni urgenti diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai gravi eventi sismici verificatisi nel territorio della provincia di Campobasso»;

Vista la deliberazione del consiglio regionale del Molise del 30 luglio 2004, concernente l'approvazione del piano di ricostruzione del comune di S. Giuliano di Puglia;

Tenuto conto che il comune S. Giuliano di Puglia non dispone delle professionalità necessarie per fronteggiare efficacemente tutte le problematiche connesse alla predetta ricostruzione;

Vista la richiesta del 1° luglio 2004 del sindaco del comune di S. Giuliano di Puglia;

Visto l'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3375 del 10 settembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile», con la quale l'ing. Rinaldi è stato nominato soggetto attuatore per l'espletamento delle attività connesse alla realizzazione degli interventi e delle opere di ricostruzione, inerenti al comune di San Giuliano di Puglia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 ottobre 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 marzo 2005, lo stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi atmosferici verificatisi il giorno 17 settembre 2003 nel territorio delle province di Siracusa e Catania;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3320 del 23 ottobre 2003, recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 17 settembre 2003 nel territorio delle province di Siracusa e Catania»;

Vista la nota del prefetto di Siracusa - Commissario delegato, con la quale viene chiesto di apportare alcune modifiche all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3320 del 23 ottobre 2003;

Visto il decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2847, n. 2860, n. 2871, n. 2882, n. 2908 del 1998, n. 2909, n. 2972, n. 2994, n. 3022, n. 3028 del 1999, n. 3061 e n. 3064 del 2000, n. 3098, n. 3114, n. 3141 del 2001, n. 3175, n. 3239 del 2002 e 3282 del 2003, emesse per fronteggiare il contesto emergenziale determinatosi nel territorio della provincia di Potenza a seguito degli eventi sismici del 9 settembre 1998;

Vista la nota del 9 settembre 2004 della regione Basilicata, con la quale è stata rappresentata l'esigenza di continuare a concedere contributi straordinari ai nuclei familiari che ancora non sono rientrati nelle abitazioni oggetto degli interventi di ricostruzione, in conseguenza del grave disagio subito dagli stessi, nonchè, di prevedere, per i comuni colpiti dal sisma del 1998, apposita disposizione che consenta di compensare le minori entrate determinate dall'inapplicabilità dell'imposta comunale sugli immobili;

Ritenuto che le esigenze prospettate siano meritevoli di accoglimento in ragione della necessità di assicurare ogni azione utile a consentire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 9 settembre 1998;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, e successive modificazioni, con la quale sono state, tra l'altro, dettate le normative tecniche per le costruzioni in zona sismica, prevedendone per un periodo di diciotto mesi la possibilità di applicazione in alternativa alla normativa precedente sulla medesima materia;

Considerato che il rilevante grado di complessità tecnico-scientifica della materia e la natura fortemente innovativa della predetta disciplina impone di dare maggiore impulso alle necessarie attività di sperimentazione e di formazione nei confronti della generalità dei soggetti chiamati a diverso titolo ad utilizzare la predetta normativa, al fine di assicurare la linearità e la correntezza di percorsi attuativi della normativa stessa e favorirne la più corretta e proficua applicazione, in tal modo determinando l'esigenza di un più lungo periodo di sperimentazione;

Visto che la predetta esigenza è stata tra l'altro prospettata dai rappresentanti delle regioni intervenuti alla riunione dell'apposito tavolo tecnico-politico di protezione civile tenutosi a Roma il 28 settembre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonchè in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria;

Viste le ordinanze di protezione civile n. 2696/1997, n. 2707/1997, n. 2856/1997, n. 2881/1998, n. 2984/1999, n. 3062/2000, n. 3095/2000, n. 3106/2001, n. 3132/2001, n. 3149/2001, n. 3185/2002, n. 3220/2002, n. 3251/2002;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3337 del 13 febbraio 2004, recante «Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonchè in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Calabria»;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3371, del 10 settembre 2004 con la quale il prefetto Domenico Bagnato è nominato commissario delegato per l'emergenza ambientale in atto sul territorio della regione Calabria;

