Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 77. Previdenza |
Capitolo: | 77.1 assegni familiari |
Data: | 15/02/1952 |
Numero: | 80 |
Sommario |
Art. 1. A far tempo dal 1° luglio 1951, la misura degli assegni familiari in vigore per i settori dell'industria e del commercio e professioni e arti della Cassa unica degli [...] |
Art. 2. Con decorrenza dal 1° luglio 1951, la misura degli assegni familiari in vigore per il settore delle aziende artigiane della Cassa unica degli assegni stessi è aumentata [...] |
Art. 3. I limiti di reddito previsti dall'art. 9, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, ai fini della corresponsione [...] |
Art. 4. L'applicazione delle norme sugli assegni familiari è estesa a tutti i parenti ed affini del datore di lavoro che prestano lavoro retribuito alle sue dipendenze e che non [...] |
Art. 5. Sono devolute alla Cassa unica degli assegni familiari |
Art. 6. Fermo restando il disposto dell'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, il limite di età di 14 anni previsto per gli [...] |
Art. 7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ed ha effetto, salvo quanto è previsto dagli articoli 1 e 2, dal primo periodo di [...] |
§ 77.1.25 - Legge 15 febbraio 1952, n. 80.
Provvedimenti vari in materia di assegni familiari.
(G.U. 4 marzo 1952, n. 55)
A far tempo dal 1° luglio 1951, la misura degli assegni familiari in vigore per i settori dell'industria e del commercio e professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi è aumentata della seguente misura:
1° operai: lire 20 giornaliere per ciascun figlio e lire 9 giornaliere per il coniuge;
2° impiegati: lire 21 giornaliere per ciascun figlio e lire 9 giornaliere per il coniuge.
Con la stessa decorrenza l'aliquota di contribuzione prevista per il settore dell'industria dall'art. 1 del
L'aliquota di contribuzione prevista per il settore del commercio e delle professioni e arti dalle tabelle C e G, allegate al
L'addizionale stabilita dall'art. 2 del
Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 2 della
Con decorrenza dal 1° luglio 1951, la misura degli assegni familiari in vigore per il settore delle aziende artigiane della Cassa unica degli assegni stessi è aumentata di lire 25 giornaliere per ciascun figlio.
I limiti di reddito previsti dall'art. 9, lettera b), del
L'applicazione delle norme sugli assegni familiari è estesa a tutti i parenti ed affini del datore di lavoro che prestano lavoro retribuito alle sue dipendenze e che non sono con esso conviventi.
Sono devolute alla Cassa unica degli assegni familiari:
a) le attività e le passività derivanti dal servizio di liquidazione degli assegni familiari alle famiglie dei lavoratori italiani trasferiti in Germania;
b) le spese di amministrazione inerenti al servizio per il pagamento degli assegni familiari alle famiglie dei lavoratori italiani emigrati in Francia.
Fermo restando il disposto dell'art. 10 del
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ed ha effetto, salvo quanto è previsto dagli articoli 1 e 2, dal primo periodo di paga avente inizio nel mese successivo a quello della sua pubblicazione.