Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.1 assegni familiari |
Data: | 12/02/1967 |
Numero: | 36 |
Sommario |
Art. 1. Il primo comma dell'art. 50 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e [...] |
Art. 2. Il contributo da versarsi al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, a norma dell'art. 50, primo comma del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sugli [...] |
Art. 3. Il direttore generale dell'orientamento e dell'addestramento professionale dei lavoratori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale partecipa, in qualità di [...] |
Art. 4. E' abrogato l'art. 53 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 |
§ 77.1.43 - Legge 12 febbraio 1967, n. 36.
Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari e nuove disposizioni in materia di formazione professionale dei lavoratori.
(G.U. 25 febbraio 1967, n. 50)
Il primo comma dell'art. 50 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con il
"Al bilancio di ciascun esercizio della gestione fanno carico: gli oneri e le spese speciali di essa; la quota parte delle spese generali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, su conforme parere del Comitato speciale per gli assegni familiari, sulla base dei costi effettivi della gestione, ivi compresa la contribuzione dovuta per il funzionamento dell'Ispettorato del lavoro a norma dell'art. 12 del
Il contributo da versarsi al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, a norma dell'art. 50, primo comma del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari, modificato dall'art. 1 della presente legge, viene annualmente ripartito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative, per essere utilizzato dagli enti interessati:
per le spese generali di amministrazione di ciascun Ente;
per le spese inerenti all'acquisto, alla locazione, alla costruzione, o all'ampliamento di Centri di addestramento professionale nonchè per le spese inerenti all'acquisto di attrezzature tecnico-didattiche;
per le spese relative allo svolgimento di corsi di addestramento professionali non finanziati a norma dell'art. 63, lettera a), della
per le spese destinate ad integrare i finanziamenti o le sovvenzioni corrisposte dal Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ai sensi e per gli effetti del citato art. 63, lettera a), della
per le spese relative alla formazione ed all'aggiornamento del personale insegnante;
per ogni altra eventuale spesa necessaria o comunque connessa al raggiungimento delle finalità istituzionali di ciascun Ente in materia di formazione professionale dei lavoratori.
Il direttore generale dell'orientamento e dell'addestramento professionale dei lavoratori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale partecipa, in qualità di esperto, alle riunioni del Comitato speciale per gli assegni familiari quando esso è chiamato a pronunciarsi sul contributo di cui al primo comma dell'art. 50 del testo unico approvato con
E' abrogato l'art. 53 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con
Sono anche abrogati il penultimo comma dell'art. 50 e l'art. 51 dello stesso testo unico, già modificati dalla