Viste le note del medesimo commissario delegato in data 8 e 11 ottobre 2004;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 dicembre 2003, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato d'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, nonchè in materia di bonifica dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinanti, di tutela delle acque superficiali, di dissesto idrogeologico del sottosuolo con riferimento al territorio di Napoli;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3341 del 27 febbraio 2004, n. 3343 del 12 marzo 2004, n. 3345 del 30 marzo 2004, n. 3347 del 2 aprile 2004 e n. 3354 del 7 maggio 2004, emanate per fronteggiare l'emergenza rifiuti nella regione Campania;

Visto il decreto-legge 3 giugno 1996, n. 310, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 1996, n. 401;

Viste le ordinanze di protezione civile rispettivamente, del 6 febbraio 1996, n. 2421, del 30 gennaio 1997, n. 2506, del 4 ottobre 2000, n. 3089, del 10 aprile 2001, n. 3122, del 27 novembre 2003, n. 3328 e n. 3365 del 29 luglio 2004, concernenti la ricostruzione del teatro La Fenice di Venezia;

Vista la richiesta del 4 ottobre 2004 del sindaco di Venezia - Commissario delegato per la ricostruzione del teatro La Fenice;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 settembre 2004 recante la dichiarazione di grande evento per lo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America, che si terrà nello specchio di mare antistante alla città di Trapani;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3377, del 22 settembre 2004, recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento della pre-regata della trentaduesima Coppa America»;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

Dispone:

 

Art. 1.

     1. Nell'ambito della situazione emergenziale di cui alla ordinanza di protezione civile n. 3223 del 25 giugno 2003, e successive modificazioni, diretta a fronteggiare i fenomeni di dissesto che hanno interessato la località Marinasco-Strà, nel comune di La Spezia, la regione Liguria è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale del commissario delegato - prefetto di La Spezia le risorse finanziarie derivanti dalle economie realizzatesi ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 2854 del 1° ottobre 1998, pari a Euro 2.243.999,03, nonchè le risorse finanziarie assegnate ai sensi all'ordinanza di protezione civile n. 3192 del 2002, emessa per fronteggiare gli eventi alluvionali dell'autunno del 2000, e non utilizzate per le finalità ivi previste.

     2. Al fine di dare continuità alle attività poste in essere per il superamento del contesto emergenziale di cui al comma 1, il dott. Luigi Piscopo, già prefetto di La Spezia, continua nell'attività di commissario delegato agendo con i poteri di cui alle ordinanze di protezione civile citate in premessa, avvalendosi del personale in servizio presso la prefettura di La Spezia, nel limite massimo di due unità che potranno effettuare prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso fino ad un massimo di 70 ore mensili.

 

     Art. 2.

     1. Per l'espletamento delle attività connesse alla realizzazione degli interventi e delle opere di ricostruzione, inerenti al comune di San Giuliano di Puglia, l'ing. Claudio Rinaldi - soggetto attuatore ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2004, n. 3375, è autorizzato, in deroga agli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 165/2001, e successive modificazioni, ed al CCNL del Comparto Ministeri, a stipulare contratti di diritto privato di durata annuale, rinnovabili nell'ambito della vigenza temporale dello stato d'emergenza, per l'assunzione di quattro unità di personale tecnico specializzato di cui tre unità appartenente all'area C - posizione economica C2, ed una unità appartenente all'area B - posizione economica B3.

     2. Per le medesime finalità il soggetto attuatore, è autorizzato ad avvalersi di sei unità di personale tecnico amministrativo in servizio presso il Servizio integrato infrastrutture e trasporti Campania-Molise, sede di Campobasso. Detto personale, che verrà individuato con successivo apposito provvedimento del soggetto attuatore è autorizzato, nell'ambito della vigenza temporale dello stato d'emergenza, a svolgere in via continuativa prestazioni di lavoro presso la struttura commissariale; detto personale può essere altresì autorizzato a svolgere prestazioni di lavoro straordinario fino ad un massimo di 50 ore mensili pro-capite, effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa, da liquidarsi da parte del soggetto attuatore sulla base di apposite comunicazioni mensili. Al predetto personale, inviato in missione, è altresì riconosciuto il rimborso degli oneri sostenuti per l'utilizzo di mezzi propri.

