§ 77.1.43 - Legge 12 febbraio 1967, n. 36.
Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari e nuove disposizioni in materia di formazione professionale dei lavoratori.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.1 assegni familiari
Data:12/02/1967
Numero:36


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 50 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e [...]
Art. 2.      Il contributo da versarsi al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, a norma dell'art. 50, primo comma del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sugli [...]
Art. 3.      Il direttore generale dell'orientamento e dell'addestramento professionale dei lavoratori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale partecipa, in qualità di [...]
Art. 4.      E' abrogato l'art. 53 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797


§ 77.1.43 - Legge 12 febbraio 1967, n. 36.

Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari e nuove disposizioni in materia di formazione professionale dei lavoratori.

(G.U. 25 febbraio 1967, n. 50)

 

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 50 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e modificato dalla legge 17 ottobre 1961, n. 1038, è sostituito dal seguente:

     "Al bilancio di ciascun esercizio della gestione fanno carico: gli oneri e le spese speciali di essa; la quota parte delle spese generali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto, su conforme parere del Comitato speciale per gli assegni familiari, sulla base dei costi effettivi della gestione, ivi compresa la contribuzione dovuta per il funzionamento dell'Ispettorato del lavoro a norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520; un contributo, determinato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari, da versarsi al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, di cui all'art. 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264, per essere destinato all'Istituto nazionale per l'addestramento e il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI), all'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC), all'Istituto nazionale per l'istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (INIASA), ad Enti giuridicamente riconosciuti che, senza scopi di lucro, perseguano a norma di statuto finalità di formazione professionale dei lavoratori, nonchè ad Enti a carattere nazionale, anche se non giuridicamente riconosciuti, che perseguano, senza scopo di lucro, le medesime finalità e abbiano l'idoneità tecnica e organizzativa necessaria. Tale idoneità è accertata dall'Ispettorato del lavoro".

 

          Art. 2.

     Il contributo da versarsi al Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori, a norma dell'art. 50, primo comma del testo unico 30 maggio 1955, n. 797, sugli assegni familiari, modificato dall'art. 1 della presente legge, viene annualmente ripartito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative, per essere utilizzato dagli enti interessati:

     per le spese generali di amministrazione di ciascun Ente;

     per le spese inerenti all'acquisto, alla locazione, alla costruzione, o all'ampliamento di Centri di addestramento professionale nonchè per le spese inerenti all'acquisto di attrezzature tecnico-didattiche;

     per le spese relative allo svolgimento di corsi di addestramento professionali non finanziati a norma dell'art. 63, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, nel testo modificato dalla legge 4 maggio 1951, n. 456;

     per le spese destinate ad integrare i finanziamenti o le sovvenzioni corrisposte dal Fondo per l'addestramento professionale dei lavoratori ai sensi e per gli effetti del citato art. 63, lettera a), della legge 29 aprile 1949, n. 264;

     per le spese relative alla formazione ed all'aggiornamento del personale insegnante;

     per ogni altra eventuale spesa necessaria o comunque connessa al raggiungimento delle finalità istituzionali di ciascun Ente in materia di formazione professionale dei lavoratori.

 

          Art. 3.

     Il direttore generale dell'orientamento e dell'addestramento professionale dei lavoratori del Ministero del lavoro e della previdenza sociale partecipa, in qualità di esperto, alle riunioni del Comitato speciale per gli assegni familiari quando esso è chiamato a pronunciarsi sul contributo di cui al primo comma dell'art. 50 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni.

 

          Art. 4.

     E' abrogato l'art. 53 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

     Sono anche abrogati il penultimo comma dell'art. 50 e l'art. 51 dello stesso testo unico, già modificati dalla legge 17 ottobre 1961, n. 1038.