§ 77.1.25 - Legge 15 febbraio 1952, n. 80.
Provvedimenti vari in materia di assegni familiari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.1 assegni familiari
Data:15/02/1952
Numero:80


Sommario
Art. 1.      A far tempo dal 1° luglio 1951, la misura degli assegni familiari in vigore per i settori dell'industria e del commercio e professioni e arti della Cassa unica degli [...]
Art. 2.      Con decorrenza dal 1° luglio 1951, la misura degli assegni familiari in vigore per il settore delle aziende artigiane della Cassa unica degli assegni stessi è aumentata [...]
Art. 3.      I limiti di reddito previsti dall'art. 9, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, ai fini della corresponsione [...]
Art. 4.      L'applicazione delle norme sugli assegni familiari è estesa a tutti i parenti ed affini del datore di lavoro che prestano lavoro retribuito alle sue dipendenze e che non [...]
Art. 5.      Sono devolute alla Cassa unica degli assegni familiari
Art. 6.      Fermo restando il disposto dell'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, il limite di età di 14 anni previsto per gli [...]
Art. 7.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ed ha effetto, salvo quanto è previsto dagli articoli 1 e 2, dal primo periodo di [...]


§ 77.1.25 - Legge 15 febbraio 1952, n. 80.

Provvedimenti vari in materia di assegni familiari.

(G.U. 4 marzo 1952, n. 55)

 

 

     Art. 1.

     A far tempo dal 1° luglio 1951, la misura degli assegni familiari in vigore per i settori dell'industria e del commercio e professioni e arti della Cassa unica degli assegni stessi è aumentata della seguente misura:

     1° operai: lire 20 giornaliere per ciascun figlio e lire 9 giornaliere per il coniuge;

     2° impiegati: lire 21 giornaliere per ciascun figlio e lire 9 giornaliere per il coniuge.

     Con la stessa decorrenza l'aliquota di contribuzione prevista per il settore dell'industria dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1951, n. 75, è elevata, al netto del contributo dovuto per gli assegni familiari di caropane, al 19,05 per cento.

     L'aliquota di contribuzione prevista per il settore del commercio e delle professioni e arti dalle tabelle C e G, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1949, n. 11, modificata con l'art. 1, secondo comma, della legge 9 giugno 1950, n. 520, è elevata con la stessa decorrenza al 18,85 per cento.

     L'addizionale stabilita dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1949, n. 11, è soppressa a decorrere dal 1° luglio 1951.

     Nulla è innovato alla procedura stabilita dall'art. 2 della legge 22 novembre 1949, n. 816, ai fini della determinazione e della modifica dei contributi.

 

          Art. 2.

     Con decorrenza dal 1° luglio 1951, la misura degli assegni familiari in vigore per il settore delle aziende artigiane della Cassa unica degli assegni stessi è aumentata di lire 25 giornaliere per ciascun figlio.

 

          Art. 3.

     I limiti di reddito previsti dall'art. 9, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, ai fini della corresponsione degli assegni familiari per i genitori a carico, sono elevati rispettivamente a lire 12.000 mensili per i due genitori e a lire 7000 mensili nel caso di un solo genitore.

 

          Art. 4.

     L'applicazione delle norme sugli assegni familiari è estesa a tutti i parenti ed affini del datore di lavoro che prestano lavoro retribuito alle sue dipendenze e che non sono con esso conviventi.

 

          Art. 5.

     Sono devolute alla Cassa unica degli assegni familiari:

     a) le attività e le passività derivanti dal servizio di liquidazione degli assegni familiari alle famiglie dei lavoratori italiani trasferiti in Germania;

     b) le spese di amministrazione inerenti al servizio per il pagamento degli assegni familiari alle famiglie dei lavoratori italiani emigrati in Francia.

 

          Art. 6.

     Fermo restando il disposto dell'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 settembre 1946, n. 479, il limite di età di 14 anni previsto per gli assegni familiari per i figli dei prestatori d'opera aventi la qualifica di operaio è elevato a 18 anni nei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio e professioni e arti, del credito, della assicurazione e dei servizi tributari appaltati della Cassa unica degli assegni familiari, qualora i figli stessi, salvo quanto è previsto dall'art. 13 del citato decreto legislativo, siano conviventi con i genitori e a loro carico e non svolgano attività comunque retribuita.

 

          Art. 7.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione ed ha effetto, salvo quanto è previsto dagli articoli 1 e 2, dal primo periodo di paga avente inizio nel mese successivo a quello della sua pubblicazione.