     3. Al relativo onere si provvede con le risorse finanziarie destinate alla ricostruzione del comune di San Giuliano di Puglia. A tal fine è autorizzata l'apertura di una contabilità speciale di tesoreria, intestata all'ing. Claudio Rinaldi - soggetto attuatore ai sensi dall'art. 3 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 2004, n. 3375, con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367 sulla quale confluiranno le risorse finanziarie di cui trattasi.

 

     Art. 3.

     1. Per il soddisfacimento delle esigenze conseguenti ai maggiori e nuovi compiti derivanti dall'approvazione del piano di ricostruzione del comune di S. Giuliano di Puglia, e al fine di potenziarne gli uffici, il sindaco del medesimo comune è autorizzato, in deroga agli artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 165/2001 e al contratto collettivo di lavoro del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali, a stipulare contratti di diritto privato di durata annuale, rinnovabili nell'ambito della vigenza temporale dello stato d'emergenza, per l'assunzione di tre unità di personale tecnico-amministrativo specializzato - area D - posizione economica D3 - nonchè di 2 unità di personale tecnico specializzato - area C - posizione economica C1 [1].

     2. Al relativo onere si provvede con le risorse finanziarie destinate alla ricostruzione del comune di S.Giuliano di Puglia.

 

     Art. 4.

     1. Il termine del 30 settembre 2004, previsto dall'art. 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3342 del 5 marzo 2004, è prorogato fino al termine dello stato d'emergenza e il numero delle unità di personale autorizzato a svolgere lavoro straordinario di cui al medesimo art. 5, è elevato da cinque a otto unità.

     2. Al relativo onere si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie del commissario delegato - prefetto di Siracusa.

 

     Art. 5.

     1. La regione Basilicata, nell'ambito delle proprie competenze, può provvedere a soddisfare le eventuali esigenze residuali di assistenza, anche economica in favore delle famiglie che hanno usufruito del contributo ex art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 2847/1998 che alla data di cessazione dello stato d'emergenza continuano a sostenere oneri per l'autonoma sistemazione. Il contributo economico dovrà essere commisurato alle reali condizioni di indigenza dei nuclei familiari accertate dalle amministrazioni comunali con modalità definite dalla regione e in misura comunque non superiore a quello percepito ai sensi dell'art. 6 dell'ordinanza di protezione civile n. 2847/1998.

     2. A decorrere dall'anno 2004, le minori entrate determinate dall'inapplicabilità dell'imposta comunale sugli immobili in relazione ai fabbricati colpiti dai predetti eventi sismici, trovano soddisfacimento nell'ambito dei trasferimenti erariali ordinari in favore degli enti locali.

 

     Art. 6.

     1. Ferma restando la possibilità di continuare ad applicare ed utilizzare le normative tecniche allegate all'ordinanza di protezione civile n. 3274 del 2003 e successive modificazioni, nei termini e per le finalità ivi previste, il periodo di diciotto mesi di cui all'art. 2, comma 2, della medesima ordinanza è prolungato di sei mesi.

 

     Art. 7.

     1. Al fine di consentire il celere superamento dello stato di emergenza nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, nonchè in materia di bonifica e risanamento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati e di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione in atto nel territorio della regione Calabria i riferimenti ai sub-commissari con funzioni vicarie, ai sub-commissari ed ai sub-commissari provinciali, di cui alle ordinanze di protezione civile in premessa citate, sono soppressi ed ai successivi interventi ed adempimenti amministrativi e contabili provvede il commissario delegato.

