§ 79.2.1006 - O.P.C.M. 18 luglio 2011, n. 3952.
Disposizioni urgenti di protezione civile.


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:18/07/2011
Numero:3952


Sommario
Art. 1.      1. Il Presidente della regione Toscana è confermato Commissario delegato e provvede, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, alla prosecuzione e al completamento, entro il 31 [...]
Art. 2.      1. All'art. 16, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 settembre 2008, n. 3704 le parole «di coordinamento» sono sostituite dalle parole «tecnico professionale» [...]
Art. 3.      1. All'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa è [...]


§ 79.2.1006 - O.P.C.M. 18 luglio 2011, n. 3952.

Disposizioni urgenti di protezione civile.

(G.U. 28 luglio 2011, n. 174)

 

     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie»;

     Considerato che la sopra citata legge n. 10/2011, ha, tra l'altro, integrato l'art. 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedendo che le ordinanze adottate in conseguenza della dichiarazione dello stato d'emergenza sono emanate di concerto, relativamente agli aspetti di natura finanziaria, con il Ministro dell'economia e delle finanze;

     Considerato pertanto che l'art. 5, comma 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, che prevede la possibilità, in capo al Presidente del Consiglio dei ministri, di adottare ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o cose, non è stato modificato o integrato dalla sopra citata legge n. 10/2011;

     Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010 e successive modifiche ed integrazioni recante: «Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito le regioni Emilia-Romagna, Liguria e Toscana nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010» e la nota del Commissario delegato Presidente della regione Toscana del 23 giugno 2011;

     Visto l'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 e successive modificazioni ed integrazioni;

     Visto l'art. 16 del Presidente del Consiglio dei ministri n. n. 3704 del 17 settembre 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

     Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Il Presidente della regione Toscana è confermato Commissario delegato e provvede, in regime ordinario ed in termini di somma urgenza, alla prosecuzione e al completamento, entro il 31 dicembre 2011, di tutte le iniziative già programmate per il definitivo superamento della situazione di pericolo di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3850 del 19 febbraio 2010, e successive modifiche ed integrazioni [1].

     2. Il Commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 1, provvede utilizzando le risorse destinate al superamento del contesto di criticità in rassegna, continuando altresì ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi della sopra citata ordinanza.

 

     Art. 2.

     1. All'art. 16, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 settembre 2008, n. 3704 le parole «di coordinamento» sono sostituite dalle parole «tecnico professionale» e le parole «è autorizzato a conferire, per lo svolgimento della predetta attività, un incarico dirigenziale di prima fascia ai sensi dell'art. 19, commi 4, 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in deroga ai limiti numerici ivi previsti.» sono sostituite con le seguenti: «è autorizzato ad avvalersi, per lo svolgimento della predetta attività, di personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario ed in deroga agli articoli 7 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed all'art. 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro l'onere complessivo di euro 248.130,00 su base annua.».

 

     Art. 3.

     1. All'art. 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Il Capo dell'Unità Tecnica-Amministrativa è altresì autorizzato ad avvalersi di un'unità di personale militare da richiamare in servizio dalla posizione di ausiliaria "senza assegni" cui è attribuito, per il servizio prestato in relazione alle esigenze di cui al presente comma, il trattamento di missione dal luogo di residenza.».

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


[1] Il termine di cui al presente comma è stato prorogato al 1° ottobre 2012 dall'art. 6 della O.P.C.M. 16 febbraio 2012, n. 4004.