§ 77.2.13 - Legge 19 febbraio 1951, n. 74.
Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.2 assicurazioni obbligatorie
Data:19/02/1951
Numero:74


Sommario
Art. 1.      Le aliquote dei contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie dei lavoratori dell'industria previste nella tabella B) allegata al decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, [...]
Art. 2.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal periodo di paga in corso al momento [...]


§ 77.2.13 - Legge 19 febbraio 1951, n. 74.

Provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie

(G.U. 28 febbraio 1951, n. 49)

 

     Art. 1.

     Le aliquote dei contributi dovuti per l'assicurazione contro le malattie dei lavoratori dell'industria previste nella tabella B) allegata al decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 213, sono sostituite dalle seguenti:

     a) per l'assicurazione degli operai e loro familiari: 6 per cento della retribuzione lorda;

     b) per l'assicurazione degli impiegati e loro familiari: 4 per cento della retribuzione lorda.

     Per la determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, si applicano le norme contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, concernente la determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari.

     Le disposizioni di cui al precedente comma si applicano anche ai contributi all'Ente di previdenza per i dipendenti dagli enti di diritto pubblico, all'Ente di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo e alla Cassa nazionale di assistenza per gli impiegati agricoli e forestali.

 

          Art. 2.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha effetto dal periodo di paga in corso al momento della sua pubblicazione.