     2. Per il superamento dell'emergenza il commissario delegato si avvale di una struttura appositamente costituita e composta dal personale attualmente in servizio, ridotto, quanto al personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni, di quindici unità, e da ulteriori sei unità, da individuare, anche tra personale in quiescenza, sulla base della qualificazione professionale posseduta. Il commissario delegato si avvale di un responsabile tecnico-scientifico e di uno amministrativo, da individuare tra il personale di cui al presente comma, a cui attribuire poteri di firma rispetto a specifici settori d'intervento appositamente individuati dal commissario medesimo, da esercitarsi anche in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo; al commissario delegato ed a detti responsabili sono corrisposte indennità mensili pari a quelle previste dall'art. 1, commi 9 e 10 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3343/2004. Per le missioni del personale contemplato nel presente articolo, anche se relative a trasferte dal luogo di residenza alla regione Campania, autorizzate dal commissario delegato, è riconosciuto il trattamento spettante in relazione alle qualifiche di appartenenza, con possibilità di autorizzare anche l'uso del mezzo proprio, con rimborso degli oneri relativi alla polizza assicurativa stipulata ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44.

     3. Il commissario delegato, entro quindici giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, presenta al Dipartimento della protezione civile un dettagliato cronoprogramma volto ad individuare le misure e la tempistica per il rientro nell'ordinario.

 

     Art. 8.

     1. In ragione dei maggiori compiti conferiti al commissario delegato - prefetto Catenacci dalle ordinanze di protezione civile emanate per fronteggiare l'emergenza rifiuti in atto nella regione Campania, ed al fine di accelerare l'espletamento delle attività connesse agli adempimenti di competenza della struttura Commissariale relativi alla chiusura entro il 31 dicembre 2004 della situazione emergenziale di cui trattasi, il limite massimo di 100 ore di lavoro straordinario previsto all'art. 3, comma 3, dell'ordinanza di protezione civile n. 3345/2004, è elevato a 200 ore mensili, da corrispondere al personale ivi previsto nel limite massimo di quattro unità.

 

     Art. 9.

     1. Il sindaco di Venezia - Commissario delegato ai sensi dell'ordinanza di protezione civile n. 3089 del 4 ottobre 2000, e successive modificazioni, nell'espletamento dei compiti affidatigli, ed al fine di accelerare il completamento delle attività connesse alla ricostruzione del teatro La Fenice di Venezia, è autorizzato, in relazione al ricorrente contesto di somma urgenza, a derogare, ove ritenuto assolutamente necessario, agli artt. 17, 19, 20, 21, 24 e 25 della legge n. 109 del 1994 e successive modificazioni ed alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme, e, comunque, nel rispetto peraltro, delle norme contenute nella direttiva comunitaria n. 93/37.

 

     Art. 10.

     1. All'art. 1, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3377, del 22 settembre 2004, è aggiunto il seguente periodo: «Al predetto personale è corrisposta una indennità mensile onnicomprensiva, ad eccezione del solo trattamento di missione, di entità pari al 50% del trattamento economico in godimento. La predetta struttura di missione può essere integrata da personale estraneo alla pubblica amministrazione, al quale è corrisposto il compenso previsto al comma 5».

     2. Il personale di cui al comma 4 dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3377 del 22 settembre 2004, fornisce la propria consulenza anche ai soggetti attuatori nominati ai sensi del comma 2 dell'art. 1 della medesima ordinanza. Al predetto personale è corrisposto un compenso mensile pari al 50% lordo del trattamento stipendiale in godimento.

     3. Il commissario delegato, ai fini del più proficuo e tempestivo espletamento delle attività di cui all'ordinanza n. 3377/2004, istituisce una commissione tecnica composta da tre esperti, con il compito di supportare il soggetto attuatore per la realizzazione degli interventi e delle opere infrastrutturali inerenti alle aree portuali di Trapani, provvedendo, in particolare, all'esame dei progetti predisposti dal predetto soggetto attuatore, nonchè, se del caso, alla loro approvazione. I compensi ed i rimborsi spese da corrispondere ai componenti della predetta commissione tecnica sono determinati nel provvedimento di nomina, e sono posti a carico dell'art. 5 dell'ordinanza n. 3377/2004.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma così modificato dall'art. 9 della O.P.C.M. 23 dicembre 2004, n. 3388.